Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
riclassificazione
decorrenza
R.G.N. 12654/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12654-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 378/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/11/2016 R.G.N. 286/2013; udita la relazione della causa svolta nella dal camera di consiglio del 24/10/2023 Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto illegittima, in tema di rettifica d’inquadramento nella gestione tariffaria, la pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE per i maggior premi dovuti dall’attuale società intimata in applicazione dell’inquadramento effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE con effetti anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di merito escludeva la fondatezza della tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, nel senso della retrodatazione del provvedimento di riclassificazione per adeguamento all’inquadramento operato dall’RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto dell’applicabilità della retroattività della riclas sificazione solo in caso di inesatte informazioni del datore di lavoro;
avverso tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo;
la società intimata non ha svolto attività difensiva;
l’Ufficio del Procuratore generale no ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo violazione degli artt.11 e 14, comma 3, del d.m. 12.12.2000, dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs n. 38 del 2000, contesta l’affermata irretroattività dell’avvenuta rettifica dell’inquadramento tariffario operato d’ufficio; assume che per i datori di lavoro soggetti, come nella specie, alla classificazione aziendale RAGIONE_SOCIALE, una volta accertato, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, il diverso inquadramento operato da altro ente, non può che procedersi alla riclassificazione della gestione tariffaria, secondo le disposizioni di cui al citato art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre 2000, e il provvedimento di rettifica, con effetto retroattivo, decorre dalla data del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, recepito in sede di rettifica;
il ricorso è da rigettare in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (v., per tutti, Cass. n. 6081 del 2021, ed ivi ulteriori precedenti);
invero, questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha già affermato che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 disp. prel. cod.civ., il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 18 giugno
1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’RAGIONE_SOCIALE sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice;
con riferimento all’ipotesi contemplata dal terzo comma dell’art. 14 del d.m. 12 dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 dello stesso decreto ministeriale -che prevedono espressamente le deroghe a tale principio – sia dalla fonte primaria legislativa di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995;
10.il terzo comma del citato art. 14 del decreto ministeriale del 2000 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, vale a dire quella di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del «provvedimento adottato» ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle
citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’RAGIONE_SOCIALE;
11.pertanto, è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso, da ultimo, sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’RAGIONE_SOCIALE;
12.il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l’art. 14 cit . nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione;
13.tanto risulta coerente, in continuità con i già richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica introdotto dall’art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da
inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), con gli artt. 16 (per la rettifica d’ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12 dicembre 2000, che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione;
14.soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui agli artt. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato d.m. del 2000, posto che in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili
al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.; 15.analoga disposizione è inoltre prevista dalle norme di cui agli artt. 15 e 17 del d.m. citato, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;
16.non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 24 ottobre 2023