Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4088 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1396/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO rappresentato e difeso da ll’ avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 402/2018 pubblicata il 22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.402/2018 pubblicata il 22/10/2018 ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi -ex art.2 legge n.29/1979 -già versati all’RAGIONE_SOCIALE nel periodo nel quale il COGNOME aveva lavorato alle dipendenze del Ministero RAGIONE_SOCIALEa difesa, nell’Arma RAGIONE_SOCIALE (1988 –DATA_NASCITA) all’atto RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione presso il RAGIONE_SOCIALE chiesta l ‘ 08/02/2001 -a seguito RAGIONE_SOCIALEa sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota.
Il Tribunale di Verona accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto che alla fattispecie dedotta in giudizio fosse applicabile l’art.2 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, e non gli artt.124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, e che il ricorrente aveva diritto al conteggio degli interessi composti sui contributi trasferiti.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ..
L’RAGIONE_SOCIALE previdenziale deduce che a seguito RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di servizio del COGNOME, senza l’acquisizione del diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa -ex art.124 d.P.R. n.1092/1973 -presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che i contributi da versare per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa sono stati determinati «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. cit.; che avendo il COGNOME instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa costituzione automatica RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa prevista dall’art.126 d.P.R. cit.. Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall’art.2 comma 2 legge n.29/1979, poiché al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione ex art.2 cit. i contributi già versati all’RAGIONE_SOCIALE. erano stati già trasferiti al F.P.L.D. RAGIONE_SOCIALE‘I.N.P.S. in forza RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa forma di previdenza sostitutiva.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n.20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023 e n. 4287/2024), al quale si intende in questa sede dare continuità.
La cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica del COGNOME, e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima RAGIONE_SOCIALEa abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art.124 d.P.R. n. 1092/1973, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art.12 comma 12 undecies del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.
Dunque, come ritenuto dall’orientamento al quale si intende dare continuità, deve ritenersi che al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del
rapporto di servizio si sia costituita -ope legis -una posizione assicurativa presso il F.RAGIONE_SOCIALEF.D. RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE, con determinazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.
Più in particolare, come affermato da Cass. 20522/2019 (i cui principi di diritto sono stati recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa».
La Corte territoriale ha dunque errato nel fare applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma generale, ossia l’art.2 comma 2 legge n. 79/1979, in luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. n.1092/1973 e l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958, applicabili al caso in esame nonostante la loro abrogazione nel 2010 perché relativi ad una fattispecie concreta che si è verificata durante la loro vigenza.
L’interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado postula necessariamente la mancata costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, effetto che può verificarsi nei soli casi previsti dall’art.126 d.P.R. cit. Tra questi casi non rientra quello esaminato dalla corte territoriale perché l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del rapporto di servizio non è qualificabile quale «nuovo servizio» giusta la lettera b) RAGIONE_SOCIALEa disposizione da ultimo citata, perché il termine «servizio» è univocamente interpretabile quale successivo rapporto di pubblico impiego.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le domande originariamente proposte da NOME COGNOME devono quindi essere rigettate. Il consolidarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento successivamente alla notifica del ricorso per cassazione costituisce giustificato motivo per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME. Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.