Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12016-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 201/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 306/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 29.10.2020 n. 201, la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame proposto
Oggetto
R.G.N. 12016/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 15/05/2025
CC
dall’Inps , avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME COGNOME -transitato dal Ministero della Difesa, in servizio presso la Marina militare, con iscrizione per tale periodo presso il Fondo previdenziale INPDAP, a un impiego privato con iscrizione presso il Fondo Volo dell’Inps (cfr. foglio 2 della sentenza impugnata) -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando, in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 , comma 2, legge n. 29/79, ponendoli a carico della gestione INPDAD di provenienza, con riduzione della relativa somma da corrispondere.
La Corte d’appello , nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabile, nella specie – al pilota cessato dal servizio presso la Marina Militare, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al Fondo Volo, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata – la ricongiunzione, ai sensi de ll’art. 2 della legge n. 29 del 1979, non versandosi in fattispecie di costituzione della posizione assicurativa presso F.P.L.D., ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73 -come ritenuto, invece, dall’Inps – in base al quale il Fondo Previdenza dei lavoratori dipendenti doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati, negli anni, al Fondo volo, ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore che, per libera
scelta, aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre COGNOME Marcello non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. unico della legge n. 322/58, degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73 e dell’art. 2 della legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, in luogo della costituzione della posizione assicurativa presso il F.P.L.D., ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’ar t. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del d.P.R. n. 1092/73, in base al quale il Fondo Previdenza dei lavoratori dipendenti avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni al Fondo volo , ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore che, per libera scelta, aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Il ricorso è fondato, in continuità con i principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019 (vedi anche, Cass. nn. 17611/20, 14881/20, 29820/22).
Il d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr. Cass. n. 20522 citata, sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all’Inps – Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici. L’art. 125 del d.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi
rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore, in applicazione dell’art. 125 citato.
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con legge n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento della domanda di ricongiunzione, nel febbraio del 2001 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), anteriore al 2010, COGNOME Marcello, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, né poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126, per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e della L. n. 1092 del 1973 disciplinanti la costituzione della posizione assicurativa.
Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 21.10.2000 (cfr. pag. 5 del ricorso), va rilevato che una corretta interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di condividere la tesi ermeneutica propugnata dall’Inps, secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo Inps rappresentò il frutto della libera scelta di COGNOME NOME di lasciare la Marina militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso dell’Inps è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.
La causa, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda di COGNOME Marcello con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione dell’onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati, in detrazione, gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi che I’INPDAP doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall’Inpdap al FPLS Inps non
sono dovuti in applicazione degli artt. 124 e ss. d.P.R. n. 1092 citato.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di COGNOME NOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del