Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16553-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
Previdenza contributi
R.G.N. 16553/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 31/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 519/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 204/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 519/2018, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, pilota militare iscritto all’Inpdap, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’ Inps Fondo Volo, a che nella determinazione dell’onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, comma 2, della legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap, condannando INPS alla restituzione delle maggiori somme pagate.
La Corte, richiamando propri precedenti in termini, ha ritenuto che l’INPS avesse applicato erroneamente, nel calcolo dell’onere economico a carico dell’assicurato, la disciplina della legge n. 322/1958 e del DPR n. 1092/1973, artt. 124-126, secondo la quale per il dipendente dello Stato cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione, si provvede alla «costituzione della posizione assicurativa» nell’assicurazione generale INPS senza applicare interessi.
La fattispecie di causa era regolata, invece, dalla legge n. 29/1979, art. 2, in quanto non vi era stata cessazione dell’attività lavorativa ma prosecuzione dell’attività in ambito privato; in detta eventualità, l’articolo 126, lettera b ), del DPR
n. 1092/1973 escludeva espressamente la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.
Secondo la disciplina della «ricongiunzione», di cui al comma 2 del citato articolo 2 -applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che intendano riunire presso un’unica gestione i periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali diverse -la gestione interessata al trasferimento trasmette a quella verso cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza maggiorato dell’interesse composto, al tasso annuo del 4,50%.
Dall’applicazione di tale disciplina derivava un minore importo dell’onere di ricongiunzione a carico dell’assicurato.
Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS impugna la sentenza sulla base di un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n.322/1958 e dell’art.2 della legge n.29/1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092/1973, in tema di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b ) del medesimo D.P.R.
Il motivo è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi dell’INPS, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/2023, n. 26104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, n. 17611/2020, n. 20522/2019).
Coglie nel segno il rilievo dell’INPS, che valorizza la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina della ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’att ività lavorativa; 5. a differenza della normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda -il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione
assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (Cass. n. 20522/2019).
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militare dello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
Nel caso di specie, in fatto è pacifico che NOME COGNOME al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata in precedenza.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso INPS alla stregua degli artt. 124 e 125 del DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la L. n. 122/2010, art. 12 undecies ). Né il controricorrente poteva rivendicare una delle cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, dello stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare
l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. delle Ragioni della decisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 delle Ragioni della decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Non colgono nel segno le osservazioni svolte dal controricorrente in memoria, laddove evidenzia che, se è vero che al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al Fondo Volo.
Tali deduzioni mirano all’applicazione dell’interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ art. 5 della legge n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti al Fondo Volo, a seguito di domanda di ricongiunzione.
Appare, tuttavia, evidente l’incompatibilità tra la previsione dell’articolo 5 cit., in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 % «…a deco rrere
dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina dell’art. 125 del DPR n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’INPS per la costituzione della posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».
Ed invero, a voler seguire la ricostruzione proposta dal controricorrente, gli interessi, che non sono stati trasferiti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, in applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n.1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento della contribuzione al Fondo Volo, in forza dell’art. 5 della legge n. 29/1979; per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto art. 125 e graverebbe sul Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione della contribuzione, con la costituzione della posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui, nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati artt. 124 e 125 del D.P.R. n.1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 della legge n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.
Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di
ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 della legge n. 29/1979.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione della domanda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio