Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33138 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5990 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
MILANO NOMEC.F.: MLN GRD 62H23 F912L)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: TARGA_VEICOLO e NOME COGNOME (C.F.: CSN GNN 80T27 G813L)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Salerno n. 1136/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate
Oggetto:
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 18/11/2024 C.C.
R.G. n. 5990/2023
Rep.
-Riscossione), per crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, a titolo di spese di giustizia, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con fissazione del termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il giudizio è stato riassunto dal Milano davanti al Tribunale di Salerno, che ha ne ha dichiarato l’estinzione per la tardività di tale riassunzione.
La Corte d’a ppello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il Milano, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate .
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. dell’ art. 307 c.p.c. in relazione all’ art. 156 c.p.c. ».
Si premette che è pacifico che il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Salerno con ricorso depositato entro il termine fissato dal giudice tributario, ma notificato oltre il predetto termine: la corte d’appello ha ritenuto la riassun zione tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata, entro il termine perentorio fissato, con comparsa notificata alle controparti, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., onde, ai fini del rispetto di quel termine, poteva avere rilievo esclusivamente la data di notificazione e non quella di deposito dell’atto di riassunzione.
Per quanto è possibile comprendere dalla non chiarissima esposizione delle censure, secondo il ricorrente, poiché oggetto della riassunzione, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, è il medesimo processo originariamente instaurato, che prosegue davanti al giudice fornito di giurisdizione (nella specie, il giudice ordinario), la riassunzione avrebbe dovuto avvenire con ricorso e non ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., con comparsa notificata alla controparte, poiché il giudizio davanti alle Commissioni Tributarie si propone con ricorso e, comunque, in virtù del principio di diritto affermato da questa stessa Corte, secondo il quale « l’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all’a rt. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell’atto in cancelleria » (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 -01).
Il motivo è infondato.
Oggetto del presente giudizio è una opposizione esecutiva, segnatamente -per quanto ancora in questa sede rilevi -una opposizione all’esecuzione, cioè una controversia senza dubbio soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, come del resto accertato all’esito della incontestata dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario (non potrebbe, del resto, ritenersi ammissibile l’appello de l ricorrente in relazione ad eventuali motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).
Ai sensi dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o (come nella specie) tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, « la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ».
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, inoltre, in linea generale, tutti gli atti di riassunzione del giudizio ordinario davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una determinata fase processuale, così come quelli di introduzione del giudizio stesso o di un diverso grado di esso e, in particolare, quelli relativi alle opposizioni esecutive, vanno effettuati mediante la forma prevista per il relativo atto introduttivo, in ragione del rito applicabile. Di conseguenza, laddove sia prevista la forma dell’atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l’atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis : Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017, Rv. 644082 -01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 -01; Sez. 3, Sentenza n. 38323 del 03/12/2021, Rv. 663432 -01; Sez. L, Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022, Rv. 665335 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023, Rv. 667141 – 01).
Nella specie, non è in discussione che il rito applicabile, trattandosi di opposizione all’esecuzione in materia di spese di giustizia, sia quello ordinario, non risultando e non essendo del resto neanche dedotto che, in virtù della materia oggetto dell’op posizione, vi siano i presupposti per l’applicazione di un rito speciale che preveda la forma del ricorso per la sua introduzione.
Ne consegue che la riassunzione del giudizio da parte del Milano, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avrebbe certamente dovuto avvenire con atto di citazione notificato alla controparte ed essa, essendo avvenuta con r icorso non notificato nel termine perentorio all’uopo fissato, deve ritenersi effettivamente tardiva, a nulla rilevando che si tratti dalla prosecuzione del medesimo processo, in origine instaurato erroneamente davanti al giudice tributario.
Né possono ritenersi applicabili i principi enunciati da questa Corte (in particolare, da Cass., Sez. L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 -01) e invocati dal ricorrente, con riguardo alla particolare ipotesi della « riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente », ipotesi nella specie non ricorrente, trattandosi di riassunzione da effettuarsi davanti a giudice diverso e, anzi, addirittura a diversa giurisdizione.
Va, infine, precisato che non è possibile nella presente sede neanche valutare se vi fossero i presupposti per una eventuale ‘ conversione ‘ dell’atto di riassunzione tardivo in un autonomo atto introduttivo di una nuova opposizione esecutiva. Non solo la questione non risulta posta neanche dallo stesso ricorrente ma , d’altra parte, non è specificamente allegata, mediante il necessario richiamo al contenuto degli atti rilevanti, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la sussistenza di tutti i suddetti presupposti, come individuati nella giurisprudenza di questa Corte. Tra questi, oltre alla « presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ‘ex novo’ », vi è anche « una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito » (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019, Rv. 655515 -01), il che nella specie pare, anzi, addirittura doversi
escludere, emergendo dalla stessa sentenza impugnata che « le parti convenute (odierne appellate) nel costituirsi tardivamente ai sensi dell’art. 166 c.p.c . alla prima udienza del 6.03.2013 hanno eccepito in via pregiudiziale (oltre che l’incompetenza del giudice adito) la tardività della riassunzione) ».
2. Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 156 e 166 c.p.c. ».
Secondo il ricorrente , la corte d’appello avrebbe escluso l’effetto sanante dell’avvenuta costituzione delle parti opposte, in relazione alla tardività della riassunzione, solo perché la predetta costituzione sarebbe stata tardiva. Sostiene che la sanatoria dei vizi dell’atto introduttivo derivante della costituzione del convenuto non richiede affatto la tempestività della costituzione stessa.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie adeguatamente la ratio decidendi della statuizione impugnata, che comunque risulta conforme a diritto.
La corte d’appello non ha affatto ritenuto che la costituzione delle parti opposte non avesse ‘sanato’ l’estinzione del giudizio determinatasi in conseguenza della sua tardiva riassunzione, ma che la pretesa sanatoria del relativo vizio non potesse operare, semplicemente in virtù del fatto che, nel costituirsi, le parti opposte avevano eccepito in via pregiudiziale proprio l’estinzione del giudizio per la sua tardiva riassunzione.
Precisato, sul punto, che -in linea generale -la costituzione del convenuto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sana i vizi della citazione, ma non determina certamente il venir meno dell’estinzione del giudizio, laddove se ne siano già verificati i presupposti, soprattutto se, nel costituirsi, il convenuto stesso abbia eccepito tale estinzione, è sufficiente ribadire, sul punto, che, come già chiarito, la proposizione dell’eccezione di estinzione è da ritenere sufficiente anche ad impedire la eventuale
conversione dell’atto di riassunzione tardivo in autonomo atto introduttivo di una nuova opposizione esecutiva.
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.300,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-