Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30190 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30190 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20227-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2023/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/01/2018 R.G.N. 847/2015;
Oggetto
Ricongiunzione contributi lavoratori autonomi
R.G.N. 20227/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.1.2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’AVV_NOTAIO volta ad aver corrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE la pensione di anzianità di cui a ll’art. 18.2 del Regolamento generale RAGIONE_SOCIALE, negatagli in sede amministrativa sul presupposto che non fossero utilizzabili, ai fini del computo dell’anzianità contributiva, i contributi oggetto di domanda di ricongiunzione del 23.12.2010 (accolta con provvedimento del 21.12.2011), in quanto accreditatigli in data successiva al 5.3.2010, data alla quale era stato ancorato il possesso dei requisiti utili per l’accesso alla prestazione richiesta;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, comma 3, l. n. 45/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che l’avvenuto accoglimento della domanda di ricongiunzione, anche se chiesta in epoca successiva al 5.3.2010, sanerebbe ex tunc la scopertura contributiva per l’innanzi esistente;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per avere la Corte territoriale accolto la domanda nonostante il pregiudizio che veniva così inferto all’equilibrio di lungo periodo del proprio bilancio;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere l’RAGIONE_SOCIALE comunicato all’odierno ricorrente, prima della notifica del ricorso per cassazione, l’accoglimento della sua domanda di pensione di anzianità, dovendo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità dell’impugnazione, d ovendo presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l’esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass. nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010, 9075 del 2014, 26860 del 2018, 15538 del 2023);
che, nel merito, le censure sono fondate, essendosi chiarito che, presupponendo la ricongiunzione ex l. n. 45/1990 il perfezionamento dell’apposito negozio bilaterale tra l’assicurato e l’ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell’adempimento (anche parziale) dell’onere econ omico derivante dalla ricongiunzione (così Cass. n. 29767 del 2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023);
che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 10844 del 2013, cit. nella sentenza impugnata, atteso che il
principio di diritto ivi espresso (e tralaticiamente ripreso da Cass. n. 9599 del 1997) è stato reso in fattispecie di ricongiunzione ex l. n. 29/1979, laddove nel caso di specie opera la diversa disciplina di cui agli artt. 1 ss., l. n. 45/1990, sulla cui interpretazione non può che rinviarsi a quanto affermato da Cass. n. 29767 del 2022, cit.;
che, non sussistendo alcun dubbio interpretativo sul presupposto di fatto inerente alla previsione statutaria relativa al discrimine temporale al quale correlare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per godere del più favorevole regime di accesso alla pensione di anzianità (5.3.2010), la sentenza impugnata, non essendosi attenuta all’anzidetto principio di diritto, va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.5.2024.