Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13617-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 838/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE volo ricongiunzionecostituzioneinteressi
R.G.N. 13617/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2025
CC
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di COGNOME NOME volta a conseguire la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi coperti da due gestioni previdenziali, posto a carico del lavoratore, tenendo conto del calcolo in detrazione degli interessi ex art. 2 co.2 L. n.29/1979.
In particolare, il COGNOME, in data 23/9/1996 aveva presentato domanda di ricongiunzione per i periodi di contribuzione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE inerenti al servizio prestato alle dipendenze del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Difesa in aeronautica RAGIONE_SOCIALE, dal settembre 1979 al settembre 1996, cui aveva fatto seguito l’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per essere stato di seguito assunto da una compagnia aerea privata; a fronte RAGIONE_SOCIALE determinazione a cura di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘onere calcolato a suo carico di Euro 23.328,09, ovvero di Euro 28.063,16 i n caso di rateazione, l’assistito aveva chiesto un ricalcolo con detrazione degli interessi dalla riserva matematica, composti al tasso annuo del 4,5%, domanda respinta in sede amministrativa ed accolta in primo grado di giudizio, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad adeguare in diminuzione l’importo rateale ancora eventualmente dovuto per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘onere di ricongiunzione o a restituire le maggiori somme versate.
La Corte territoriale, nel dare continuità all’orientamento già espresso in sede di merito in fattispecie del tutto simili, ed in mancanza di elementi nuovi o sopravvenuti addotti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a confutazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione, ha ritenuto le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2
L.29/1979 riguardare il caso del dipendente pubblico o privato che abbia effettuato versamenti contributivi presso varie gestioni e intenda ottenerne una unitaria a fini pRAGIONE_SOCIALEstici, mentre gli artt. 124 e 125 d.P.R. n.1092/1973 riguardare il diverso caso del dipendente pubblico che, cessando l’attività lavorativa senza avere acquisito il diritto alla pensione, utilizza i contributi versati per costituire una posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste con controricorso, illustrato da memorie.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 11/4/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. unico l. n.322/58 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2, l. n.29/79. Sostiene che l’istituto RAGIONE_SOCIALE ricongiunzione non si applica ove, come nel caso di specie, il passaggio dalla gestione RAGIONE_SOCIALE a quella del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avvenga quando il lavoratore non abbia ancora maturato il diritto alla pensione. In tal caso opererebbe solo l’istituto RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, giudicando cause analoghe alla presente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.2 L. n.29/79, ha già ritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto
RAGIONE_SOCIALE ricongiunzione bensì quello RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale (cfr. Cass. n.20522/2019, n.14381/2020, n.17611/2020, n.29820/2022). In particolare, è stato affermato che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istituto RAGIONE_SOCIALE costituzione di posizion e assicurativa, di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello RAGIONE_SOCIALE ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE pensione.
Sulla questione si è poi formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui in questa sede si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass n.4287/2024, n.35532/2023, n.27623/2023, n.26104/2023, n.21214/2023, n.6343/2023, n.29820/2022, n.17611/2020, n.20522/2019); ivi viene costantemente valorizzata la peculiarità RAGIONE_SOCIALE costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello. A tale riguardo, questa Corte (Cass. n. 20522/2019) ha rilevato che: « la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALE contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico
RAGIONE_SOCIALE gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa; 5. a differenza RAGIONE_SOCIALE normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALE relativa domanda -il trasferimento RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinament o speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel RAGIONE_SOCIALE speciale; 6. inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALE ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa può avvenire solo presso il RAGIONE_SOCIALE pensione RAGIONE_SOCIALE dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pRAGIONE_SOCIALEstici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pRAGIONE_SOCIALEstici )».
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui agli artt. 124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.
6. Nel caso di specie, in fatto è pacifico che COGNOME NOME, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non
aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla stregua degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies).
Né il controricorrente può rivendicare una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione […] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, all ude alla fattispecie «RAGIONE_SOCIALE costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto definisce ‘servizio’ il nuovo rapporto di lavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE libera scelta di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
Nello stesso senso, da ultimo, si richiamino le recentissime ord. n.8530/2025, n.8537/2025 e, a parti invertite, n.8549/2025. Ancora, in un caso simile a quello in esame, è
stata affermata, con ord. n. 8528/2025, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore argomento svolto dal controricorrente, laddove evidenzia che, se è vero che al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto di pubblico impiego è stata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, va tuttavia considerato c he la contribuzione è rimasta in giacenza presso il predetto RAGIONE_SOCIALE prima di essere trasferita, per ricongiunzione, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Tali deduzioni mirano all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cui all’ art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n.29/1979, nel passaggio del montante contributivo dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di domanda di ricongiunzione. Appare, tuttavia, evidente l’incompatibilità tra la previsione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 cit., in tema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 % «…a decorrere dal primo giorno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello cui si riferiscono…» e la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…». Ed invero, gli interessi, che non sono stati trasferiti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 125 del d.P.R. n.1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nel successivo trasferimento RAGIONE_SOCIALE contribuzione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29/197, ma per tale via si determinerebbe una disapplicazione del predetto art. 125 e graverebbe sul RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il carico degli interessi anche per il periodo anteriore alla effettiva acquisizione RAGIONE_SOCIALE contribuzione, con la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa.
Tale antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui, nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria.
La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29/1979. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa.
Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è formato successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 11 aprile 2025