Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28628/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 101/2021 depositata il 11/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n.101/2021 pubblicata l’11/05/2021 ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’IRAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi -ex art.2 legge n.29/1979 -già versati all’I.N.P.D.A.P. nel periodo nel quale il COGNOME aveva lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare (198 42000) all’atto della ricongiunzione presso il Fondo volo dell’I.N.P.S. chiesta il 06/02/2001 -a seguito della sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota.
Il Tribunale di Brescia rigettava le domande proposte dal COGNOME.
La corte territoriale ha richiamato l’orientamento di Cass. 17611/2020 e Cass. 14381/2020 ed ha ritenuto la posizione dell’appellante sovrapponibile a quella decisa nei precedenti richiamati.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria. L’ I.NRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , con riferimento all’art.360 comma primo n. 5 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 5, comma 4 n.1 della legge n.29/1979, dell’articolo unico della legge n.322/1958 e dell’art.12 delle preleggi, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che la corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto «che la ricongiunzione operata dall’INPS a seguito della domanda del lavoratore del 6/2/20001, accolta il 5/9/2017 (doc. 3 all. al ricorso di I° grado) ha avuto luogo tramite il passaggio della provvista contributiva dall’AGO al Fondo Volo, fatto decisivo per il presente giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, posto che la domanda proposta dall’odierno ricorrente aveva ad oggetto l’accertamento del suo diritto alla determinazione dell’onere di ricongiunzione con il calcolo degli interessi ex art. 2, comma 2 della L. n. 29/1979».
La corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di prime cure richiamando l’orientamento di questa Corte, e dunque per le medesime ragioni in fatto ed in diritto. Trova pertanto applicazione la causa di inammissibilità specificamente prevista dall’art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ. In ogni caso, il primo motivo di ricorso è anche inammissibile per la concorrente ragione che non prospetta l’omesso esame di un fatto della natura, ma si risolve in una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti.
Nel secondo motivo il ricorrente deduce la diversità tra l’istituto della costituzione della posizione assicurativa e quello della ricongiunzione; diversità che preclude in radice la sussistenza di alcun rapporto di specialità tra le disposizioni dettate dalla legge n.322/1958 e dal d.P.R. n.1092/1973, da una parte, e dalla legge n.29/1979 dall’altra.
Sulla questione di diritto sollevata nel motivo si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. Sez. Lav. 21/02/2019 n.20522, ed integralmente recepito dalle pronunce successive
(Cass.17611/2020, Cass. 26104/2023, Cass. 26685/2023, Cass. 27623/2023, Cass. 35532/2023 e Cass. 4287/2024), al quale si intende in questa sede dare continuità.
7 . La cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica del Testolin, e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima della abrogazione dell’art.124 d.P.R. 1092/1973, per effetto dell’art.12 comma 12 undecies del d.l. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.
8 . Dunque, come ritenuto dall’orientamento al quale si intende dare continuità, deve ritenersi che al momento della cessazione del rapporto di servizio si sia costituita -ope legis -una posizione assicurativa presso il F.P.L .D. dell’I.N.P.S., con determinazione della contribuzione «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.
Più in particolare, secondo i principi di diritto di Cass. 20522/2019 (recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa».
Non colgono nel segno le osservazioni svolte dal ricorrente in memoria, laddove evidenzia che se è vero che al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell’INPS, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al Fondo Volo.
Tali deduzioni mirano all’applicazione dell’interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ articolo 5 l. n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal F.P.L.D. al Fondo Volo, a seguito di domanda di ricongiunzione.
Appare, tuttavia, evidente la incompatibilità tra la previsione dell’articolo 5 l. n. 29/1979, in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento «…a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina dell’articolo 125 d.P.R. n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’INPS per la costituzione della posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».
Ed invero, a voler seguire la ricostruzione proposta dal ricorrente, gli interessi, che non sono stati trasferiti al F.P.L.D. dell’INPS, in applicazione dell’articolo 125 d.P.R. 1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento della contribuzione al Fondo Volo, in forza dell’articolo 5 l. n. 29/1979; per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto articolo 125 e graverebbe sul F.P.L.D. il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione della contribuzione, con la costituzione della posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 d.P.R. 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.
17. Né il ricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979.
18. La corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto l’applicazione delle disposizioni dettate dalla legge n.29/1979 postula la mancata costituzione ope legis della posizione assicurativa, effetto che può verificarsi nei soli casi previsti dall’art.126 d.P.R. cit . Tra questi casi non rientra quello esaminato dalla corte territoriale perché l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del rapporto di servizio non è qualificabile quale «nuove servizio» giusta la lettera b) della disposizione da ultimo citata, perché il termine «servizio» è univocamente interpretabile quale successivo rapporto di pubblico impiego.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. L’orientamento di questa Corte nella materia in esame si è consolidato dopo la notifica del ricorso per cassazione e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 31/01/2025.