SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 872 2025 – N. R.G. 00000321 2024 DEPOSITO MINUTA 06 01 2026 PUBBLICAZIONE 06 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 695 del 02.05.2024 Oggetto: ricalcolo della pensione con incremento dell’anzianità contributiva
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, tra
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
e
Appellante
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 9.12.2021, -premesso di aver lavorato come bracciante agricola dal 1964 al 1985 e di essere titolare di pensione cat. VO da ottobre 2010- esponeva che l’ aveva erroneamente calcolato il rateo pensionistico, utiliz zando un numero di contributi (1068) inferiore a quello effettivamente maturato (1135). In conseguenza di tanto, chiedeva accertarsi il diritto al ricalcolo della pensione in godimento in misura pari a un rateo mensile lordo di € 578,74, alla decorrenza or iginaria, con condanna dell’ al pagamento dei ratei differenziali maturati nel triennio antecedente alla proposizione del ricorso, quantificati in € 1.449,81.
L’ costituendosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto l’istante aveva già chiesto la riliquidazione della pensione per ‘ accredito della malattia in relazione agli anni 1981, 1983-
1985 ‘ in separato procedimento giudiziale conclusosi con sentenza n. 2141/2021 del Tribunale di Brindisi.
Con produzione documentale del 14.12.2023 in ottemperanza all’ordinanza resa dal Tribunale con verbale del 12.10.2023l’ produceva prospetto di calcolo della pensione con ‘ aggiornamento dell’anzianità contributiva (passata da 1068 settimane a 1111 settimane), risultante dalla sistemazione dell’estratto contributivo. La simulazione di calcolo è stata elaborato in applicazione, altresì, della disciplina ex art. 7 legge n. 638/ 1983. Da tale conteggio, il rateo risultante alla decorrenza è pari a € 566,52 ‘.
All’udienza del 2.05.2024, parte ricorrente aderiva al conteggio depositato dall’ , chiedendo la condanna dello stesso al ricalcolo della pensione tenendo conto di un rateo pensionistico quantificato, alla decorrenza originaria, in € 566,52, per come in dicato nelle note depositata il 14.12.2023.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale dichiarava preliminarmente, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 639/70, la decadenza dal diritto ai ratei di pensione per il periodo precedente il triennio decorrente dal deposito del ricorso. Sempre in via pr eliminare, respingeva l’eccezione di giudicato, ritenendo che il giudizio conclusosi con la sentenza n. 2141/2021 avesse a oggetto una differente causa petendi . Nel merito, rigettava la domanda attorea, in quanto dal contenuto del ricorso si evinceva che parte ricorrente avesse rivendicato il diritto alla rivalutazione dei contributi agricoli per effetto dell’art. 7, comma 12, l.n. 638/83, anche in relazione agl i anni 1984 e 1985, rispetto ai quali la predetta la rivalutazione contributiva non poteva operare, essendo limitata ai soli contributi accreditati per il periodo precedente l’anno 1984. In mancanza di più precisi chiarimenti (pure richiesti in corso di giudizio) in merito alla esatta determinazione della domanda, riteneva il ricorso infondato.
ha proposto appello avverso tale decisione censurandola in quanto frutto di una erronea interpretazione della domanda attorea. Precisava, infatti, che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non era stata invocata l’applicazione dell’art. 7, comma 12, l.n. 638/83 in relazione agli anni 1984 e 1985, ma era stata richiesta la ricostruzione della posizione contributiva, evidenziando che in tali anni risultavano accreditate un numero di giornate superiori rispetto a quelle effettivamente computate per il calcolo originario della pensione. Di tanto l’ aveva dato atto nelle note depositate il 14.12.2023 , aumentando l’anzianità contributiva utile per il calcolo della pensione da 1068 a 1111 settimane. Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di dichiararsi il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (ottobre 2010), pari ad € 578,74 o, in subordine, ad € 566,52 (come da simulazione allegata dall’ in primo grado) o ad altra misura maggiore o inferiore da quantificare in corso di causa, con condanna dell’ al pagamento del dovuto a decorrere dal triennio antecedente il deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori.
L’ non si è costituito nel presente giudizio.
All’udienza del 19.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell’ , non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante rituale notifica dell’atto di appello.
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi la formazione del giudicato interno in merito all’accertata infondatezza dell’eccezione di giudicato, proposta dall’ nel giudizio di primo grado.
Tanto premesso, l’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Deve darsi atto che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente non ha reclamato la applicazione dell’art. 7, comma 12, l. n. 638/83 per la contribuzione accreditata negli anni 1984 e 1985, come si evince dal fatto che il numero di settimane contributive rivendicate in relazione a tali anni corrisponde a quello riportato nell’estratto contributivo allegato agli atti di parte ricorrente nel giudizio di primo grado.
Invero -dopo aver premesso che la pensione in godimento era stata liquidata interamente con il sistema retributivo, incontestata la retribuzione media settimanale utilizzata dall’ , pari ad € 331,44- la ricorrente ha precisato che negli anni precedenti il 1984 la contribuzione accreditata doveva essere piena, in quanto rivalutata per il coefficiente di cui all’art. 7, comma 12, l. n. 638/83, mentre negli anni 1984 e 1985, risultavano accreditate, rispettivamente, n. 52 settimane (in presenza di un numero di giornate superiore a 270) e n. 43 settimane (in presenza di numero di giornate pari a 225).
In ragione di tali presupposti la ricorrente ha rivendicato il diritto al ricalcolo della pensione tenendo conto della contribuzione piena (52 settimane) per ciascuno degli anni compresi dal 1964 al 1983 (presumibilmente calcolata in n. 1040 contributi settimanali, ovvero 52 x 20), oltre alle 95 settimane accreditate negli anni 1984 e 1985 (52 per il 1984 e 43 per il 1985), per un totale complessivo pari a n. 1135 contributi settimanali, a fronte di n. 1068 contributi settimanali utilizzati dall’ , per c ome risultante dal modello Retr. Pens. del 28.09.2010 (allegato al n. 1 degli atti del ricorrente in primo grado).
Ciò posto, gli argomenti esposti dall’appellante trovano un parziale riscontro già nella documentazione prodotta dall’ unitamente alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, in particolare nel documento denominato ‘ Unicarpe Provvisorio ‘ da cui emerge, per ciascuno degli anni precedenti il 1983, l’accredito di contribuzione piena (52 settimane contributive), fatta
eccezione per il primo periodo di accredito contributivo, dal 21.08.1964-30.06.1965, in relazione al quale sono state conteggiate 44,87 settimane contributive.
Successivamente, in ottemperanza all’ordinanza resa dal Tribunale con verbale del 12.10.2023, l’ , in data 14.12.2023, ha prodotto prospetto di calcolo del rateo pensionistico alla decorrenza, effettuato con l’utilizzo della medesima retribuzione media settimanale già utilizzata al momento della liquidazione della pensione (€ 331,44), ma con ‘ aggiornamento dell’anzianità contributiva (passata da 1068 settimane a 1111 settimane), risultante dalla sistemazione dell’estratto contributivo. La simulazione di calcolo è stata elaborato in applicazione, altresì, della disciplina ex art. 7 legge n. 638/1983. Da tale conteggio, il rateo risultante alla decorrenza è pari a € 566,52 ‘ (così, testualmente, nelle note depositate il 12.10.2023). Ha altresì allegato estratto contributivo aggiornato al 14.12.2023 e il modello ‘ Unicarpe ‘ contenente la simulazione di calcolo della pensione.
Sulla scorta di quanto dedotto dall’ nelle note autorizzate e da quanto risultante dalla documentazione alle stesse allegata, deve quindi ritenersi fondata la domanda proposto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nei limiti di quanto riconosciuto dallo stesso , considerato altresì che, sin dal giudizio di primo grado, parte ricorrente ha dichiarato di aderire al conteggio effettuato dall’ , chiedendo ‘ l’accoglimento del ricorso con rateo alla decorrenza pari a € 566,52, da perequarsi come per legge ‘ (v. verbale di udienza del 29.02.2024, nel giudizio di primo grado).
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione in godimento, tenendo conto di un rateo mensile lordo pari, alla decorrenza originaria (ottobre 2010), a € 566,52 e l’ va condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a far data dal 9.12.2018 (nei limiti della decadenza triennale di cui all’art. 47 d.p.r. n. 639/70), oltre accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce- Sezione lavoro
Visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 03/05/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 02/05/2024 n° 695 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione in godimento, tenendo conto di un rateo mensile lordo pari, alla decorrenza originaria (ottobre 2010), a € 566,52 e, conseguentemente, condanna l’ al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a far data dal 9.12.2018, oltre accessori come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazion e in favore dell’AVV_NOTAIO. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/11/2025
Il COGNOME estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME