Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21157 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
sul ricorso 21607/2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME, domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
– controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 5200/2019 depositata il 19/11/2019.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Venezia, adita da NOME COGNOME per la riforma dell’ordinanza con la quali il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del giudizio pendente davanti a sé per tardiva riassunzione del medesimo a seguito del rigetto dell’istanza di ricusazione presentata nei suoi confronti dalla COGNOME personalmente, ha confermato gli assunti tribunalizi sul rilievo che, comunicata dal giudice della ricusazione ai difensori delle parti la predetta declararatoria in data 17.10.2016, dovevano ritenersi conseguentemente tardive , considerato il termine previsto dall’art. 54 cod. proc. civ., sia l’istanza di remissione in istruttoria formalizzata dalla COGNOME avanti al primo giudice in data 27.4.2017, sia il ricorso per la riassunzione della causa sospesa depositato sempre dalla COGNOME in data 9.5.2017, a nulla in contrario rilevando il fatto che l ‘ordinanza di rigetto fosse stata comunicata anche alla COGNOME il 15.11.2016 «dal momento che se è vero che la predetta aveva presentato personalmente l’istanza di ricusazione, altrettanto certo è che la parte, in giudizio, viene ex lege rappresentata dal suo legale, talché è dalla conoscenza che questi ha dei provvedimenti che decorrono i termini previsti dall’ordinamento: nel caso di specie, quello di sei mesi per la riassunzione».
Per la cassazione di detta sentenza la COGNOME si vale di un solo mezzo, avversariamente resistito dagli intimati con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del proprio ricorso -da ritenersi scrutinabile ad onta della oggettiva farraginosità della rubrica in ragione del suo contenuto che allega, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e
1708 cod. civ., l’erroneità dell’impugnata decisione, nonché con riferimento all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. anche la nullità della sentenza per vizio afferente alla sua motivazione -la ricorrente solleva una duplice questione.
Sostiene, per vero, con una prima deduzione, che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal lamentato errore di diritto per aver ritenuto, sulla premessa che l’ordinanza di rigetto della ricusazione era stata comunicata ai difensori delle parti e che, di conseguenza, il termine per la riassunzione di cui all’art. 54, comma 4, cod. proc. civ. decorresse dalla comunicazione a costoro, inconferente il fatto che detto provvedimento, per essere stata l’istanza di ricusazione proposta personalmente dalla parte, fosse stato pure comunicato a detta parte in data tale (15.11.2016), da far sì che il ricorso per riassunzione in data 9.5.2017 dovesse giudicarsi tempestivo. Parimenti, con una seconda allegazione, argomenta, giusta l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte in margine all’art. 52, comma 3, cod. proc. civ., che nella specie non essendo stato adottato alcun provvedimento di sospensione del giudizio, l’istanza di riassunzione non avrebbe potuto essere per questo rigettata.
Tacitate le allegazioni in punto di vizio della motivazione, giacché la decisione impugnata svolge le proprie ragioni in modo esplicito ed in piena coerenza logica, muovendo per evidente assorbenza dalla seconda deduzione, se ne impone ictu oculi la palese infondatezza.
E’ ben vero che per evitare un uso distorto dello strumento processuale della ricusazione, il precetto canonizzato dall’art. 52, comma 3, cod. proc. civ., è da tempo inteso nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l’istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell’ambito
delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice che ne sia investito ne accerti l’inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d’impulsi di parte o d’ufficio (Cass., Sez. II, 19/01/2022, n. 1624; Cass., Sez. VI-III, 4/12/2014, n. 25709; Cass., Sez. III, 6/12/2011, n. 26267); tuttavia, ciò che sfugge al ragionamento ricorrente è che, avendo il giudice a quo ritenuto ammissibile la ricusazione, ed investendo di conseguenza della sua cognizione l’organo superiore competente a deciderla, per ciò stesso il processo era caduto in sospensione, rendendo di conseguenza necessaria la sua riassunzione con ricorso nel termine dell’art. 54, comma 4, cod. proc. civ., decorso il quale , senza che l’incombente fosse assolto, il processo si sarebbe estinto ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ. Né dall’incombente la COGNOME si sarebbe potuta credere sollevata alla stregua dell’indirizzo (Cass., Sez. III, 10/03/2006, n. 5236 ) che esclude la necessità della riassunzione nell’ipotesi in cui l’istanza di ricusazione, presentata dopo che il giudice a quo abbia disposto il rinvio della causa ad un’udienza successiva, venga rigettata con ordinanza di data anteriore a quella della già fissata udienza di rinvio, non ricorrendo detta ipotesi nel caso di specie, dato che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22.9.2016, mentre l’istanza di ricusazione è stata rigettata con ordinanza pronunciata il 12-14.10.2016.
Ferma dunque l’intervenuta sospensione del giudizio, va allora esaminata la prima deduzione operata dalla ricorrente che risulta anch’essa infondata.
L’assunto difensivo, pur muovendo dall’incontestata premessa in fatto che l’istanza di ricusazione era stata proposta dalla stessa ricorrente, sottoscrivendo di persona il relativo ricorso, non si avvede -allorché su questa premessa argomenta che il termine per la
riassunzione avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui il rigetto dell’istanza le era stato comunicato (15.11.2016), sì che di conseguenza non si sarebbe potuta dichiarare intempestiva la riassunzione operata con ricorso in data 9.5.2017 -e, perciò, smarrisce un essenziale passaggio logico rappresentato dal fatto che il procedimento di ricusazione costituisce un incidente processuale che si consuma nell’ambito di un rapporto già costituito tra le parti e nel quale le parti -salvo l’ipotesi, che qui non ricorre, dell’art. 86 cod. proc. civ. -sono rappresentate in giudizio dai rispettivi difensori. E’ dunque del tutto coerente con la natura di esso che, una volta chiusosi l’incidente, il processo riprenda il proprio corso ordinario per mezzo dell’attività che le parti esplicano in esso attraverso i loro difensori; a cui soli va appunto resa la notizia del rigetto della ricusazione, giacché solo essi sono in grado di valutare, disponendo, a rigore, delle necessarie competenze tecniche, quali siano le iniziative da adottare perché il processo, riprendendo il suo svolgimento per mezzo della riassunzione entro il termine semestrale dell’art. 54, comma 4, cod. proc. civ, non si risolva in danno del proprio assistito.
La comunicazione ai difensori delle parti è quindi l’unica comunicazione rilevante ai fini del tempestivo assolvimento dell’onere di riassunzione. Ne consegue, come bene ha osservato la sentenza impugnata, che la comunicazione resa personalmente alla parte, che sta nel giudizio per mezzo dell’ufficio del difensore tecnico, non ha alcuna valenza processuale e non ha altra giustificazione pratica se non quella di correlarsi al fatto che nella specie alla proposizione de ll’istanza di ricusazione avesse proceduto la parte sottoscrivendo personalmente il relativo ricorso.
Dunque, anche in parte qua il ricorso non si mostra meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va infatti rilevato che il controricorso, considerato che la notificazione del ricorso è avvenuta in data 22.7.2020, deve reputarsi tempestivo constando dalla RAC allegata al medesimo che detto atto è stato notificato a controparte il 1°.10.2020, nel termine dunque prescritto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10.7.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME