Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36464 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36464 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30075-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
Oggetto
R.G.N. 30075/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 675/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 1017/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 14.6.17 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale di Monza, che aveva inquadrato le attività dell’impresa in epigrafe e rigettato l’opposizione alla cartelle esattoriali con la quale erano state chieste differenze premi e sanzioni per riclassificazione e il cui debito ammontava complessivamente a circa euro 69.000.
La corte in particolare, applicati i principi di Cassazione n. 9769/13, ha accertato sulla scorta di c.t.u. le attività svolte, procedendo al loro inquadramento.
Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 7 Dm 12/12/2000, per avere la corte territoriale mal analizzato tecnicamente le lavorazioni.
Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato l’assenza di rischi per la salute dei lavoratori.
Il primo motivo è inammissibile in quanto tende ad una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 3335 del 20/03/1993, Rv. 481494 -01; Sez. L, Sentenza n. 12287 del 04/11/1999, Rv. 530894 – 01), in ordine alle caratteristiche concrete delle lavorazioni ed al loro inquadramento. Nel caso, la corte territoriale ha considerato le conclusioni della CTU espletata in primo grado e le altre risultanze istruttorie, provvedendo alla qualificazione dell’attività alla luce , da un lato, dell’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa (in linea con l’art. 7 d.m. 12.12.00) e, dall’altro lato, dell’inquadramento nella classe corrispondente prevista nelle tabelle.
Il secondo motivo censura l’interpretazione delle voci tariffarie in presenza di doppia pronuncia di merito conforme ed è inammissibile (e comunque infondato in quanto la corte ha valutato espressamente la pericolosità delle lavorazioni al fine dell’applicazione delle tabelle ministeriali di classificazione).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 24