Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10009-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1639/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 1181/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Ricongiunzione l. n.29/79
R.G.N. 10009/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1639/17, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di COGNOME NOME volta a ricalcolare l’importo della riserva matematica richiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per procedere alla ricongiunzione, entro l’AGO, dei contributi da egli versati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che l’appellante avesse accettato la proposta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contenente la determinazione dell’onere economico necessario alla ricongiunzione, di talché l’accordo, di natura pubblicistica, una volta concluso era divenuto irrevocabile, senza più possibilità di rimettere in discussione l’ammontare dovuto per costituire la riserva matematica. Del resto – aggiungeva la Corte – lo stesso appellante, in sede di interrogatorio libero, aveva confermato di aver sempre saputo, tramite comunicazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’importo dell’onere economico da corrispondere e della pensione cui aveva diritto, in seguito alla ricongiunzione.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.2, co.2 e 4 l. n.45/9, e dell’art.13, co.1 l. n.1338/62. La Corte avrebbe mal calcolato l’importo dell’onere economico della ricongiunzione, né
l’accettazione della proposta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impediva la contestazione del predetto onere.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.1bis l. n.241/90. La Corte non avrebbe considerato che l’accettazione avvenne sulla base di un rateo pensionistico comunicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE diverso e maggiore di quello successivamente liquidato all’esito della ricongiunzione. Né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva il potere di modificare, in peius , l’importo del rateo pensionistico, non avendo un autonomo potere tariffario.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi risultano in parte infondati e in parte inammissibili.
I motivi sono infondati laddove assumono che l’accordo raggiunto per la ricongiunzione non impedirebbe, in seguito, di contestare l’importo dell’onere economico fissato per costituire, in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la riserva matematica.
Va di contro richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.13987/1999, Cass.2499/2009, Cass.17505/2009) secondo cui la fattispecie bilaterale si perfeziona con l’accettazione, da parte del lavoratore, della proposta della gestione previdenziale accentratrice e che il procedimento si conclude con la formazione di un negozio giuridico bilaterale, di natura pubblicistica, che presuppone una valutazione, da parte dell’ente previdenziale, della sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della richiesta del lavoratore e l’accettazione, da parte di quest’ultimo, dei termini proposti dell’operazione, a seguito della valutazione della convenienza della proposta della gestione previdenziale
con riguardo ai costi e alle modalità della ricongiunzione. Perfezionatosi l’accordo, a rilevanza pubblica, esso non è più revocabile, salva l’ipotesi di errore.
A differenza di quanto affermato in ricorso, l’accordo riguarda anche ‘i costi’ della ricongiunzione e, dunque, l’onere economico dovuto, il quale non può più essere messo in discussione.
Nel caso di specie, con accertamento di fatto non censurato in ricorso, la Corte d’appello ha concluso che l’accordo era stato raggiunto, avendo il ricorrente accettato i termini economici della proposta di ricongiunzione proveniente dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in seguito, pagato 48 rate.
I motivi sono, poi, inammissibili laddove sollecitano, in questa sede, accertamenti di fatto al di fuori dei presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. In particolare, l’inammissibilità attiene alla deduzione secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato un importo di rateo pensionistico superiore a quello successivamente liquidato in esito alla ricongiunzione. Tale questione di fatto si pone, da un lato, in contrasto con quanto rilevato dalla Corte, ovvero che il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, era stato informato, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che il suo rateo pensionistico sarebbe stato pari a circa €2500, e non a €5.613,30. Dall’altro lato, tale questione di fatto non può avere ingresso, in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ma il motivo nulla argomenta in punto di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendosi, peraltro, che si verte in materia di doppia pronuncia conforme che rende non più spendibile il vizio di motivazione.
In conclusione, il ricorso va respinto con spese a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.