Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16556/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE e rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 536/2018 depositata il 21/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per la restituzione di una parte RAGIONE_SOCIALE‘importo versato al RAGIONE_SOCIALE Volo RAGIONE_SOCIALE‘ente a titolo di oneri di ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso l’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale esponeva che:
-il COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘aeronautica militare fino al novembre 1997, aveva lavorato dal novembre 1997 presso una compagnia aerea privata;
in data 3 febbraio 1998 aveva chiesto la ricongiunzione presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa contribuzione accreditata presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-l’RAGIONE_SOCIALE aveva calcolato gli oneri di ricongiunzione senza applicare l’interesse composto al 4,5% sulla contribuzione esistente presso l’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di merito riteneva che l’RAGIONE_SOCIALE avesse applicato erroneamente, nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘onere economico a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurato, la disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/1958 e del DPR n. 1092/1973, artt. 124-126, secondo la quale per il dipendente RAGIONE_SOCIALEo Stato cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione si provvede alla «costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa» nell’assicurazione generale RAGIONE_SOCIALE senza applicare interessi.
La fattispecie di causa era regolata, invece, dalla L. n. 29 del 1979, art. 2, in quanto non vi era stata cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa ma prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività in ambito privato; in detta eventualità, l’articolo 126, lettera b), del DPR n. 1092/1973 escludeva espressamente la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALEa «ricongiunzione», di cui al comma due del citato articolo 2 -applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che intendano riunire presso un’unica gestione i periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali diverse -la gestione interessata al trasferimento trasmette a quella verso cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza maggiorato RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto, al tasso annuo del 4,50%.
Dalla applicazione di tale disciplina derivava un minore importo RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurato.
Ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in un unico motivo di censura, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo -proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 -l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa L. 2 aprile 1958, n. 322 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 29 del 1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, in tema di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019).
Correttamente l’RAGIONE_SOCIALE valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’assicurazione generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata, a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a
pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa; a differenza RAGIONE_SOCIALEa normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda -il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici) » (ordinanza n. 20522 del 2019, cit.).
In sostanza, il dipendente civile o militare RAGIONE_SOCIALEo Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità beneficia RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973 art. 124; il successivo articolo 125 prevede che i contributi siano versati all’RAGIONE_SOCIALE senza interessi.
Nella fattispecie di causa, non è controverso che l’odierno controricorrente fosse cessato dal servizio senza maturare diritto a pensione; si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 e RAGIONE_SOCIALE‘art 125 DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la L. n. 122/2010, art. 12 undecies ).
Né il controricorrente poteva rivendicare la causa di esclusione prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126, comma 1, lett. b), che così recita: «Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione …
che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente».
Nell’evocare l’assunzione di un altro «servizio», la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego; da tale eventualità esula, dunque, l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla L. n. 29 del 1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Non colgono nel segno le osservazioni svolte dal controricorrente in memoria, laddove evidenzia che se è vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al RAGIONE_SOCIALE.
Tali deduzioni mirano all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ articolo 5 l. n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, a seguito di domanda di ricongiunzione.
Appare, tuttavia, evidente la incompatibilità tra la previsione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979, in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento «…a decorrere dal primo giorno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘articolo 125 DPR n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’RAGIONE_SOCIALE per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».
Ed invero, a voler seguire la ricostruzione proposta dal controricorrente, gli interessi, che non sono stati trasferiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 125 DPR 1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione al
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979; per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto articolo 125 e graverebbe sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione, con la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza d’appello cassata.
La causa può essere decisa nel merito, in quanto non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
La formazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale qui ribadito in epoca successiva alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso per cassazione induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria.
Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio 2025