Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22548-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/01/2019 R.G.N. 804/2016;
Oggetto
Previdenza lavoratori agricoli
R.G.N. 22548/2019
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 18.1.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che, affermando la natura irretroattiva della riclassificazione delle aziende operata dall’INPS ai fini contributivi e la conseguente decorrenza dal periodo di paga posteriore al dicembre 2012 del reinquadramento di RAGIONE_SOCIALE quale azienda industriale, aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME di mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012 e di percepire la relativa indennità di disoccupazione;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, degli artt. 14, d.l. n. 352/1978 (conv. con l. n. 467/1978), e dell’art. 44bis , d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte territoriale ritenuto la non retroattività del reinquadramento quale azienda industriale di RAGIONE_SOCIALE, ancorché fosse stato disposto sulla base dell’omessa comunicazione di circostanze fattuali per le quali sussiste specifico obbligo di informazione da parte del datore di lavoro; che il motivo è infondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di classificazione dei datori di
lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, ancorché dipendano dall’o messa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale (Cass. nn. 3460 del 2018, 14257 del 2019, 33187 del 2021 e, da ult., 7962 del 2024);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.11.2024.