Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30725 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14734-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di Ente succeduto ex lege all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
– controricorrente – ricorrente incidentale -contro
COGNOME NOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2725/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2020 R.G.N. 2340/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 14734/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 3.12.2020 n. 2725, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da COGNOME NOME, volto a chiedere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del provvedimento di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento RAGIONE_SOCIALEa quota B RAGIONE_SOCIALEa prestazione in base alla media RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni, ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva di esse: il pensionato ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa base di computo RAGIONE_SOCIALEa quota B del trattamento di quiescenza, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso.
Il tribunale ha accolto la domanda, dopo aver disatteso l’eccezione di decadenza e prescrizione, valutando ai fini del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico e in particolare RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa quota B RAGIONE_SOCIALEa pensione, l’importo mensile lordo secondo i trattamenti effettivamente percepiti.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha ritenuto il pensionato decaduto dall’azione giudiziaria, per i ratei anteriori al triennio rispetto alla data di proposizione del ricorso giudiziario (cd. decadenza mobile), quindi fino al 28.6.2013, e fino a tale periodo doveva considerarsi assorbita la relativa eccezione di prescrizione, che
invece, non era maturata per il periodo successivo. Nel merito, per il calcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, in riferimento alla quota A, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, l’aliquota del 2% si doveva applicare sulla media RAGIONE_SOCIALEe 540 migliori giornate, fino al limite RAGIONE_SOCIALEa retribuzione massima pensionabile RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come fissato dal DPR 1420/71 (£ 315.000, rivalutate dal 1.1.98), mentre in riferimento alla quota B, l’aliquota si doveva applicare fino alla quota RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, corrispondente al limite massimo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione annua pensionabile, in vigore tempo per tempo, nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, e ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 4 lett. d) del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11 in combinato disposto con l’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la decadenza dall’azione giudiziaria, alle ipotesi, come nella specie, di RAGIONE_SOCIALE liquidate prima RAGIONE_SOCIALE‘e ntrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe norme di cui in rubrica.
Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva r itenuto
prescritti i crediti RAGIONE_SOCIALEstici maturati anteriormente al decennio rispetto all’atto interruttivo del 12.5.2015 (per i supplementi di pensione riconosciuti il 2.5.2005 a seguito RAGIONE_SOCIALEa domanda del 5.2.2003), quando era intervenuta la domanda di riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione (cfr. p. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del DPR n.639/70, come novellato dall’art. 38 comma 1, lettera d, n. 1 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., p erché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il maturare del termine di decadenza, di cui al sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dal DL n. 98/11, comportasse la sola estinzione del diritto alle differenze dovute sui rate i maturati oltre tre anni prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio, secondo lo schema RAGIONE_SOCIALEa cd. decadenza mobile, di cui all’art. 6, comma primo, del DL n. 103/91, con conseguente salvezza del diritto alle differenze spettanti sui ratei collocati entro il triennio, a ritroso, dal deposito del ricorso giudiziale.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del DPR n. 1420/71 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il ma ssimale pensionabile di cui all’art. 12 del DPR n. 1420/71, non operasse nel calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota B del trattamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto speculari, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni
RAGIONE_SOCIALEstiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale’ (Cass. n. 17430/21) .
Più in particolare, alla fattispecie di ricalcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; cfr. Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendosi i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e RAGIONE_SOCIALE da HIV).
Il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione ovvero dal pagamento RAGIONE_SOCIALEa sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l’incidenza su una situazione ancora pendente, RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.
Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa (è quanto affermato da Cass. n. 28416/20, a cui sembra aderire anche l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, cfr. p.11 del controricorso e ricorso incidentale).
Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l’interesse del privato, onerato RAGIONE_SOCIALEa decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria, stante il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma ed essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque – secondo i principi generali in materia di decadenza – il solo atto che possa impedire la decadenza.
Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all’art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l’art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici, nonché RAGIONE_SOCIALEe prestazioni RAGIONE_SOCIALEa gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o RAGIONE_SOCIALEe relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
L’intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli RAGIONE_SOCIALEstici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trae conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l’art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa decadenza RAGIONE_SOCIALEa domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita RAGIONE_SOCIALE‘integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Per converso, alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa tesi opposta propugnata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem , con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all’esatto importo RAGIONE_SOCIALEa prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni RAGIONE_SOCIALEstiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa prestazione, solo le differenze
sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. 17430 del 17/06/2021).
Il secondo motivo di ricorso incidentale, sull’insussistenza del diritto al ricalcolo dei ratei RAGIONE_SOCIALEstici, riferiti alla quota B, per come riconosciuto dalla Corte d’appello è fondato, con assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, sulla prescrizione del diritto a vedersi riconoscere i medesimi ratei, per il periodo anteriore al decennio dalla liquidazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE di anzianità in favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa “quota B” RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 36056/22, cfr. Cass. n. 27503, e molte altre) .
A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo
costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico -finanziario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigettato il primo motivo di ricorso principale esaminato congiuntamente con il primo motivo di ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini