Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14151/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO n. 4/2021 pubblicata il 27/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n.4/2021 pubblicata il 27/02/2021 ha rigettato il gravame proposto dall’I.RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi -ex art.2 legge n.29/1979 -già versati all’I.N.P.D.A.P. nel periodo nel quale l’COGNOME aveva lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare (19 76-1996 ) all’atto della ricongiunzione presso il Fondo volo dell’I.N.P.S. chiesta il 14/06/1996 -a seguito della sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota.
Il Tribunale di Bolzano accoglieva le domande proposte dal l’COGNOME
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/1970 reiterata dall’Istituto previdenziale ; ha ritenuto che a seguito della cessazione del rapporto di servizio, senza acquisizione del diritto a pensione, si fosse verificata la costituzione della posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell’I.N.P.S. ex art.124 d.P.R. 1092/1973, con conseguente «travaso» all’I.N.P.S. dei contributi già versati all’I.N.P.D.A.P.; ha ritenuto che con riferimento alla successiva ricongiunzione ex art.2 comma 2 legge n.29/1979 dovessero trovare applicazione gli interessi composti previsti da tale disposizione, nonostante Cass. 20522/2019, richiamata ma ritenuta non applicabile.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Istituto previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. NOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n.322/1958 e dell’art.2 della legge n.29/1979, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
L’Istituto previdenziale deduce che a seguito della cessazione del rapporto di servizio del l’COGNOME, senza l’acquisizione del diritto a pensione per mancanza della anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa -ex art.124 d.P.R. n.1092/1973 -presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’I.N.P.S.; che i contributi da versare per la costituzione della posizione assicurativa sono stati determinati «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. cit.; che avendo l’Oddone instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione della costituzione automatica della posizione assicurativa prevista dall’art.126 d.P.R. cit.. Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall’art.2 comma 2 legge n.29/1979, poiché al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione ex art.2 cit. i contributi già versati all’I.N.P.D.A.P. erano stati già trasferiti al F.P.L.D. dell’I.N.P.S. in forza della costituzione ope legis della posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità della forma di previdenza sostitutiva.
Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, dopo aver richiamato il precedente di Cass. n. 20522/2019 ha correttamente ritenuto che nel caso in esame trovasse applicazione la disposizione dettata dall’art.124 d.P.R. n. 1092/1973 in materia di costituzione ope legis di una posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell’I.N.P.S. per effetto della cessazione del rapporto di servizio dell’Oddone senza acquisizione del diritto a pensione.
Il giudice di appello ha però errato nel ritenere applicabile sia la disposizione citata, sia la disposizione in materia di ricongiunzione dettata dall’art.2 comma 2 legge n. 29/1979.
Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n.20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023 e n. 4287/2024), al quale si intende in questa sede dare continuità.
6 . La cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica del l’COGNOME , e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima della abrogazione dell’art.124 del d.P.R. n 1092/1973, per effetto dell’art.12 comma 12 undecies del d.l. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.
7 . Dunque, come ritenuto dall’orientamento che si intende confermare, deve ritenersi che al momento della cessazione del rapporto di servizio si sia costituita -ope legis -una posizione assicurativa presso il F.P.F.D. dell’I.N.P.S., con determinazione della contribuzione «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.
Più in particolare, come affermato da Cass. n. 20522/2019 (i cui principi sono stati recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa».
La Corte di appello ha dunque errato nel fare applicazione della norma generale, ossia l’art.2 comma 2 della legge n.79/1979, in
luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. n.1092/1973 e l’articolo unico della legge n.322/1958, applicabili al caso in esame nonostante la loro abrogazione nel 2010 perché relativi ad una fattispecie concreta che si è verificata durante la loro vigenza.
L’interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado postula una inammissibile commistione tra le due discipline. Una volta accertata in fatto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.124 d.P.R. n.1079/1973 doveva conseguire l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art.125 d.P.R. cit., oltre che dall’articolo unico della legge n.322/1958, che non prevedono affatto la maggiorazione dei contributi nei termini pretesi ed applicati.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le domande originariamente proposte da NOME COGNOME devono quindi essere rigettate. Il consolidarsi dell’orientamento della Corte dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME Co mpensa le spese dell’intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.