Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23204 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21280-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 470/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 14/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 17.4.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento d i somme differenziali relative a pensione di reversibilità con incrementi ex articolo 4 legge 140 del 1985 e perequazione RAGIONE_SOCIALEa pensione superstiti coltivatori diretti SR.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste con controricorso il privato.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 legge 638 del 1983 e 4 legge 140 del 1985 per avere la corte territoriale trascurato l’assenza dei requisiti di legge nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Il motivo è fondato, non essendosi attenuto il consulente d’ufficio officiato dalla corte territoriale (che le relative conclusioni ha poi recepito nella sentenza qui impugnata) ai criteri stabiliti dalla legge per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Occorre premettere che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 10375 del 20/05/2015, Rv. 635392 – 01) ha già chiarito che gli aumenti degli importi RAGIONE_SOCIALEe pensioni spettanti per effetto RAGIONE_SOCIALEa perequazione automatica introdotta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 aprile 1985, n. 140, vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al trattamento minimo con riferimento all’importo a calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare – in sostituzione del beneficio già introdotto dall’art. 14 quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1980, n.
33 – una tutela alle posizioni di quei lavoratori che, pur in possesso di un’anzianità assicurativa superiore a settecentottanta contributi settimanali, avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo, per effetto RAGIONE_SOCIALEa limitazione del diritto all’integrazione al minimo operata dall’art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di superamento di determinate soglie di reddito. Ne consegue che, qualora la somma del suddetto trattamento base e RAGIONE_SOCIALE‘importo spettante per la perequazione sia inferiore alla pensione integrata già in godimento, deve essere mantenuto tale trattamento senza operare alcun miglioramento.
Ciò posto, va osservato, con riferimento al caso di specie, che alla cessazione del regime di contitolarità tra i benefici del trattamento di reversibilità la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, ma operando un conteggio virtuale fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la pensione come se vi fosse stato da sempre un unico titolare e senza che possa quindi operare al contempo alcun meccanismo di cristallizzazione e conservazione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo trattamento pen sionistico goduto; quindi, la cessazione di contitolarità per successive esclusione di uno degli aventi diritto, come nel caso per decesso RAGIONE_SOCIALEa contitolare madre avvenuto nel 1999, comporta la riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione nei confronti del restante superstite in base ai criteri dettati RAGIONE_SOCIALE‘articolo 22 legge 903 del 1965, facendosi riferimento conformemente all’insegnamento di sezione unite 8048 del 1987- alla data RAGIONE_SOCIALEa morte del dante causa ed all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa pensione diretta spettante a questo, essendo tali elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa riliquidazione
mediante ricalcolo ab origine al verificarsi del mutamento del gruppo dei contitolari.
Nel caso di specie, il trattamento di reversibilità calcolato all’origine sulla pensione diretta integrata al minimo a seguito del venir meno RAGIONE_SOCIALEa contitolarità con la madre, non va a sua volta integrato, posto che in base al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 140 gli aumenti si applicano sull’importo RAGIONE_SOCIALEa pensione mensile non integrata al trattamento minimo. Dunque, gli aumenti degli importi RAGIONE_SOCIALEe pensioni spettanti per effetto RAGIONE_SOCIALEa perequazione automatica introdotti dall’articolo 4 legge 140 del 1985 vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al minimo con riferimento all’importo a calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare una tutela alle posizioni dei lavoratori che -pur in possesso di anzianità assicurativa superiore a 780 contributi settimanali- avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo per effetto RAGIONE_SOCIALEa limitazione del diritto all’integrazione al minimo operata dall’articolo 6 del decreto legge 463 del 1983, convertito in legge 638 del 1983, in caso di superamento di determinate soglie di reddito.
Nel caso si tratta, infatti, di pretesa creditoria riferibile al periodo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina del 19 83, come tale applicabile, anche se ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del trattamento è necessario considerare il periodo precedente per individuare la base di calcolo, data dalla natura derivata e dipendente RAGIONE_SOCIALEa prestazione considerata rispetto alla pensione diretta.
Non è configurabile, dunque, alcuna perdita RAGIONE_SOCIALE‘integrazione al minimo e quindi alcuna cristallizzazione, dovendo operare un ricalcolo ab origine con decorrenza però successiva all’ottobre 1983, essendo venuta meno la contitolarità con la madre solo
nel 1999.
Pertanto l’applicazione degli aumenti medesimi sulla pensione integrata al minimo operata dalla corte territoriale contrasta con il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione sopra detta; la corte d’appello ha applicato erroneamente coefficienti afferenti al le pensioni integrate al minimo, violando così il suddetto principio. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo