Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30331 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8553-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Ricalcolo TFR rapporto privato
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3397/2023 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/11/2023 R.G.N. 3415/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale delle domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati nei confronti della ex datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la società al ricalcolo del TFR, spettante per legge a ciascuno di loro, con somme da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo, nel computo, gli importi corrisposti mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo di: lavoro supplementare; lavoro straordinario; richiamo in servizio; maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti; trattamenti economici di trasferta (con la sola esclusione di quanto corrisposto per rimborso spese); liquidazione permessi ex festività; indennità turni sfalsati nonché indennità di cui all’art. 43 CCNL di categoria (indennità turno spezzati, indennità di reperibilità e indennità particolare).
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3397/2023, in riforma della pronuncia impugnata, per quello che interessa in questa sede, ha rigettato totalmente le domande proposte.
I giudici di seconde cure, richiamando un precedente della stessa Corte territoriale, hanno rilevato che: a) le disposizioni contrattuali collettive individuavano gli elementi della retribuzione nonché quelli aggiuntivi e prevedevano espressamente quali voci andassero computate ai fini del calcolo del TFR, di talché, a contrario , le altre dovevano ritenersi escluse: ciò lo si evinceva da tutto il contesto delle
norme di riferimento e dal comportamento dei contraenti dai cui appariva evidente che le parti collettive avevano avuto riguardo ad una nozione ristretta della retribuzione da inserire nella base di computo; b) era onere degli istanti indicare le norme del CCNL che disponevano l’incidenza anche degli emolumenti esclusi dal computo, secondo la prospettazione degli originari ricorrenti; c) in ogni caso, non era stato dimostrato: che il lavoro straordinario fosse avvenuto in modo ‘non eventuale’, non essendo s tate fornite prove idonee sul punto; che il pagamento delle ex festività non fruite nell’anno precedente fosse fisso e legato all’attività lavorativa o alla mansione svolta; d) per il premio annuale di produttività, già escluso dal Tribunale, non era stata proposta impugnazione.
Avverso la sentenza di secondo grado gli ex dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la società intimata.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ., in relazione alle norme del CCNL RAGIONE_SOCIALE e Trafori, applicato ai rapporti di lavoro (in particolare gli artt. 22, 40, 43, 11, 3, 30,15) che disciplinano gli istituti di cui si chiede il computo nella base del calcolo del TFR, per avere erroneamente i giudici di appello ritenuto legittima l’esclusione di tali emolumenti sulla base di una
interpretazione delle norme contrattuali che prescinde dalla necessità, sancita dalla norma di legge, che l’eventuale ‘diversa previsione dei contratti collettivi’ sia espressa e univoca.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 21120 cod. civ., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che gravasse su essi ricorrenti l’onere della prova della computabilità dei singoli istituti nel TFR.
Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento nella parte in cui la Corte di appello ha fondato la decisione, richiamandola ai sensi dell’art. 118 disp att. cpc, su una pronuncia resa in un giudizio in cui, a differenza che nel presente procedimento, appellanti erano i lavoratori e non la società datrice di lavoro, omettendo di prendere in considerazione le preclusioni processuali conseguenti alla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla interpretazione del contratto collettivo e, conseguentemente incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si obietta l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetti non solo di discussione fra le parti, ma anche della pronuncia di primo grado riformata dalla Corte di appello. Si sostiene che la computabilità delle somme erogate per lavoro supplementare, richiamo in servizio, maggiorazione per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, indennità turni sfalsati, nella base di calcolo del
trattamento di fine rapporto, non era stata in alcun modo esaminata nella sentenza impugnata.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo alla posizione di COGNOME NOME, essendo stato depositato il verbale di conciliazione intercorso tra le parti in sede sindacale, in data 24.2.2025, con compensazione delle spese in ordine al relativo rapporto processuale.
Ciò premesso, venendo allo scrutinio dei motivi per gli altri ricorrenti, osserva il Collegio che il primo è fondato.
Questa Corte (Cass. n. 24801/2024) già si è espressa sull’interpretazione dell’art. 22 del CCNL di categoria, specificando che si tratta di una disposizione che, indicando gli ‘elementi della retribuzione’ fa riferimento alle voci retributive cd. standard ovvero a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore, ma che non possono certamente fare escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni.
Errano, pertanto, i giudici di seconde cure allorquando hanno affermato, in riferimento alla citata norma contrattuale, che le parti sociali, appunto perché avevano identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TFR, avevano allo stesso tempo escluso le altre a contrario .
Ciò che invece rileva è che sia accertato se gli elementi, pur prestando il carattere in astratto della incertezza, sono erogati con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post , l’avvenuta
corresponsione per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale (Cass. n. 14242/2024).
Anche il secondo motivo è fondato.
La Corte distrettuale ha ritenuto che incombesse ai lavoratori indicare le norme del CCNL che dispongono l’incidenza del TFR anche degli emolumenti ritenuti dal primo giudice esclusi dal computo.
Questa Corte (Cass. n. 15889/2004) ha specificato che, per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’e sclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca.
Quindi, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non è esatto affermare che spettava ai lavoratori indicare le norme del CCNL che disponevano l’incidenza degli stessi nella ba se del calcolo del TFR, richiedendo la problematica altro e diverso accertamento.
Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono anche essi meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Invero, effettivamente la Corte territoriale, nel richiamare il proprio precedente, non ha svolto alcuna indagine sugli emolumenti, oggetto della originaria domanda, di seguito indicati: lavoro supplementare; richiamo in servizio;
maggiorazione per trattamenti eccedenti i limiti; trattamenti economici di trasferta; indennità turni sfalsati.
In relazione ad essi, sulla base delle allegazioni e delle istanze istruttorie formulate, dovrà, quindi, essere svolta quella indagine ex post che, in sede di legittimità (Cass. n. 14242/2024), è stata ritenuta necessaria in mancanza di una negazione espressa della contrattazione collettiva.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
La gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, in relazione a tutti gli emolumenti oggetto della originaria domanda, tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, compensando tra le suddette parti le spese del presente giudizio; accoglie, relativamente agli altri ricorrenti, il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.9.2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME