Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36470 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6289-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
R.G.N. 6289/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2707/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/12/2017 R.G.N. 2854/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 6289/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 1.12.17 n. 2707 , la Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello di NOME COGNOME, avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo avverso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta a chiedere il ricalcolo della pensione, previa inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi agli emolumenti extramensili ricadenti nel periodo in cui aveva fruito del trattamento di mobilità e la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei rate i differenziali.
Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provato l’inesatto adempimento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello , a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di NOME COGNOME, per quanto ancora d’interesse, ha rilevato che alla data del deposito del ricorso di primo grado era già in vigore la normativa -di immediata applicazione -introdotta dall’ art. 38 del DL n. 98/11, convertito in L. n. 111/11, con la quale è stata disposta l’applicazione dell’istituto della decadenza anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o de gli accessori. Secondo la Corte d’appello, detta norma riferisce la decorrenza del termine a quo alla data del riconoscimento parziale della prestazione stessa o a quella
del pagamento della sorte capitale. Pertanto, il termine di decadenza di cui all’art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dall’art. 38 cit., decorre, in caso di pagamento parziale della prestazione previdenziale, dalla maturazione del diritto ai singoli ratei pensionistici, ognuno dei quali da intendersi liquidato in misura parziale rispetto a quanto assertivamente ritenuto dovuto dal pensionato. Ad avviso della Corte d’appello, per le differenze pensionistiche maturate prima dell’entrata in vigore del cit ato articolo 38 (6 luglio 2001) si applica l’art. 252 disp. att. c.c., per cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede, trattandosi di termine ex novo ; pertanto, per la medesima Corte d’appello, nella presente vicenda, sia per le differenze pensionistiche maturate prima del predetto 6.7.01 che per quelle maturate successivamente, risultava non essersi verificata la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito, la Corte territoriale ha osservato che, in riferimento ai periodi di contribuzione figurativa, nella retribuzione pensionabile dovevano ritenersi inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano n ell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall’art. 12 della legge n. 153/69, poi modificato dal d.lgs. n. 314/97 e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l’art. 8 della legge n. 155/81, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile: nella specie, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva provato il fatto estintivo dell’obbligazione a cui era tenuto, inolt re, sulla base delle circolari dell’RAGIONE_SOCIALE esaminate, potevano desumersi specifici elementi presuntivi che le sedi territoriali nel momento delle liquidazione delle prestazioni pensionistiche si fossero adeguati alle indicazioni e alle direttive impartit e dai vertici dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attraverso le predette circolari.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 8 comma 4 della legge n. 155 del 1981, dell’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91, dell’art. 2 della legge n. 164 del 1975 e dell’art. 2797 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale non avesse provato di aver correttamente calcolato la pensione, anche fondandosi sul contenuto di circolari interne, quando, invece, le stesse non erano state esaminate integralmente ma sulla base di stralci non attinenti alla contribuzione figurativa da collocamento in mobilità
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.47 del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 del DL n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11, dell’art. 6 del DL n. 103/91, conv ertito in legge n. 166/91 e dell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto che il decorso del termine di decadenza, di cui all’art. 47 ultimo comma del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lett. d) n. 1 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, comportasse l’applicazione della cd. decadenza mobile, di cui all’art. 6 del DL n. 103/91 e di conseguenza riguardasse solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
Il primo motivo è infondato.
Infatti, la Corte d’appello ha affermato che, vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava al COGNOME, in qualità di creditore, solo l’allegazione e non la prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento altrui; incombeva invece sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che affermava l’avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto
estintivo dell’altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale definitivamente affermato da Cass. S.U. n.13533/01. La Corte, inoltre, ha tratto argomenti in senso contrario all’adempimento dal tenore di una circolare in cui si propone l’esclusione delle voci non collegate all’ordinaria retribuzione.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto -prova nel caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l’art.2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si confronta con l’ assunto della pronuncia, in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo si incentra invece sull’altro assunto contenuto in sentenza, in sé non decisivo e non tale da elidere l’autonoma rilevanza del precedente, ovvero la esistenza di argomenti presuntivi tali da far ritenere che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse conteggiato gli emolumenti extramensili. La critica esposta nel motivo sull’esegesi compiuta dalla Corte d’appello relativamente alle circolari RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attiene infatti tutta, e solo, alla ratio decidendi sulla raggiunta prova presuntiva del mancato pagamento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ma, come detto, tale ratio decidendi non vale ad assorbire in sé il precedente argomento sull’assenza di prova, sicché sotto tale profilo il motivo è inammissibile. Del resto, al di là dell’interpretazione delle circolari invocate, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha dedotto alcun elemento di fatto sul quale poter fondare la prova dell’avvenuto pagamento di ratei pensionistici inclusivi degli emolumenti extramensili.
Il secondo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L’interpretazione che limita ai ratei l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale’ (Cass. n. 123/22) .
La Corte d’appello ha, quindi, correttamente applicato l’istituto della decadenza mobile al ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, per cui vi è decadenza dall’azione solo su ratei maturati precedenti al triennio dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Ente ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.11.23.