Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7035 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
1.La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto in favore di NOME COGNOMEimmesso nei ruoli della ASL Napoli 1 in data 12.6.1985, collocato in quiescenza in data 30.11.2013), il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione del servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985, non in ruolo, quale infermiere in convenzione presso il Policlinico Universitario Napoli 1 dell’Un iversità di Napoli.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando un motivo di ricorso.
NOME COGNOME ha proposto controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS prospetta ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n.152; Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 207/85’.
Deduce che per gli effetti della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici Universitari sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985).
I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui lo COGNOME avrebbe avuto diritto sarebbero stati quelli maturati a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’ASL Napoli 1, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio non in ruolo.
Il motivo è infondato, in conformità ai precedenti di questa Corte (Cass. n. 14626/2024; Cass. n. 19023/2024; Cass. n. 19410/2024 e Cass. n.
21476/2024), che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
Con l’ordinanza n. 14626 del 2024 e con i precedenti sopra richiamati si è chiarito che i principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995 devono confrontarsi con il quadro normativo successivo.
L’art. 1 della legge della Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: ‘La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’ assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari.
Con detta convenzione sarà determinato l’importo complessivo per l’assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l’assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.
Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari’.
Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A.
Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, secondo cui a favore della interpretazione proposta ‘depone anche il rilievo che ai sensi dell’art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi’ non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale.
Come affermato dai precedenti sopra richiamati, pertanto, nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati da Cass. n. 27427 del 2020, sull’automatismo delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base
a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
In occasione del passaggio del personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo di lavoro prestato presso l’ente ospedaliero.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che si sono dichiarati antistatari.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3 .500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che si sono dichiarati antistatari;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte