Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25304-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO -ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, da ll’ avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO A PAPADIA, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 692 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 20 febbraio 2019 (R.G.N. 225/2017).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Oneri di Ricongiunzione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 692 del 2018, depositata il 20 febbraio 2019, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso, che aveva rideterminato gli oneri di ricongiunzione, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del signor NOME COGNOME, iscritto al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 21 settembre 1978 al 21 febbraio 1996, quale dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e iscritto press o il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1996, quale dipendente di una compagnia di trasporto aereo privato.
La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che i contributi da trasferire presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono essere maggiorati RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto al tasso annuo del 4,5% e che l’onere di ricongiunzione è pari alla metà RAGIONE_SOCIALEa differenza tra la riserva matematica e i contributi maggiorati degl’interessi, d a calcolare secondo legge.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che sono inapplicabili le previsioni degli artt. 124 e 125 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto riguardano la diversa ipotesi del dipendente pubblico che, cessando l’attività lavorativa senza avere acquisito il diritto a pensione, utilizza i contributi per costituire una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’art. 126 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973, in particolare, esclude la costituzione di una posizione assicurativa proprio nell’ipotesi del dipendente che, pur cessando dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione, assuma un servizio di cui esegua la ricongiunzione con il servizio precedente. Servizio che non si riconnette necessariamente a un rapporto di lavoro pubblico.
Nel caso di specie, invece, viene in rilievo la posizione di un dipendente che intende ottenere una considerazione unitaria ai fini pensionistici dei versamenti contributivi presso varie gestioni. Pertanto,
l’ammontare dei contributi dev’essere trasferito all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con conteggio RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto sui contributi trasferiti, secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge 7 febbraio 1979, n. 29.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 2 aprile 1958, n. 322, degli artt. 124, 125 e 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973 , e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979.
Ad avviso del ricorrente, il lavoratore che chieda la ricongiunzione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE speciale volo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione scaturita da un rapporto di lavoro pubblico non può beneficiare RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione dei contributi da trasferire, mediante l’applicazione di un tasso d’interesse annuo composto pari al 4,50%, quando la contribuzione da trasferire sia insufficiente a garantire un trattamento pensionistico e sia stata di conseguenza impiegata per la costituzione di una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
La Corte di merito avrebbe omesso di ponderare la peculiarità dei contributi accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria non ab origine e con una propria redditività, ma solo in séguito alla costituzione di posizione assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, allo scopo di consentire al lavoratore che non consegue il diritto a pensione di non perdere i contributi versati e agli enti coinvolti
di non subire aggravi. Il trasferimento di contribuzione non rivalutata, proprio per le caratteristiche che presenta e le finalità che lo giustificano, non potrebbe essere, pertanto, equiparato al «trasferimento di contribuzione rivalu tata da una gestione ad un’altra» (pagina 13 del ricorso per cassazione), secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979. Il ricorrente evidenzia, infine, che la legge non dispone, in caso di costituzione automatica di posizione assicurativa, la rivalutazione dei contributi.
-Il ricorso è fondato.
-Questa Corte, con orientamento consolidato che il controricorso e la memoria illustrativa del controricorrente non inducono a rimeditare, è costante nell’affermare che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità, quando abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l ‘i stituto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973), con il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione (Cass., sez. lav., 24 agosto 2020, n. 17611).
Colgono dunque nel segno le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel sottolineare la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, che presenta «natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il t rasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 30 luglio 2019, n. 20522, punto 4 del Rilevato ).
4. -Da tali princìpi, ribaditi in molteplici occasioni da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 2023, n. 35532, e 19 luglio 2023, n. 21214, e, di recente, Cass., sez. lav., 1° aprile 2025, n. 8530, n. 8528, n. 8525 e n. 8522 ), si è discostata la sentenza d’appello.
4.1. -In punto di fatto, non è controverso che l’odierno controricorrente, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione (23 marzo 1996), avesse già cessato il servizio, senza aver ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, e beneficiasse, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis di una posizione assicurativa.
4.2. -Né si ravvisa l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 126, primo comma, lettera b ), del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti che assumano un altro servizio, di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La previsione, richiamata anche dalla sentenza d’appello (pagina 11), evoca la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, come emerge dal termine ‘servizio’ (Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14381, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ). Dall’assunzione di un altro servizio, nell’accezione così delineata, in coerenza con i canoni letterali e sistematici RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione , esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelt a di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione.
4.3. -Questa Corte, infine, nel disattendere argomentazioni di analogo tenore sul tempo trascorso dalla domanda di ricongiunzione e sull’indebito arricchimento a vantaggio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha puntualizzato di recente che « nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria. 16. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al
regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979. 17. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa. 18. Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979 » (Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7295, punti 15, 16, 17 e 18 del Considerato ).
-Dai rilievi esposti discendono, in definitiva, l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dev’essere rigettata l’originaria domanda, che invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa più favorevole disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979.
-La peculiare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca successiva alla sentenza impugnata e al ricorso hanno trovato uno stabile approdo ermeneutico nella giurisprudenza di questa Corte, induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del signor NOME COGNOME; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione