Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4088 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1396/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 402/2018 pubblicata il 22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.402/2018 pubblicata il 22/10/2018 ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi -ex art.2 legge n.29/1979 -già versati all’I.N.P.D.A.P. nel periodo nel quale il COGNOME aveva lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare (1988 -2000) all’atto della ricongiunzione presso il Fondo volo dell’I.N.P.S. chiesta l ‘ 08/02/2001 -a seguito della sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota.
Il Tribunale di Verona accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto che alla fattispecie dedotta in giudizio fosse applicabile l’art.2 comma 2 della legge n.29/1979, e non gli artt.124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, e che il ricorrente aveva diritto al conteggio degli interessi composti sui contributi trasferiti.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Istituto previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. Cresci resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n.322/1958 e dell’art.2 della legge n.29/1979, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ..
L’Istituto previdenziale deduce che a seguito della cessazione del rapporto di servizio del Cresci, senza l’acquisizione del diritto a pensione per mancanza della anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa -ex art.124 d.P.R. n.1092/1973 -presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’I.N.P.S.; che i contributi da versare per la costituzione della posizione assicurativa sono stati determinati «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. cit.; che avendo il Cresci instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione della costituzione automatica della posizione assicurativa prevista dall’art.126 d.P.R. cit.. Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall’art.2 comma 2 legge n.29/1979, poiché al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione ex art.2 cit. i contributi già versati all’I.N.P.D.A.P. erano stati già trasferiti al F.P.L.D. dell’I.N.P.S. in forza della costituzione ope legis della posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità della forma di previdenza sostitutiva.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n.20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023 e n. 4287/2024), al quale si intende in questa sede dare continuità.
La cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica del Cresci, e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima della abrogazione dell’art.124 d.P.R. n. 1092/1973, per effetto dell’art.12 comma 12 undecies del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.
Dunque, come ritenuto dall’orientamento al quale si intende dare continuità, deve ritenersi che al momento della cessazione del
rapporto di servizio si sia costituita -ope legis -una posizione assicurativa presso il F.P.F.D. dell’I.N.P.S., con determinazione della contribuzione «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.
Più in particolare, come affermato da Cass. 20522/2019 (i cui principi di diritto sono stati recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa».
La Corte territoriale ha dunque errato nel fare applicazione della norma generale, ossia l’art.2 comma 2 legge n. 79/1979, in luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. n.1092/1973 e l’articolo unico della legge n.322/1958, applicabili al caso in esame nonostante la loro abrogazione nel 2010 perché relativi ad una fattispecie concreta che si è verificata durante la loro vigenza.
L’interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado postula necessariamente la mancata costituzione ope legis della posizione assicurativa, effetto che può verificarsi nei soli casi previsti dall’art.126 d.P.R. cit. Tra questi casi non rientra quello esaminato dalla corte territoriale perché l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del rapporto di servizio non è qualificabile quale «nuovo servizio» giusta la lettera b) della disposizione da ultimo citata, perché il termine «servizio» è univocamente interpretabile quale successivo rapporto di pubblico impiego.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le domande originariamente proposte da NOME COGNOME devono quindi essere rigettate. Il consolidarsi dell’orientamento successivamente alla notifica del ricorso per cassazione costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME Compensa le spese dell’intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.