Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16556/2019 R.G. proposto da:
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto e rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 536/2018 depositata il 21/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’INPS per la restituzione di una parte dell’importo versato al Fondo Volo dell’ente a titolo di oneri di ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso l’INPDAP.
La Corte territoriale esponeva che:
-il COGNOME dipendente dell’aeronautica militare fino al novembre 1997, aveva lavorato dal novembre 1997 presso una compagnia aerea privata;
in data 3 febbraio 1998 aveva chiesto la ricongiunzione presso il FONDO VOLO dell’INPS della contribuzione accreditata presso l’INPDAP;
-l’INPS aveva calcolato gli oneri di ricongiunzione senza applicare l’interesse composto al 4,5% sulla contribuzione esistente presso l’INPDAP.
La Corte di merito riteneva che l’INPS avesse applicato erroneamente, nel calcolo dell’onere economico a carico dell’assicurato, la disciplina della legge n. 322/1958 e del DPR n. 1092/1973, artt. 124-126, secondo la quale per il dipendente dello Stato cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione si provvede alla «costituzione della posizione assicurativa» nell’assicurazione generale INPS senza applicare interessi.
La fattispecie di causa era regolata, invece, dalla L. n. 29 del 1979, art. 2, in quanto non vi era stata cessazione dell’attività lavorativa ma prosecuzione dell’attività in ambito privato; in detta eventualità, l’articolo 126, lettera b), del DPR n. 1092/1973 escludeva espressamente la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.
Secondo la disciplina della «ricongiunzione», di cui al comma due del citato articolo 2 -applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che intendano riunire presso un’unica gestione i periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali diverse -la gestione interessata al trasferimento trasmette a quella verso cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza maggiorato dell’interesse composto, al tasso annuo del 4,50%.
Dalla applicazione di tale disciplina derivava un minore importo dell’onere di ricongiunzione a carico dell’assicurato.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo -proposto ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 -l’Istituto ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 322 e dell’articolo 2 della L. n. 29 del 1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, in tema di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi dell’INPS, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019).
Correttamente l’INPS valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale dell’INPS e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina della ricongiunzione, applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata, a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a
pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa; a differenza della normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda -il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici) » (ordinanza n. 20522 del 2019, cit.).
In sostanza, il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità beneficia dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973 art. 124; il successivo articolo 125 prevede che i contributi siano versati all’INPS senza interessi.
Nella fattispecie di causa, non è controverso che l’odierno controricorrente fosse cessato dal servizio senza maturare diritto a pensione; si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso l’INPS Assicurazione Generale Obbligatoria, alla stregua dell’art. 124 e dell’art 125 DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la L. n. 122/2010, art. 12 undecies ).
Né il controricorrente poteva rivendicare la causa di esclusione prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126, comma 1, lett. b), che così recita: «Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione …
che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente».
Nell’evocare l’assunzione di un altro «servizio», la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego; da tale eventualità esula, dunque, l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico.
La sentenza della Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla L. n. 29 del 1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Non colgono nel segno le osservazioni svolte dal controricorrente in memoria, laddove evidenzia che se è vero che al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI dell’INPS, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al FONDO VOLO.
Tali deduzioni mirano all’applicazione dell’interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ articolo 5 l. n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal FONDO RAGIONE_SOCIALE al FONDO VOLO, a seguito di domanda di ricongiunzione.
Appare, tuttavia, evidente la incompatibilità tra la previsione dell’articolo 5 l. n. 29/1979, in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento «…a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina dell’articolo 125 DPR n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’INPS per la costituzione della posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».
Ed invero, a voler seguire la ricostruzione proposta dal controricorrente, gli interessi, che non sono stati trasferiti al FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI dell’INPS, in applicazione dell’articolo 125 DPR 1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento della contribuzione al
FONDO VOLO, in forza dell’articolo 5 l. n. 29/1979; per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto articolo 125 e graverebbe sul FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione della contribuzione, con la costituzione della posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.
Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza d’appello cassata.
La causa può essere decisa nel merito, in quanto non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originaria domanda.
La formazione dell’orientamento giurisprudenziale qui ribadito in epoca successiva alla proposizione della domanda e dello stesso ricorso per cassazione induce a compensare le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio 2025