Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16553-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Previdenza contributi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 519/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 204/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 519/2018, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, pilota RAGIONE_SOCIALE iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a che nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, condannando RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe maggiori somme pagate.
La Corte, richiamando propri precedenti in termini, ha ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse applicato erroneamente, nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘onere economico a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurato, la disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/1958 e del DPR n. 1092/1973, artt. 124-126, secondo la quale per il dipendente RAGIONE_SOCIALEo Stato cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione, si provvede alla «costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa» nell’assicurazione generale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza applicare interessi.
La fattispecie di causa era regolata, invece, dalla legge n. 29/1979, art. 2, in quanto non vi era stata cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa ma prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività in ambito privato; in detta eventualità, l’articolo 126, lettera b ), del DPR
n. 1092/1973 escludeva espressamente la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALEa «ricongiunzione», di cui al comma 2 del citato articolo 2 -applicabile a tutti i RAGIONE_SOCIALE dipendenti, pubblici o privati, che intendano riunire presso un’unica gestione i periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali diverse -la gestione interessata al trasferimento trasmette a quella verso cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza maggiorato RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto, al tasso annuo del 4,50%.
Dall’applicazione di tale disciplina derivava un minore importo RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurato.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza sulla base di un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, addebitando alla Corte territoriale di non avere applicato la speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092/1973, in tema di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, laddove il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa è escluso nella sola ipotesi in cui viene costituito di un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe la espressione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b ) del medesimo D.P.R.
Il motivo è fondato.
Sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/2023, n. 26104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, n. 17611/2020, n. 20522/2019).
Coglie nel segno il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che valorizza la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘att ività lavorativa; 5. a differenza RAGIONE_SOCIALEa normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda -il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel RAGIONE_SOCIALE speciale; 6. inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione
assicurativa può avvenire solo presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (Cass. n. 20522/2019).
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
Nel caso di specie, in fatto è pacifico che NOME COGNOME, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata in precedenza.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla stregua degli artt. 124 e 125 del DPR n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la L. n. 122/2010, art. 12 undecies ). Né il controricorrente poteva rivendicare una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione […] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare
l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelta di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Non colgono nel segno le osservazioni svolte dal controricorrente in memoria, laddove evidenzia che, se è vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto RAGIONE_SOCIALE prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Tali deduzioni mirano all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di domanda di ricongiunzione.
Appare, tuttavia, evidente l’incompatibilità tra la previsione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 cit., in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 % «…a deco rrere
dal primo giorno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 del DPR n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».
Ed invero, a voler seguire la ricostruzione proposta dal controricorrente, gli interessi, che non sono stati trasferiti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 125 del d.P.R. n.1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/1979; per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto art. 125 e graverebbe sul RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione, con la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui, nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati artt. 124 e 125 del D.P.R. n.1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa.
Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di
ricongiunzione e quella di riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/1979.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.
Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio