Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25304-2019 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA , INDIRIZZO -ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, da ll’ avvocata NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato COGNOME A COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 692 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 20 febbraio 2019 (R.G.N. 225/2017).
R.G.N. 25304/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione Fondo Volo. Oneri di Ricongiunzione.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 692 del 2018, depositata il 20 febbraio 2019, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso, che aveva rideterminato gli oneri di ricongiunzione, in accoglimento della domanda del signor NOME COGNOME iscritto al Fondo previdenziale INPDAP dal 21 settembre 1978 al 21 febbraio 1996, quale dipendente del Ministero della Difesa, e iscritto press o il Fondo Volo dell’INPS dal 1996, quale dipendente di una compagnia di trasporto aereo privato.
La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che i contributi da trasferire presso il Fondo Volo devono essere maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,5% e che l’onere di ricongiunzione è pari alla metà della differenza tra la riserva matematica e i contributi maggiorati degl’interessi, d a calcolare secondo legge.
A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che sono inapplicabili le previsioni degli artt. 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto riguardano la diversa ipotesi del dipendente pubblico che, cessando l’attività lavorativa senza avere acquisito il diritto a pensione, utilizza i contributi per costituire una posizione assicurativa presso l’INPS. L’art. 126 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973, in particolare, esclude la costituzione di una posizione assicurativa proprio nell’ipotesi del dipendente che, pur cessando dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione, assuma un servizio di cui esegua la ricongiunzione con il servizio precedente. Servizio che non si riconnette necessariamente a un rapporto di lavoro pubblico.
Nel caso di specie, invece, viene in rilievo la posizione di un dipendente che intende ottenere una considerazione unitaria ai fini pensionistici dei versamenti contributivi presso varie gestioni. Pertanto,
l’ammontare dei contributi dev’essere trasferito all’INPS, con conteggio dell’interesse composto sui contributi trasferiti, secondo le previsioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
-L ‘INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, degli artt. 124, 125 e 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973 , e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979.
Ad avviso del ricorrente, il lavoratore che chieda la ricongiunzione presso il Fondo speciale volo della contribuzione scaturita da un rapporto di lavoro pubblico non può beneficiare della rivalutazione dei contributi da trasferire, mediante l’applicazione di un tasso d’interesse annuo composto pari al 4,50%, quando la contribuzione da trasferire sia insufficiente a garantire un trattamento pensionistico e sia stata di conseguenza impiegata per la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS .
La Corte di merito avrebbe omesso di ponderare la peculiarità dei contributi accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria non ab origine e con una propria redditività, ma solo in séguito alla costituzione di posizione assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, allo scopo di consentire al lavoratore che non consegue il diritto a pensione di non perdere i contributi versati e agli enti coinvolti
di non subire aggravi. Il trasferimento di contribuzione non rivalutata, proprio per le caratteristiche che presenta e le finalità che lo giustificano, non potrebbe essere, pertanto, equiparato al «trasferimento di contribuzione rivalu tata da una gestione ad un’altra» (pagina 13 del ricorso per cassazione), secondo le previsioni della legge n. 29 del 1979. Il ricorrente evidenzia, infine, che la legge non dispone, in caso di costituzione automatica di posizione assicurativa, la rivalutazione dei contributi.
-Il ricorso è fondato.
-Questa Corte, con orientamento consolidato che il controricorso e la memoria illustrativa del controricorrente non inducono a rimeditare, è costante nell’affermare che il dipendente civile o militare dello Stato, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità, quando abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l ‘i stituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati (art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973), con il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione (Cass., sez. lav., 24 agosto 2020, n. 17611).
Colgono dunque nel segno le censure dell’INPS, nel sottolineare la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa, che presenta «natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il t rasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 30 luglio 2019, n. 20522, punto 4 del Rilevato ).
4. -Da tali princìpi, ribaditi in molteplici occasioni da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 2023, n. 35532, e 19 luglio 2023, n. 21214, e, di recente, Cass., sez. lav., 1° aprile 2025, n. 8530, n. 8528, n. 8525 e n. 8522 ), si è discostata la sentenza d’appello.
4.1. -In punto di fatto, non è controverso che l’odierno controricorrente, al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione (23 marzo 1996), avesse già cessato il servizio, senza aver ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, e beneficiasse, pertanto, della costituzione ope legis di una posizione assicurativa.
4.2. -Né si ravvisa l’ipotesi dell’art. 126, primo comma, lettera b ), del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti che assumano un altro servizio, di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La previsione, richiamata anche dalla sentenza d’appello (pagina 11), evoca la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, come emerge dal termine ‘servizio’ (Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14381, punto 2.2. delle Ragioni della decisione ). Dall’assunzione di un altro servizio, nell’accezione così delineata, in coerenza con i canoni letterali e sistematici dell’interpretazione , esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza della libera scelt a di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione.
4.3. -Questa Corte, infine, nel disattendere argomentazioni di analogo tenore sul tempo trascorso dalla domanda di ricongiunzione e sull’indebito arricchimento a vantaggio dell’INPS, ha puntualizzato di recente che « nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria. 16. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al
regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979. 17. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa. 18. Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979 » (Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7295, punti 15, 16, 17 e 18 del Considerato ).
-Dai rilievi esposti discendono, in definitiva, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dev’essere rigettata l’originaria domanda, che invoca l’applicazione della più favorevole disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979.
-La peculiare complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca successiva alla sentenza impugnata e al ricorso hanno trovato uno stabile approdo ermeneutico nella giurisprudenza di questa Corte, induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del signor NOME COGNOME compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione