Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19084 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7852/2023 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– resistente – avverso la sentenza n. 310/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI depositata in data 27/2/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che:
con sentenza resa in data 27/2/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione non definitiva con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione di estinzione sollevata da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al giudizio promosso da NOME COGNOME nei relativi confronti dinanzi al Tribunale di Taranto; eccezione nella specie fondata sul rilievo in forza del quale la COGNOME, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, avrebbe riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata per RAGIONE_SOCIALE, con ricorso anziché con atto di citazione, provvedendo quindi alla notificazione dell’atto di riassunzione dopo la scadenza dei termini perentori previsti dalla legge;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come, con la tempestiva proposizione del ricorso per riassunzione, la Turi avesse rispettato i requisiti essenziali imposti dall’art. 125 disp. att. c.p.c. per la realizzazione dello scopo dell’atto di riassunzione, a nulla rilevando la circostanza che la vocatio in ius fosse avvenuta in data successiva allo spirare del termine perentorio previsto dalla legge;
sotto altro profilo, la Corte territoriale ha sottolineato come l’avvenuto deposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, in luogo della forma telematica, costituisse una mera irregolarità formale, suscettibile d’essere sanata con il raggiungimento dello scopo, come nella specie regolarmente verificatosi;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che:
preliminarmente, le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;
pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione