Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12016-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 201/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 306/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 29.10.2020 n. 201, la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame proposto
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2025
CC
dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME -transitato dal Ministero RAGIONE_SOCIALE Difesa, in servizio presso la Marina militare, con iscrizione per tale periodo presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a un impiego privato con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. foglio 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando, in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 , comma 2, legge n. 29/79, ponendoli a carico RAGIONE_SOCIALE gestione INPDAD di provenienza, con riduzione RAGIONE_SOCIALE relativa somma da corrispondere.
La Corte d’appello , nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabile, nella specie – al pilota cessato dal servizio presso la Marina RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata – la ricongiunzione, ai sensi de ll’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29 del 1979, non versandosi in fattispecie di costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. unico RAGIONE_SOCIALE legge n. 322/58, dell’art. 41 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73 -come ritenuto, invece, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati, negli anni, al RAGIONE_SOCIALE volo, ma senza accollarsi l’onere RAGIONE_SOCIALE corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore che, per libera
scelta, aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. unico RAGIONE_SOCIALE legge n. 322/58, degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73 e dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile la ricongiunzione, di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29 del 1979, in luogo RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.D., ai sensi dell’art. unico RAGIONE_SOCIALE legge n. 322/58, dell’ar t. 41 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del d.P.R. n. 1092/73, in base al quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni al RAGIONE_SOCIALE volo , ma senza accollarsi l’onere RAGIONE_SOCIALE corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore che, per libera scelta, aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è fondato, in continuità con i principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019 (vedi anche, Cass. nn. 17611/20, 14881/20, 29820/22).
Il d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr. Cass. n. 20522 citata, sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di RAGIONE_SOCIALE esclusiva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi RAGIONE_SOCIALEstici. L’art. 125 del d.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi
rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’RAGIONE_SOCIALE riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore, in applicazione dell’art. 125 citato.
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con legge n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di ricongiunzione, nel febbraio del 2001 (cfr. pag. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), anteriore al 2010, COGNOME NOME, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, né poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa in base al citato art. 126, per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALE L. n. 322 del 1958 e RAGIONE_SOCIALE L. n. 1092 del 1973 disciplinanti la costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa.
Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 21.10.2000 (cfr. pag. 5 del ricorso), va rilevato che una corretta interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di condividere la tesi ermeneutica propugnata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentò il frutto RAGIONE_SOCIALE libera scelta di COGNOME di lasciare la Marina militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.
La causa, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE originaria domanda di COGNOME NOME con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione dell’onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati, in detrazione, gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi che I’RAGIONE_SOCIALE doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non
sono dovuti in applicazione degli artt. 124 e ss. d.P.R. n. 1092 citato.
La complessità RAGIONE_SOCIALE materia trattata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di COGNOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del