Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3025 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3025 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7852/2023 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– resistente – avverso la sentenza n. 310/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI depositata in data 27/2/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 27/2/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione non definitiva con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione di estinzione sollevata da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al giudizio promosso da NOME COGNOME nei relativi confronti dinanzi al Tribunale di Taranto; eccezione nella specie fondata sul rilievo in forza del quale la COGNOME, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, avrebbe riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, RAGIONE_SOCIALE, con ricorso anziché con atto di citazione, provvedendo quindi alla notificazione dell’atto di riassunzione dopo la scadenza dei termini perentori previsti dalla legge.
A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come, con la tempestiva proposizione del ricorso per riassunzione, la COGNOME avesse rispettato i requisiti essenziali imposti dall’art. 125 disp. att. c.p.c. per la realizzazione dello scopo dell’atto di riassunzione, a nulla rilevando la circostanza che la vocatio in ius fosse avvenuta in data successiva allo spirare del termine perentorio previsto dalla legge.
Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha sottolineato come l’avvenuto deposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, in luogo della forma telematica, costituisse una mera irregolarità formale, suscettibile d’essere sanata con il raggiungimento dello scopo, come nella specie regolarmente verificatosi.
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico d’impugnazione.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti si dolgono della nullità del procedimento per violazione degli artt. 302, 305, 307, 50, 156 e 121 c.p.c., nonché dell’art. 125 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’atto di riassunzione depositato dalla controparte non dovesse necessariamente assumere la forma della comparsa e non dovesse necessariamente essere notificato nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza d’incompetenza emessa dal Tribunale di Taranto, a pena di estinzione, avendo il giudice a quo illegittimamente trascurato la differenza tra la riassunzione di un processo dinanzi al medesimo giudice (per la quale vale il principio di equivalenza delle forme) e la riassunzione dinanzi a un giudice diverso a seguito di un provvedimento (come quello di incompetenza) capace di acquisire autorità di cosa giudicata; riassunzione, quest’ultima, per la quale resta fermo il principio secondo cui il raggiungimento dello scopo impone che la notificazione dell’atto di riassunzione avvenga in ogni caso entro il termine stabilito per la notificazione della comparsa di riassunzione prevista dall’art. 125 disp. att. c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio come, ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio, vada riaffermato il principio in forza del quale deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che (altrettanto tempestivamente compiuto) assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della
riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte.
Tale principio, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi espressione della più ragionevole valorizzazione dello scopo specifico che l’atto di riassunzione assume nei casi in cui lo stesso è destinato a riattivare il medesimo giudizio, qualora questo, per una qualunque ragione, sia allo stato quiescente; scopo specifico nella specie identificabile, propriamente, nella manifestazione, ad opera della parte che assume l’iniziativa della riassunzione, della vol ontà e dell’interesse a tenere vivo il processo.
Si tratta, in relazione alla vicenda in esame, di conferire un decisivo rilievo alla combinazione del principio di conservazione degli atti processuali sancito dall’art. 156, co. 3, c.p.c., che disciplina il principio della sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo, e del principio di conversione dell’atto processuale disciplinata dall’art. 159, co. 3, c.p.c. secondo cui l’atto, quando non possa produrre un determinato effetto in quanto viziato, può tuttavia produrne altri per i quali è idoneo.
È in questo senso che chiedono d’essere intesi i più significativi arresti rilevabili in thema nella giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, secondo Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, Rv. 601191 -01, in materia di riassunzione a seguito di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l’estinzione del processo. Tuttavia, la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, con citazione a udienza fissa, purché la stessa possieda tutti
i requisiti formali previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell’art. 297 c.p.c. che consiste nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio. In tal caso, è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l’estinzione del processo, restando al di fuori l’obbligo di deposito dell’atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell’ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall’art. 303, co. 2, c.p.c., che il riassumente indichi (nell’atto di riassunzione) gli estremi della domanda.
Un significato analogo (nel senso del carattere decisivo della volontà dell’interessato di tener vivo il giudizio) dev’essere attribuito (al di là della particolarità del caso concreto, segnalabile per la singolarità della fattispecie esaminata) all’arresto di Sez. 3, sentenza n. 5955 del 25/3/2016, Rv. 639367 – 01 che, in materia di riassunzione a seguito di sospensione (nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L’Aquila il 6 aprile 2009), ha ritenuto che la riassunzione di un processo sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall’art. 297, co. 1, c.p.c., sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, non determina l’estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.
Questo Collegio condivide, dunque, l’asserzione per cui non v’è ragione per negare la prosecuzione del giudizio, quando una delle parti (sebbene errando nella scelta della forma dell’atto) abbia tempestivamente manifestato il proprio interesse a una decisione di merito che attribuisca torti e ragioni, vieppiù ove si convenga che, finché il
processo pende, non può esservi alcun affidamento della controparte ad invocare la maturazione della prescrizione; detto affidamento venendo in rilievo solo a seguito della pronunzia di estinzione.
Seguendo quest’angolo prospettico, basterà dunque che la parte interessata manifesti il proprio intento di prosecuzione di quel giudizio con qualsiasi atto di parte che sia compiuto tempestivamente, depositando il ricorso o notificando la citazione o la comparsa affinché lo scopo sia raggiunto.
In questa direzione, in quanto lo scopo dell’atto di riassunzione consiste nel ridare impulso al processo (rappresentando, entro i termini previsti dal legislatore, che si ha ancora interesse ad una decisione nel merito), varrà rilevare come l’atto prescritto dall’art. 125 disp. att. c.p.c. si addica in pari misura, tanto alla citazione, quanto al ricorso (così testualmente Sez. U, sentenza n. 27183 del 28/12/2007, già innanzi ricordata), rimanendo essenziale, in conformità con quanto previsto dall’art. 156 c.p.c., che, attraverso il compimento dell’atto, la parte manifesti la volontà di prosecuzione del processo come dalla stessa identificato.
L’affermazione che il contenuto minimo dell’atto di riassunzione è quello idoneo all’identificazione del processo da riassumere e alla manifestazione della volontà di prosecuzione può mutuarsi anche dall’esame dalla giurisprudenza di legittimità che sembra convergere sul punto.
Al riguardo, varrà richiamare quanto sostenuto da Sez. 1, sentenza n. 11193 del 9/5/2018, Rv. 648451 – 01 (in conformità a Sez. 2, sentenza n. 13597 del 21/7/2004, Rv. 574765 – 01) nella parte in cui ha sottolineato come l’atto di riassunzione del processo non introduca un nuovo procedimento, ma espleti esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (ma quiescente), con la conseguenza
che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa.
Nelle due pronunce richiamate si sostiene e si afferma che la nullità dell’atto di riassunzione non deriva (e non può derivare, in mancanza di una previsione espressa di nullità) dalla mancanza di uno o più requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
In una parola, il contenuto minimo che l’atto di riassunzione deve avere è quello idoneo a rendere l’autorità giudiziaria e le parti del processo consapevoli del fatto che si intende ridare afflato al processo già iniziato e non a intraprenderne uno nuovo.
L’atto che abbia dette caratteristiche e consenta quindi di evincere con chiarezza qual è il processo di cui si intende promuovere la prosecuzione è, quanto al contenuto, idoneo al raggiungimento dello scopo, senza che occorrano altre formalità.
La correttezza di questo approccio, già seguito dalla giurisprudenza di legittimità, trova riscontro proprio nella richiamata previsione dell’art. 126 disp. att. c.p.c. che prevede che il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che l’ha precedentemente conosciuto, sicché ben può ritenersi che il contenuto dell’atto di parte possa essere compendiato anche per relationem , attraverso rinvio agli atti del fascicolo pendente innanzi al giudice che ebbe a conoscerlo originariamente.
A prescindere da tale ultima notazione non può essere posto in dubbio, in ogni caso, sulla scorta delle indicazioni innanzi offerte dalla giurisprudenza di legittimità, che non è possibile ritenere la nullità dell’atto di riassunzione in ragione della formalistica carenza di uno o più degli elementi indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c.
In virtù di tale approccio, deve conseguentemente affermarsi, quanto alle ipotesi di riassunzione del medesimo giudizio rimasto quiescente , la piena equivalenza delle forme; e ciò, segnatamente, là dove la forma in concreto adottata si riveli pienamente idonea a rendere inequivoco lo scopo dell’atto compiuto, nella specie consistente nella manifestazione della volontà della parte interessata a tener vivo il processo in corso.
Converrà quindi riaffermare in questa sede, al fine di assicurarne piena continuità, il principio – di recente ribadito a chiare lettere da Sez. L, sentenza n. 16166 del 9/6/2021, Rv. 661461 -01 in relazione a un’ipotesi di riassunzione dinanzi al medesimo giudice nella medesima fase e grado secondo cui l’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell’atto in cancelleria.
È appena il caso di evidenziare, al fine di adeguare tale principio al caso di specie, come il principio dell’equivalenza delle forme dell’atto di riassunzione valga, non solo quando detta riassunzione avvenga dinanzi allo stesso giudice, ma in ogni caso in cui la parte intenda riassumere lo stesso giudizio davanti a un diverso giudice del medesimo plesso giurisdizionale , dovendo attribuirsi carattere dirimente, ai fini della validità
della riassunzione, non già alla circostanza che si tratti dello stesso giudice, bensì che si tratti dello stesso giudizio , che tale rimane anche a seguito della dichiarazione di incompetenza emessa dal giudice di primo grado che prelude alla successiva riassunzione dinanzi al giudice ritenuto competente.
16. Solo nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi a un plesso giurisdizionale diverso da quello di provenienza, soccorre la previsione ad hoc specificamente formulata dall’ art. 59, co. 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, « la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ».
Tale specifica formulazione dell’ art. 59, co. 2, proprio in applicazione del tradizionale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit , vale, per altro e distinto verso, a conferire un’ulteriore conferma della ragionevolezza del diverso (e relativamente deformalizzante) principio da ritenere applicabile al caso oggetto dell’odierna decisione; principio che, ai fini della riassunzione, valorizza, viceversa, al di là del puntuale rispetto degli adempimenti formali, la volontà della parte che riassume lo stesso giudizio dinanzi al giudice del medesimo plesso giurisdizionale.
In forza di tali premesse, dev’essere dunque affermato il seguente principio di diritto:
‘ Ai fini del riscontro dell’utile riassunzione del medesimo giudizio nel quadro del medesimo plesso giurisdizionale, deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che, altrettanto tempestivamente compiuto, assuma la forma dell’atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere
decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, rispettivamente, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell’atto di citazione nei confronti della controparte.
‘Viceversa, nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione ad hoc specificamente formulata dall’ art. 59, co. 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, richiede che la domanda si riproponga «con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile» ‘.
S ulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza RAGIONE_SOCIALE Civile della Corte Suprema di Cassazione del 12 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente NOME COGNOME NOME