Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36475 Anno 2023
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 36475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 23735-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3052/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 3212/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
R.G. 23735/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 29.1.18 n. 3052 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME avverso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere il pagamento degli importi differenziali dal 7.10.2008, oltre accessori, sulla pensione erogatagli per l’accertato diritto -limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria -all’inclusione nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione di tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto lavorativo e relativi ai periodi di contribuzione figurativa.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE previdenziale, ha ritenuto che pur in presenza di accredito contributivo figurativo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse omesso dal parametro di calcolo RAGIONE_SOCIALEa base pensionistica il predetto periodo di contribuzione figurativa, quando, invece, il rateo di tredicesima mensilità spettava per legge alla generalità dei lavoratori dipendenti e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘effettiva retribuzione, per come comunicata dal datore di lavoro.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione, con inclusione nel periodo di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria RAGIONE_SOCIALEa contribuzione corrispondente alla retribuzione per emolumenti ultramensili (in particolare la tredicesima mensilità), quando tale inclusione riguardava periodi lavorativi anteriori agli ultimi 5 anni (anteriori, cioè, alle ultime 260 settimane di contribuzione), quindi, irrilevanti, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione.
Il motivo è inammissibile; infatti, la censura pur se rubricata come violazione di legge, presuppone, però, un previo accertamento in fatto (mediante valutazione del documento corrispondente all’estratto contributivo) riservato ai giudici del merito ; tutto ciò in ipotesi di ‘doppia decisione conforme’ (che preclude la proposizione di motivi di ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) ed in assenza di formulazione di censure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.
La mancata proposizione di difese scritte da parte di NOME COGNOME esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.11.23.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME