Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30725 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14734-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di Ente succeduto ex lege all’RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale -contro
COGNOME
Oggetto
R.G.N. 14734/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2725/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2020 R.G.N. 2340/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 14734/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 3.12.2020 n. 2725, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da NOME COGNOME volto a chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento della quota B della prestazione in base alla media delle retribuzioni, ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva di esse: il pensionato ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento di quiescenza, con condanna dell’Istituto previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso.
Il tribunale ha accolto la domanda, dopo aver disatteso l’eccezione di decadenza e prescrizione, valutando ai fini del trattamento pensionistico e in particolare della quantificazione della quota B della pensione, l’importo mensile lordo secondo i trattamenti effettivamente percepiti.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha ritenuto il pensionato decaduto dall’azione giudiziaria, per i ratei anteriori al triennio rispetto alla data di proposizione del ricorso giudiziario (cd. decadenza mobile), quindi fino al 28.6.2013, e fino a tale periodo doveva considerarsi assorbita la relativa eccezione di prescrizione, che
invece, non era maturata per il periodo successivo. Nel merito, per il calcolo del trattamento pensionistico, in riferimento alla quota A, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, l’aliquota del 2% si doveva applicare sulla media delle 540 migliori giornate, fino al limite della retribuzione massima pensionabile Enpals, come fissato dal DPR 1420/71 (£ 315.000, rivalutate dal 1.1.98), mentre in riferimento alla quota B, l’aliquota si doveva applicare fino alla quota della retribuzione giornaliera pensionabile, corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile, in vigore tempo per tempo, nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso, e ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 4 lett. d) del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11 in combinato disposto con l’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la decadenza dall’azione giudiziaria, alle ipotesi, come nella specie, di pensioni liquidate prima dell’e ntrata in vigore delle norme di cui in rubrica.
Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva r itenuto
prescritti i crediti pensionistici maturati anteriormente al decennio rispetto all’atto interruttivo del 12.5.2015 (per i supplementi di pensione riconosciuti il 2.5.2005 a seguito della domanda del 5.2.2003), quando era intervenuta la domanda di riliquidazione della pensione (cfr. p. 8 della sentenza impugnata).
Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduce la violazione dell’art. 47 del DPR n.639/70, come novellato dall’art. 38 comma 1, lettera d, n. 1 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., p erché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il maturare del termine di decadenza, di cui al sesto comma dell’art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dal DL n. 98/11, comportasse la sola estinzione del diritto alle differenze dovute sui rate i maturati oltre tre anni prima dell’instaurazione del giudizio, secondo lo schema della cd. decadenza mobile, di cui all’art. 6, comma primo, del DL n. 103/91, con conseguente salvezza del diritto alle differenze spettanti sui ratei collocati entro il triennio, a ritroso, dal deposito del ricorso giudiziale.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DPR n. 1420/71 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il ma ssimale pensionabile di cui all’art. 12 del DPR n. 1420/71, non operasse nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo.
Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto speculari, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni
pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale’ (Cass. n. 17430/21) .
Più in particolare, alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell’art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; cfr. Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendosi i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).
Il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l’incidenza su una situazione ancora pendente, della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.
Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa (è quanto affermato da Cass. n. 28416/20, a cui sembra aderire anche l’Istituto previdenziale, cfr. p.11 del controricorso e ricorso incidentale).
Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque – secondo i principi generali in materia di decadenza – il solo atto che possa impedire la decadenza.
Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all’art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l’art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
L’intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trae conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l’art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso, alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta propugnata dall’Inps, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem , con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze
sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. 17430 del 17/06/2021).
Il secondo motivo di ricorso incidentale, sull’insussistenza del diritto al ricalcolo dei ratei pensionistici, riferiti alla quota B, per come riconosciuto dalla Corte d’appello è fondato, con assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, sulla prescrizione del diritto a vedersi riconoscere i medesimi ratei, per il periodo anteriore al decennio dalla liquidazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS’ (Cass. n. 36056/22, cfr. Cass. n. 27503, e molte altre) .
A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo
costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico -finanziario dell’Istituto previdenziale.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigettato il primo motivo di ricorso principale esaminato congiuntamente con il primo motivo di ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini