Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8522 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13853-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N.13853/2019
COGNOME
Rep.
Ud.31/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 97/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 183/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 30.10.2018 n. 97, la Corte d’appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari – rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME -transitato dal Ministero della Difesa, in servizio presso l’aereonautica militare, con iscrizione per tale periodo presso il Fondo previdenziale INPDAP, a un impiego privato con iscrizione presso il Fondo Volo dell’Inps -volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 29/79, ponendoli a carico della gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione della somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.
La Corte d’appello nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, ha ritenuto che la fattispecie rientrerebbe nella ipotesi -diversa da quella ipotizzata dall’Istituto previdenziale (su cui vedi infra )- di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto iscritto ad una cassa di previdenza diversa da quella della gestione obbligatoria gestita dall’Inps, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria Inps. In questi casi, egli può chiedere la
ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene caricando gli interessi sulla gestione di provenienza.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. unico della legge n. 322/58 e dell’art. 2 della legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello av eva ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’aeronautica Militare, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al Fondo Volo, avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, in luogo della costituzione della posizione assicurativa presso RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il Fondo Previdenza dei lavoratori dipendenti avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni al Fondo volo, ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.
Il ricorso è fondato.
In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte, con le seguenti pronunce: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre
2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019.
Va precisato che correttamente l’INPS valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale dell’INPS e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina della ricongiunzione, applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr Cass. n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all’Inps -Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione
della posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell’art. 125 citato.
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies , a seguito della quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
Al momento della domanda di ricongiunzione il 12/5/1994 (cfr. foglio 2 della sentenza impugnata), anteriore al 2010, l’Onori, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, né poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa.
Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.
A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato (1.5.94) poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 13.4.94 (cfr. sempre foglio 2 della sentenza impugnata), va rilevato che una corretta interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra
riportata impone di accogliere quanto affermato dall’Inps secondo cui la norma riferisce l’ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo Inps rappresentò il frutto di una libera scelta dell’COGNOME di lasciare l’aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.
Concludendo, la contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all ‘art. 5 l. n. 29/1979.
Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.
Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentr e resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso dell’Inps è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria
domanda dell’Onori con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione dell’onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi che I’INPDAP doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall’Inpdap al FPLS Inps non sono dovuti in applicazione degli artt. 124 e ss. D.P.R. n. 1092 citato.
La formazione dell’orientamento giurisprudenziale qui ribadito in epoca successiva alla proposizione della domanda e dello stesso ricorso per cassazione induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di NOME COGNOME
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2025