Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30455 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 30455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11584/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente/controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente/ricorrente in via incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 238/2018 depositata il 25/10/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del quinto e sesto motivo del ricorso principale, rigetto delle ulteriori censure e del ricorso incidentale;
uditi l ‘AVV_NOTAIO, per la ricorrente principale , e l’AVV_NOTAIO, su delega dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente in via incidentale.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda intesa all’accertamento del diritto a vedersi conferire dal 28 luglio 2017 (o da diversa data) sino al 13 marzo 2020 la titolarità dell’incarico di struttura complessa di ‘pronto soccorso e medicina d’RAGIONE_SOCIALE‘ ovvero quella di ‘ medicina RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale precisava, in via preliminare, che la AVV_NOTAIOssa COGNOME non aveva inteso denunciare la revoca dell’incarico di direttore di struttura complessa di medicina d’RAGIONE_SOCIALE ricoperta dal 2010, con incarico rinnovato nel 2015 per ulteriori cinque anni -bensì il diritto a vedersi conferito de plano l’incarico per una delle due neocostituite strutture complesse, derivanti dalla riorganizzazione operata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ad avviso dei giudici d’app ello, il conferimento dei nuovi incarichi, connotati da profili di ruolo sostanzialmente diversi rispetto ai preesistenti, richiedeva il ricorso alla procedura comparativa prevista da ll’art. 15, comma 7 -bis , del d.lgs. n. 502 del 1992, senza che la ASL fosse tenuta ad esplicitare i motivi di inadeguatezza della AVV_NOTAIOssa COGNOMECOGNOME La Corte di merito ha, quindi, escluso la violazione degli artt. 15ter e 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto non si era realizzata la revoca dell’incarico bensì la cessazione anticipata per effetto della riorganizzazione aziendale, che aveva comportato l’istituzione di nuove strutture ; ha, altresì, escluso la violazione dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, richiamato dall’art. 16 del CCNL del 10 febbraio 2004, sul rilievo che tale disposizione non trovava applicazione nella fattispecie, in cui non si era verificata alcuna situazione di eccedenza. In ogni caso -si osserva conclusivamente nella sentenza impugnata -anche in ipotesi di violazione dell’art. 31, comma 1, CCNL 5 dicembre 1996, richiamato dal decreto dell’ASUI n. 508 del 28 luglio 2017,
si verserebbe nell’ambito di una responsabilità di natura esclusivamente risarcitoria, senza poter configurare il diritto al conferimento di uno dei due incarichi.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando sei motivi, cui oppone difese l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, con il quale avanza a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste la AVV_NOTAIOssa COGNOME con controricorso.
La causa, inizialmente fissata per la decisione all’adunanza camerale del 7 febbraio 2025, è stata fissata in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 4234 del 18 febbraio 2025 per la ravvisata necessità di approfondire nel contraddittorio delle parti la disciplina applicabile per il conferimento di nuovi incarichi nel caso di cessazione dell’incarico ante tempus per riorganizzazione aziendale, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992, e all’ art. 1, comma 18, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia, siccome anche evocate nelle censure sollevate, questione non esaminata espressamente, negli anzidetti termini, nelle precedenti decisioni di questa Corte, che pur ha affrontato la tematica sotto diversi profili.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del quinto e sesto motivo del ricorso principale, con rigetto delle ulteriori censure e del ricorso incidentale, conclusioni confermate nella pubblica udienza.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 15 e 15ter del d.lgs. 30 dicembre 2012 n. 502; la violazione degli artt. 29, commi 3 e 4, del CCNL dell’8 giugno 2000; la violazione degli artt. 24 e 28 del CCNL del 3 novembre 2005; la violazione dell’ art. 4, comma 1, lett. d), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158; la violazione dell’ art. 16,
comma 6, del CCNL del 10 febbraio 2004; la violazione dell’ art. 31, comma 1, del CCNL del 5 dicembre 1996; la violazione degli artt. 6, commi 1, 2 e 3, 19 e 33, commi 1-5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il diritto della ricorrente al conferimento dell’uno o dell’altro incarico di direzione di struttura complessa per cui è causa, essendo gli unici equivalenti a quello posseduto e vacanti nella dotazione organica dell’Ente. In particolare, la censura attiene all ‘aver erroneamente ritenuto che il carattere ‘nuovo’ delle strutture complesse di ‘Pronto soccorso RAGIONE_SOCIALE medicina d’RAGIONE_SOCIALE‘ (afferente al RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ovvero di ‘medicina RAGIONE_SOCIALE‘ (afferente al DAI ‘medicina RAGIONE_SOCIALE‘) precludesse alla ricorrente, già direttore di struttura complessa in possesso dei requisiti necessari a dirigere anche tali strutture, di avere un diritto pieno e incondizionato al loro conferimento, atteso che, nel sistema degli artt. 15, comma 5, e 15ter , comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, il declassamento di un direttore di struttura complessa è possibile soltanto in caso di revoca sanzionatoria, anche alla luce delle regole d i cui all’ art. 16, comma 6, CCNL del 10 febbraio 2004.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’ art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001; la violazione dell’ art. 9, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78; la violazione dell’ art. 1, comma 18, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138; la violazione degli artt. 3, 97, 98 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Sotto questo profilo, l ‘erroneità della sentenza impugnata discenderebbe dalla disciplina dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011 – non considerata dal giudice d ‘ appello -dalla quale si trae conferma del diritto dei direttori di struttura complessa ad un incarico equivalente secondo un meccanismo analogo a quello che vale, ex art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 ed art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, anche per i dirigenti di livello generale dello Stato.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 15, commi 7 e 7bis , del d.lgs. n. 502 del 1992; la violazione
dell’ art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001; la violazione dell’ art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010; la violazione dell’ art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011; la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; la violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata laddove assume che l’allora RAGIONE_SOCIALE non dovesse esplicitare le ragioni di inadeguatezza della AVV_NOTAIOssa COGNOME a dirigere l’una o l’altra delle due neocostituite strutture complesse, essendo obbligata ad avviare una nuova procedura ai sensi del d.P.R. n. 484 del 1997, in quanto, all’opposto, le regole degli artt. 15 e 15ter d.lgs. n. 502 del 1992 ed i principi generali in tema di obbligo di repechage , come trasmutati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. (ovvero attuativi delle regole degli artt. 3, 97 e 98 Cost.), imponevano un’esplicitazione delle ragioni della mancata assegnazione degli incarichi in contestazione.
Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 16, comma 6, del CCNL del 10 febbraio 2004, e 31, comma 1, del CCNL del 5 dicembre 1996; la violazione degli artt. 1175, 1218, 1362, 1366, 1369, 1370 e 1375 c.c.; la violazione degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992, in ragione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza de qua nella parte in cui ritiene che l’art. 31, comma 1, del CCNL del 5 dicembre 1996, pur espressamente richiamato dalla delibera n. 508/2017 e dalla nota regionale n. 7365 del 21 aprile 2016, non risulterebbe applicabile nella specie per insussistenza della situazione di eccedenterietà che la disposizione presuppone.
Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce la violazione de ll’ art. 112 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Il quarto mezzo, sopra riportato, viene svolto anche nelle forme dell’omessa pronunzia, sul rilievo che la Corte di merito non ha esaminato il quarto motivo di appello nella parte in cui veniva dedotta la violazione dell’art. 31 del CCNL anche in ragione della circostanza che la sua applicazione era stata assunta in sede di autovincolo tramite la nota regionale n. 7365 del 21 aprile 2016 ed il
decreto n. 508 del 28 luglio 2017 dell’RAGIONE_SOCIALE.
Infine, con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La censura esposta nel quarto e nel quinto motivo viene proposta anche nelle forme dell’omesso esame di un fatto decisivo , riferito alla circostanza se, tramite la nota regionale n. 7365 del 21 aprile 2016 ed il decreto n. 508 del 28 luglio 2017, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si fosse autovincolata all’applicazione della disciplina dell’art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996 ovvero alla «previa valutazione dell’applicabilità dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5.12.1996, riguardante la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari in casi di ristrutturazione delle dotazioni organiche, stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro».
Con l’un ico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe implicitamente rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata in ragione del fatto che solo a seguito del mancato conferimento (o del conferimento) di un nuovo incarico potrebbe sorgere l’interesse a contestare la situazione, mentre la dottNOME COGNOME aveva proseguito n ell’incarico già ricoperto sino alla disattivazione della struttura, essendo quindi sopraggiunta la sospensione del rapporto per aspettativa da mandato parlamentare.
Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono di esaminare dapprima il ricorso incidentale.
La censura, nei termini formulati, è infondata, atteso che, nella prospettazione della domanda avanzata, rispetto alla quale occorre stimare la condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., l’interesse a contestare le determinazioni aziendali perché lesive del diritto vantato è insorto già con la diramazione dell’ avviso pubblico per l’affidamento dei due incarichi di struttura complessa cui la dirigente aspirava per conferimento diretto.
8.1. In tale ottica, neppure potrebbe ritenersi che l’interesse non sia più attuale per effetto del collocamento in quiescenza della odierna ricorrente, come pure addotto dall’RAGIONE_SOCIALE in memoria, per essere invece ravvisabile l’interesse collegato all’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico senza previa procedura comparativa non solo per una ipotetica valutazione ‘ ora per allora ‘ , ma anche per eventuali finalità risarcitorie, ove del caso in termini di perdita di chance . In tal senso milita il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui «qualora l’attore abbia chiesto l’accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l ‘esecuzione della prestazione non determina cessazione della materia del contendere né fa estinguere l’interesse ad agire costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio» (Cass. Sez. L, 24/11/2017, n. 28100, nel solco del principio già espresso da Cass. Sez. L, 19/11/2010, n. 23476; in senso conforme, anche più di recente, Cass. Sez. L, 10/02/2022, n. 4410), sicché permane l’interesse della ricorrente ad ottenere un risultato utile giuridica mente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 2, 24/01/2019, n. 2057).
Occorre, quindi, procedere alla disamina del ricorso principale.
In ragione delle doglianze svolte, possono essere esaminati congiuntamente i primi quattro motivi, complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al conferimento di uno dei due incarichi di direzione di struttura complessa derivanti dalla riorganizzazione aziendale per violazione della normativa generale sulla dirigenza e di quella speciale sulla dirigenza medica, oltre che per violazione della contrattazione collettiva di riferimento, espressamente richiamata nella no ta regionale e nell’atto aziendale ; in estrema sintesi, viene contestata la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che avrebbe disatteso la domanda sul rilievo del carattere di novità delle citate strutture complesse, imponendo il ricorso alla procedura comparativa senza necessità di procedere ad una previa valutazione del profilo professionale della
AVV_NOTAIO COGNOME, anche per insussistenza della situazione di eccedentarietà presupposta dalla disposizione collettiva invocata dalla ricorrente.
I motivi sono fondati nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
10. In via generale, costituisce principio risalente l’affermazione per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un ‘ ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all ‘ incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei ‘ diritti ‘ di cui all ‘ art. 2907 c.c. (Cass. Sez. L, 18/06/2014, n. 13867; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 04/06/2024, n. 15603). Né la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell ‘ art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l ‘ idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico (Cass. Sez. L, 09/04/2018, n. 8674). Nondimeno, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, la PRAGIONE_SOCIALE non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima designazione ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare, immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale (così, in particolare, Cass. Sez. L, 20/06/2016, n. 12678).
11. Con particolare riferimento alla dirigenza RAGIONE_SOCIALE, «collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali», come evidenziato dall ‘ art. 15 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 (Cass. Sez. L, 02/03/2018, n. 4986), il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con
valutazione positiva da parte del collegio tecnico non costituisce un diritto dell’interessato perché è condizionato all ‘ esistenza di posti disponibili (secondo l ‘ assetto organizzativo dell ‘ ente fissato dall ‘ atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (in tal senso, Cass. Sez. L, 03/05/2023, n. 11574). Inoltre, anche nell ‘ ambito della dirigenza RAGIONE_SOCIALE, l ‘ applicabilità agli incarichi dirigenziali dell ‘ art. 2103 c.c. è stata esclusa dalle parti collettive (art. 27 CCNL 8 giugno 2000 per l ‘ area della dirigenza RAGIONE_SOCIALE professionale tecnica ed amministrativa del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: così Cass. Sez. L, n. 4986 del 2018, cit.) e ribadita dall ‘ art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229 del 1999 (così Cass. n. 15603 del 2024, cit.).
12. Il diverso profilo della salvaguardia del livello economico in godimento sino alla naturale scadenza dell’incarico trovava ris contro positivo nella disciplina contrattuale.
In particolare, l ‘ art. 40, comma 8, del CCNL dell ‘ 8 giugno 2000 prevedeva: «Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico». In proposito, è stato chiarito che tale «previsione non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente» (Cass. Sez. L, 07/11/2017, 26373).
12.1. Rispetto a questo assetto, che stabiliva in senso ampio la salvaguardia del livello economico in godimento mediante l’assegnazione di un altro incarico di pari valore economico, è sopravvenuto l ‘ art. 9, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale consente ora, per la sola ipotesi di revoca dell’incarico alla scadenza, anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione aziendali, l’attribuzione al dirigente di un altro (diverso) incarico «anche di valore economico inferiore», con espressa previsione che, in tal caso, «Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli». La ratio dell ‘ art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, cit., è quella di rafforzare – in coerenza con la generale previsione di inapplicabilità dell ‘ art. 2013 c.c. al passaggio di incarichi dirigenziali, ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 -la dis crezionalità dell ‘ amministrazione, liberandola da vincoli di garanzia economica e superando le diverse disposizioni della contrattazione collettiva; il testo della norma è, tuttavia, chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell ‘ incarico dirigenziale, senza alcun richiamo testuale alla fattispecie della revoca anticipata e, per tale ipotesi di scadenza naturale dell’incarico, ne consente l’attribuzione di uno diverso ed anche di valore economico inferiore (così Cass. Sez. L, 24/09/2024, n. 25518, cha richiama, sul punto, Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32386).
12.2. Pertanto, mentre l ‘ ipotesi della mancata conferma è stata disciplinata dall ‘ art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, cit., la revoca anticipata dell ‘ incarico dirigenziale per ragioni organizzative è stata regolata a livello legislativo dal l’ art. 1, comma 18, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (così, in particolare, Cass. n. 32386 del 2021, cit.), a tenore del quale: «Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell ‘ incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi».
12.3. Nello stesso senso, è stato affermato anche più di recente che la possibilità di conferire ad un dirigente della P.A. un incarico di valore economico inferiore, ai sensi dell ‘ art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, cit., è limitata alle ipotesi di mancato rinnovo in coincidenza con la naturale scadenza dell ‘ incarico, con esclusione dei casi di revoca anticipata, anche se disposta per ragioni organizzative, ipotesi nelle quali, invece, l ‘ art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, cit., , attribuisce al dirigente il diritto di conservare, fino alla scadenza del mandato, il trattamento economico in godimento, con compensazione finanziaria a carico dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato o altri fondi analoghi, ove necessario (Cass. Sez. L, 21/10/2024, n. 27152).
13. Tanto premesso sulla dirigenza pubblica in via generale e in particolare sulla speciale disciplina della dirigenza RAGIONE_SOCIALE, può procedersi alla disamina del caso di specie, in cui, come chiarito nella sentenza impugnata, non si controverte della legittimità/illegittimità della revoca dell’incarico già conferito alla AVV_NOTAIOssa COGNOME in conseguenza della riorganizzazione aziendale, bensì del diritto dalla stessa vantato ad ottenere il conferimento dell’incarico di direzione di una delle due neocostit uite strutture complesse per le quali assumeva di avere i requisiti attitudinali previsti dalla normativa di riferimento.
14. Preliminarmente, va precisato che non si intende revocare in dubbio il consolidato indirizzo (in particolare, v. Cass. Sez. L, 23 gennaio 2022, n. 2316, e Cass. Sez. L, 08/07/2022, n. 21768) sul carattere di norma imperativa delle disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi degli artt. 15 e 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992, con conseguente nullità dell’atto di attribuzione emanato in violazione di tali disposizioni. In particolare, nelle fattispecie esaminate nei precedenti richiamati è stato censurato il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rinnovo de plano senza il rispetto della procedura ex art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (Cass. Sez. L, n. 2316 del 2016 cit.) ovvero la nomina ex novo in difetto di valutazione comparativa dei candidati (Cass. Sez. L, n. 21768 del 2022 cit.).
Va, quindi, ribadito il principio, affermato anche più di recente (Cass. Sez. L, 15/01/2024, n. 1488), secondo cui, in applicazione dell ‘ art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell ‘ art. 15ter , comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell ‘ incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l ‘ adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta.
15. Nella specie, come indicato nell ‘ ordinanza interlocutoria, occorre tuttavia esaminare il caso (particolare) del conferimento di nuovo incarico nel caso di cessazione ante tempus del precedente incarico per riorganizzazione azienda.
In proposito, richiamata la disciplina illustrata ai punti 11 e 12, occorre approfondire anche le disposizioni della contrattazione collettiva in materia, cui rinviano l’ art. 15, commi 7, 7bis, 7ter , 7quater , e 7quinquies , (siccome modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) nonché l’art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992. In particolare, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa -attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n.484 -si prevede che le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall ‘ atto aziendale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l ‘ azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base di una serie di principi atti a promuovere la procedura comparativa (art. 15, commi 7 e 7bis , cit.).
16. L ‘art. 24 («Disposizioni particolari»), comma 12, del CCNL dell’area della dirigenza dei ruoli RAGIONE_SOCIALE, professionale, tecnico ed
amministrativo del servizio RAGIONE_SOCIALE, stipulato in data 3 novembre 2005, dispone: «Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
-applicazione dell’art. 3 1, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola ‘ultima’ del periodo final e del comma 1 della citata disposizione è abrogata;
applicazione del citato art. 31 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.».
La norma su richiamata, applicabile per effetto delle modifiche intervenute anche agli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilisce, pertanto, che «le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni – anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requ isiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992» (art. 31, comma, 1, CCNL del 1996, cit.).
Assai significativamente, il prioritario tentativo di prevenire le dichiarazioni di eccedenza o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti , anche di struttura complessa, viene riconnesso dalle parti sociali alla corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 , del CCNL 8 giugno 2000, vale a dire alla clausola di salvaguardia del livello economico prevista per il «caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente», salvaguardia ormai legislativamente ristretta, come esposto al punto 12, solo all’ipotesi della cessazione ante tempus
dell’incarico . Ne consegue che il prioritario ricollocamento del dirigente avente diritto alla salvaguardia economica sino alla ordinaria scadenza dell’incarico, revocato per effetto della riorganizzazione aziendale, costituisce misura intesa anche ad assicurare l’efficace distribuzione delle risorse in chiave di risparmio economico, tanto che l’esperimento di « ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari» deve avvenire non solo « nell’ambito delle discipline equipollenti a qu ella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni» ma va esteso «anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992»; con ciò intendendo massimizzare le possibilità di utile ricollocazione nell’ovvio rispetto dei requisiti concorsuali, in conformità alla disciplina in materia, anche di rilievo costituzionale.
17. Nella medesima linea di efficienza della distribuzione del personale e di risparmio economico (così, Cass. Sez. L, 13 ottobre 2023, n. 28568), va inquadrata anche la disposizione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 158 del 2012 cit., che, nei casi di comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, preclude alle aziende sanitarie la copertura del posto vacante senza il previo ricorso alla mobilità («Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma»).
18. Nel caso di specie, viene in rilievo un’ipotesi di risoluzione ante tempus in ragione della riorganizzazione aziendale, avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17, proprio in attuazione del d.l. n. 158 del 2012, cit., come si assume anche nel controricorso (p. 2); rileva, pertanto, il tema del diritto alla conservazione del trattamento economico, ai sensi dal l’ art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, cit., sia pure alle condizioni ivi previste.
19. In attuazione della normativa regionale, la medesima Regione ha fornito alle aziende sanitarie le indicazioni necessarie con nota n. 7365 del 21 aprile 2016, con la quale, nell’ ipotesi di incarico dirigenziale
sostanzialmente nuovo o diverso rispetto ad altri già previsti in azienda (cd. caso 3) , si disponeva di procedere all’avvio di una nuova procedura «previa valutazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’applicabilità dell’art. 31 comma 1° del CCNL del 5.12.1996» (v. controricorso, p. 4), in conformità, pertanto, a quanto previsto dall’art. 1 , comma 8, del d.l. n. 158 del 2012 cit. (v. supra punto 17). La previa applicazione dell’art. 31, comma 1°, del CCNL 5.12.1996, è stata, quindi, inserita anche nel decreto dell’A.S.U.I. n. 508 del 28 luglio 2017, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 6).
20. La Corte d’appello ha , dunque, errato, nell ‘applica re la legislazione, RAGIONE_SOCIALE e regionale, oltre che la normativa collettiva, nel reputare irrilevante , nella specie, l’art. 3 1, comma 1°, del CCNL del 1996, senza considerare che la disposizione è finalizzata proprio ad evitare dichiarazioni di eccedenza tramite la ricollocazione del dirigente il cui incarico è cessato ante tempus per effetto della riorganizzazione, in chiave di efficace riutilizzo delle risorse e risparmio economico, in ragione della conservazione del diritto al trattamento economico in capo al dirigente perdente posto, nei termini ed alle condizioni sopra precisati, aspetto non tenuto in considerazione da parte del giudice di merito, che si è arrestato alla valutazione della novità dell’incarico dirigenziale per inferirne automaticamente l ‘ indispensabilità di procedere all’avviso pubblico . In questo modo, è stata sostanzialmente disapplicata la prescrizione circa la previa valutazione del ricollocamento del personale interessato dalla riorganizzazione, secondo la normativa in materia, invero puntualmente richiamata dalla nota regionale e dell’atto aziendale .
21. In questo senso, risulta parimenti errato il convincimento della Corte territoriale che l’RAGIONE_SOCIALE non dovesse neppure procedere alla valutazione dei titoli e della posizione della odierna ricorrente. Viceversa, come già osservato al punto precedente, la necessità, imposta dalla contrattazione collettiva ed espressamente richiamata dalla nota regionale e dall’atto aziendale, di esperire ‘ ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni – anche
in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ‘ , obbligava l’RAGIONE_SOCIALE al la previa valutazione della posizione della AVV_NOTAIOssa COGNOME al fine di considerare se la stessa possedesse i requisiti prescritti per aspirare al conferimento della direzione di una delle due neocostituite strutture complesse.
Né rileva, infine, l’ulteriore osservazione svolta nella sentenza impugnata, in ordine alla configurabilità sul punto di una mera responsabilità risarcitoria, non azionata, ben potendo l’interessato esercitare l’azione di esatto adempimento, anche al fine di ottenere l ‘omessa valutazione funzionale al conferimento dell’incarico (arg. ex Cass. Sez. L, 12/07/2022, n. 22029), e, in caso di accertamento dell’inadempimento, agire per il risarcimento del danno pure da perdita di chance .
In definitiva, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, assorbite le ulteriori censure e rigettato il ricorso incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuova valutazione in conformità ai punti 20 e 21, e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il ricorso in via incidentale.
P.Q.M.
Accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, assorbite le ulteriori censure, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
in via incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Cons. est.
Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME