Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8537 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3566-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.31/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 307/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2020 R.G.N. 71/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 22.7.2020 n. 307, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME -transitato dal Ministero RAGIONE_SOCIALEa Difesa, in servizio presso l’aereonautica militare, con iscrizione per tale periodo presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a un impiego privato con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79, ponendoli a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.
La Corte d’appello nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (dopo aver disatteso l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di decadenza dalla domanda e di acquiescenza tacita al provvedimento amministrativo di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa), pur avendo ritenuto carente di specificità il primo motivo di gravame (cfr. p. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), in effetti è entrata nel merito RAGIONE_SOCIALE‘appello (cfr. pp. 8 e 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) ed ha ritenuto che la fattispecie rientrerebbe nella ipotesi -diversa da quella ipotizzata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (su cui vedi infra )-di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto
iscritto ad una cassa di RAGIONE_SOCIALE diversa da quella RAGIONE_SOCIALEa gestione obbligatoria gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestion e obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In questi casi, egli può chiedere la ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene caricando gli interessi sulla gestione di provenienza.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso, sollevando, in caso di accoglimento del ricorso, questione di legittimità costituzionale.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello av eva ritenuto che l’istituto RAGIONE_SOCIALE da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, in luogo RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58, RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni al RAGIONE_SOCIALE volo, ma senza accollarsi l’onere RAGIONE_SOCIALEa corresponsione degli interessi che
dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione RAGIONE_SOCIALE.
In caso di accoglimento del ricorso, il controricorrente deduce con una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58, la violazione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento, tra chi lascia un impiego pubblico per altro impiego pubblico -in quanto, in tale ipotesi, il trasferimento dei contributi avviene senza addossare al lavoratore il costo RAGIONE_SOCIALEa corresponsione degli interessi, sul trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘importo del montante contributivo e chi lascia un impiego pubblico per un impiego privato presso altra gestione RAGIONE_SOCIALEstica, il quale può ottenere la ricongiunzione (previo costituzione di una posizione assicurativa presso il FDLP), solo previa corresponsione degli interessi composti del 4,5%, sul montante contributivo da trasferire dalla gestione RAGIONE_SOCIALEstica pubblica alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privati. L’illegittimità risiederebbe anche nel fatto che non è consentito al lavoratore di accedere all’istituto RAGIONE_SOCIALEa totalizzazione, meno vantaggioso per il lavoratore ma meno costoso rispetto alla ricongiunzione, per come sopra delineata. Il ricorso è fondato.
In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte, con le seguenti pronunce: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019.
Va precisato che correttamente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE valorizza la peculiarità, per i RAGIONE_SOCIALE pubblici, RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’assicurazione generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr Cass. n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di RAGIONE_SOCIALE esclusiva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi RAGIONE_SOCIALEstici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso
atteso che l’RAGIONE_SOCIALE riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 citato. Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies , a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione il 10/4/2001 (cfr. p. 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), anteriore al 2010, NOME COGNOME, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, né poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2001, poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 25.3.01 (cfr. sempre foglio 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), va rilevato che una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentò il frutto di una libera scelta di NOME di lasciare l’RAGIONE_SOCIALE militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Concludendo, la contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a que llo di cui all’art. 5 l. n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Né, il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentr e resta del tutto neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979.
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile, perché genericamente formulata; in ogni caso, non sussiste la violazione dei parametri indicati, peraltro meramente enunciati dal ricorrente, in particolare, il principio di uguaglianza, in
quanto chi cessa dal servizio avendo maturato il diritto a pensione si trova in situazione ben diversa da chi cessa dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, in particolare, nel caso di chi per libera scelta decide di instaurare un diverso rapporto di lavoro privato, rispetto a chi invece decide di mantenere il rapporto di impiego di lavoro pubblico. Né d’altra parte, nella ricostruzione normativa propugnata, appare sussistere alcuna violazione del principio di imparzialità RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, infatti, la disciplina indicata si applica uniformemente ai soggetti ricadenti nella categoria non ricompresa nell’ipotesi eccettuativa di cui alla lettera b) ed è in grado di garantire la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione RAGIONE_SOCIALE accreditata, al fine del riconoscimento del diritto e RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali del richiedente, senza alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.
La causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa originaria domanda di NOME COGNOME con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi che I’RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall’RAGIONE_SOCIALE al FPLS RAGIONE_SOCIALE non sono dovuti in applicazione degli artt. 124 e ss. D.P.R. n. 1092 citato.
La formazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale qui ribadito in epoca successiva alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEo
stesso ricorso per cassazione induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di NOME COGNOME.
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2025