Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13617-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 838/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Fondo volo ricongiunzionecostituzioneinteressi
R.G.N. 13617/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 11/04/2025
CC
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da INPS confermando la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di COGNOME NOME volta a conseguire la rideterminazione dell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi coperti da due gestioni previdenziali, posto a carico del lavoratore, tenendo conto del calcolo in detrazione degli interessi ex art. 2 co.2 L. n.29/1979.
In particolare, il COGNOME in data 23/9/1996 aveva presentato domanda di ricongiunzione per i periodi di contribuzione all’INPDAP inerenti al servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa in aeronautica militare, dal settembre 1979 al settembre 1996, cui aveva fatto seguito l’iscrizione al Fondo Volo per essere stato di seguito assunto da una compagnia aerea privata; a fronte della determinazione a cura di INPS dell’onere calcolato a suo carico di Euro 23.328,09, ovvero di Euro 28.063,16 i n caso di rateazione, l’assistito aveva chiesto un ricalcolo con detrazione degli interessi dalla riserva matematica, composti al tasso annuo del 4,5%, domanda respinta in sede amministrativa ed accolta in primo grado di giudizio, con condanna dell’INPS ad adeguare in diminuzione l’importo rateale ancora eventualmente dovuto per il pagamento dell’onere di ricongiunzione o a restituire le maggiori somme versate.
La Corte territoriale, nel dare continuità all’orientamento già espresso in sede di merito in fattispecie del tutto simili, ed in mancanza di elementi nuovi o sopravvenuti addotti da INPS a confutazione delle argomentazioni poste a sostegno della decisione, ha ritenuto le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2
L.29/1979 riguardare il caso del dipendente pubblico o privato che abbia effettuato versamenti contributivi presso varie gestioni e intenda ottenerne una unitaria a fini pensionistici, mentre gli artt. 124 e 125 d.P.R. n.1092/1973 riguardare il diverso caso del dipendente pubblico che, cessando l’attività lavorativa senza avere acquisito il diritto alla pensione, utilizza i contributi versati per costituire una posizione assicurativa presso INPS.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste con controricorso, illustrato da memorie.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 11/4/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. unico l. n.322/58 e dell’art.2, l. n.29/79. Sostiene che l’istituto della ricongiunzione non si applica ove, come nel caso di specie, il passaggio dalla gestione Inpdap a quella del Fondo Volo costituito presso l’Inps avvenga quando il lavoratore non abbia ancora maturato il diritto alla pensione. In tal caso opererebbe solo l’istituto della costituzione della posizione assicurativa di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, giudicando cause analoghe alla presente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% ai sensi dell’art.2, co.2 L. n.29/79, ha già ritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto
della ricongiunzione bensì quello della costituzione della posizione previdenziale (cfr. Cass. n.20522/2019, n.14381/2020, n.17611/2020, n.29820/2022). In particolare, è stato affermato che il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istituto della costituzione di posizion e assicurativa, di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.
Sulla questione si è poi formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi dell’INPS, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n.4287/2024, n.35532/2023, n.27623/2023, n.26104/2023, n.21214/2023, n.6343/2023, n.29820/2022, n.17611/2020, n.20522/2019); ivi viene costantemente valorizzata la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina della ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello. A tale riguardo, questa Corte (Cass. n. 20522/2019) ha rilevato che: « la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico
della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa; 5. a differenza della normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda -il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinament o speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici )».
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militare dello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
6. Nel caso di specie, in fatto è pacifico che NOME NOME, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non
aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata presso l’Inpdap.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso INPS alla stregua degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies).
Né il controricorrente può rivendicare una delle cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, dello stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, all ude alla fattispecie «della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. delle Ragioni della decisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 delle Ragioni della decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Nello stesso senso, da ultimo, si richiamino le recentissime ord. n.8530/2025, n.8537/2025 e, a parti invertite, n.8549/2025. Ancora, in un caso simile a quello in esame, è
stata affermata, con ord. n. 8528/2025, l’infondatezza dell’ulteriore argomento svolto dal controricorrente, laddove evidenzia che, se è vero che al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, va tuttavia considerato c he la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al Fondo Volo. Tali deduzioni mirano all’applicazione dell’interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ art. 5 della legge n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti al Fondo Volo, a seguito di domanda di ricongiunzione. Appare, tuttavia, evidente l’incompatibilità tra la previsione dell’articolo 5 cit., in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 % «…a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina dell’art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’INPS per la costituzione della posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…». Ed invero, gli interessi, che non sono stati trasferiti al Fondo P ensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, in applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n.1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento della contribuzione al Fondo Volo, in forza dell’art. 5 della legge n. 29/197, ma per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto art. 125 e graverebbe sul Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione della contribuzione, con la costituzione della posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui, nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 della legge n. 29/1979. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.
Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione della domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 11 aprile 2025