Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3693 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3693 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 9881-2025 proposto da:
DEL PRETE NOMENOME rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
nonchè
FORGIONE FLAVIA e FORGIONE PASQUALE
-intimati –
avverso la sentenza n. 928/2025 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata in data 25/05/2025
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito l’AVV_NOTAIO , per la parte ricorrente, e l’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. NOME COGNOME evocava in giudizio NOME COGNOME innanzi il Tribunale di Benevento, chiedendo la risoluzione del contratto di comodato precario avente ad oggetto alcune unità immobiliari e la condanna del convenuto a rilasciare detti beni. L’attore esponeva di aver acquistato i cespiti oggetto della domanda da NOME, NOME e NOME COGNOME, con atto a rogito del AVV_NOTAIO del 23.5.2014, e che i predetti venditori avevano dichiarato, in atto di compravendita, che quanto trasferito era stato concesso in comodato precario, ex art. 1809 c.c., a COGNOME NOME, che era stato diffidato a restituire i beni senza esito.
Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà dei beni controversi, ovvero,
in subordine, la condanna dell’attore al rimborso delle spese relative alle migliorie apportate ai predetti cespiti.
Dopo aver mutato il rito, da sommario a ordinario, e disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei venditori del compendio immobiliare controverso (NOME, NOME e NOME COGNOME), il Tribunale, con sentenza n. 555/2021, accoglieva la domanda del COGNOME, dichiarando lo stesso proprietario dei beni contestati, risolto il comodato in virtù del quale lo COGNOME aveva goduto degli stessi, e condannando il convenuto COGNOME al rilascio. Rigettava invece le domande riconvenzionali dello COGNOME, ritenendo insussistenti, a fronte della sua qualità di comodatario, e dunque di detentore, sia i presupposti per il riconoscimento dell’invocata usucapione, sia il diritto al rimborso delle migliorie apportate ai beni oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata, n. 928 del 2025, la Corte di Appello di Napoli dichiarava estinto il giudizio, perché esso, interrotto a seguito del decesso di NOME COGNOME, era stato riassunto dalla sua erede, NOME COGNOME, dopo il decorso del termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. La Corte distrettuale riteneva, in proposito, che detto termine decorresse dal 15.2.2024, data in cui la difesa di NOME COGNOME aveva depositato le note di trattazione scritta per l’udienza del 27.2.2024 e dunque che esso fosse scaduto il 15.5.2024, mentre la COGNOME aveva riassunto il giudizio soltanto con atto depositato il 23.5.2024.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, affidandosi ad un solo motivo.
Resistono con controricorso NOME, NOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’udienza pubblica, la parte controricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta, invocando il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; nonché l’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente, che ha invocato il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dalla parte controricorrente, la quale si duole della mancata dimostrazione, nel corso del giudizio di merito, della qualità eredi di NOME COGNOME, originario ricorrente in prime cure, in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, odierni intimati (cfr. pag. 10 del controricorso). La Corte di Appello ha espressamente qualificato i predetti soggetti come ‘eredi di NOME COGNOME‘ , accertando la ritualità delle notificazioni eseguite nei loro confronti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Per contestare tale affermazione, la parte controricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, in assenza del quale l’accertamento della qualitas di eredi di NOME COGNOME, in capo a NOME e NOME COGNOME, deve ormai ritenersi coperto dal giudicato interno.
Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, con esso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 127 ter, comma 5, 300 e 305 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente calcolato il termine previsto per riassunzione del giudizio interrotto dalla data del deposito delle note di trattazione scritta in vista dell’udienza del 27.2.2024, e non invece dalla data dell’udienza stessa. Ad avviso della ricorrente, poiché la Corte Costituzionale, con sentenze
n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui esso fa decorrere il termine di riassunzione del giudizio dalla data di interruzione, e non dalla conoscenza legale della stessa, e considerando che l’udienza del 27.2.2024 era stata fissata con le modalità di svolgimento cd. ‘cartolari’ di cui all’art. 127 ter c.p.c., il termine di riassunzione del giudizio, automaticamente interrottosi per effetto della morte di una delle parti originarie, avrebbe dovuto essere computato a decorrere dalla data di detta udienza, e non da quella, precedente, in cui una delle parti aveva depositato le proprie note di trattazione scritta, rappresentando l’evento.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha posto a fondamento della propria decisione la pronuncia di questa Corte n. 16797 del 2022, secondo cui ‘L’evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito dello svolgimento dell’udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022, Rv. 665047). In detto precedente questa Corte ha affermato che il termine trimestrale previsto per la riassunzione del
giudizio, interrottosi ipso iure per il decesso di una delle sue parti, decorre non già dal provvedimento che dichiara l’interruzione, ma dal deposito delle note di trattazione scritta in vista di un’udienza cartolare, contenenti la dichiarazione dell’evento interruttivo.
In quel caso, tuttavia, si trattava di un’udienza a trattazione scritta tenuta in periodo di emergenza pandemica da Covid-19, sulla base di una normativa che prevedeva lo svolgimento dell’udienza mediante deposito di note scritte, che i difensori delle parti erano tenuti a scambiare mediante apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata: la conoscenza dell’evento interruttivo indicato nelle note scritte, quindi, era stata assicurata dal peculiare meccanismo di scambio delle note previsto per quella fase emergenziale.
La statuizione assunta da questa Corte nel precedente appena richiamato è dunque coerente con il principio, affermato in precedenza, secondo cui ‘Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo’ (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21375 del 15/09/2017, Rv. 645921, con la quale è stata confermata la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il giudizio, per tardiva riassunzione, assumendo come dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c., il momento nel quale l’evento interruttivo, costituito -in quel caso- dal fallimento della parte, era stato comunicato dal difensore della società fallita alla controparte mediante posta elettronica certificata).
La ratio comune ad entrambe le pronunce sopra richiamate, infatti, è ravvisabile nel rilievo che, sia nel caso di scambio delle note di trattazione scritta in vista di una udienza cd. cartolare in periodo di emergenza da Covid-19 (Ordinanza n. 16797 del 2022) sia nel caso di comunicazione diretta da un difensore all’altro (Ordinanza n. 21375 del 2017) la conoscenza legale dell’evento interruttivo era stata assicurata dall’invio, da una parte all’altra, di un messaggio di posta elettronica certificata.
I due precedenti in esame confermano quindi, adattandolo a specifiche e peculiari fattispecie concrete, il principio generale secondo cui la conoscenza dell’evento interruttivo deve ‘… essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata’ così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345, relativamente ad una fattispecie di interruzione derivante, ope legis , dal fallimento di una delle parti). Infatti ‘La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell’art. 300, comma secondo, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 773 del 15/01/2013, Rv. 625137).
Nel caso di specie, invece, l’udienza del 27.2.2024 era stata fissata in forma cd. cartolare ai sensi di quanto previsto dall’art. 127 ter c.p.c.
Detta norma, introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia” ), prevede testualmente che: ‘L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da’ atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli
effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza’ .
Non è dunque previsto, dalla norma suindicata, alcuno scambio delle note mediante posta elettronica certificata tra i difensori, come invece avveniva nel periodo emergenziale, sulla base delle disposizioni speciali dettate per affrontare le conseguenze della pandemia da Covid19. Da ciò deriva che, mentre nel predetto periodo emergenziale, la conoscenza legale dell’evento interruttivo era assicurata dal peculiare meccanismo di scambio delle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza (analogamente all’ipotesi di comunicazione diretta dell’evento predetto, alla quale si riferisce l’ordinanza n. 21375 del 2017 di questa Corte, dianzi richiamata), lo stesso non avviene nell’ambito della procedura prevista dall’art. 127 ter, nel testo vigente a seguito della cd. Riforma Cartabia. Le note di trattazione scritta previste da detta ultima disposizione, infatti, vengono soltanto depositate dalle parti, nel termine assegnato dal giudice che dispone la trattazione dell’udienza in forma cd. cartolare.
Peraltro, va considerato che l’ultimo comma dell’art. 127 ter c.p.c. prevede espressamente che ‘Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti’ . L’evento interruttivo, che una delle parti abbia dichiarato mediante le note di trattazione scritta previste dalla norma, viene legalmente conosciuto dall’altra parte non già nel momento in cui dette note siano depositate, ma in occasione dell’udienza, che, nel peculiare procedimento descritto dalla disposizione in esame, coincide con il giorno di scadenza del termine all’uopo fissato dal giudice.
Si configura, dunque, una ipotesi analoga a quella in cui l’evento interruttivo sia dichiarato mediante uno qualsiasi degli scritti difensivi
previsti dal codice di procedura civile: la sua conoscenza legale, in tal caso, non decorre dal deposito dello scritto stesso, bensì dall’udienza successiva, se prevista (nel caso invece in cui l’evento sia dichiarato in comparsa conclusionale o memoria di replica, esso non produce effetto, a meno che la causa non venga rimessa in istruttoria: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15131 del 23/11/2000, Rv. 542084; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19139 del 28/09/2015, Rv. 636472 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14472 del 09/06/2017, Rv. 644630). L’unico precedente difforme, che afferma che ‘Nel caso in cui l’evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a dare atto dell’interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell’art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33203 del 10/11/2022, Rv. 666139) non ha avuto seguito nella successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.
Da quanto precede consegue che la fattispecie decisa da questa Corte con l’ordinanza n. 16797 del 2022, richiamata dalla sentenza impugnata, non appare sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, in cui l’udienza cd. cartolare non è stata fissata, e non si è svolta, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione emergenziale in periodo di pandemia da Covid-19, bensì in base alla disposizione di cui all’art. 127 ter c.p.c., introdotta dalla cd. Riforma Cartabia, che -come detto- non prevede lo scambio delle note sostitutive dell’udienza tra gli avvocati.
Di conseguenza, la Corte distrettuale avrebbe dovuto computare il termine per la riassunzione del giudizio non già a decorrere dal momento del deposito delle note di trattazione in vista dell’udienza cd.
cartolare, ma dal giorno fissato per la scadenza del loro deposito, espressamente indicato dalla norma in esame come ‘giorno di udienza’ . Va infatti ribadito che l’effetto interruttivo si verifica non già per effetto della mera dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’art. 300 c.p.c., comportano l’interruzione automatica del processo, occorrendo che detta dichiarazione non sia stata formulata a scopo meramente informativo, ovverosia nel difetto dell’elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali, che sono individuati, per legge, nella formulazione della predetta dichiarazione in udienza, o in atto notificato alle altre parti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15131 del 23/11/2000, Rv. 542084, citata).
La conoscenza legale dell’evento, in altri termini, è assicurata dalla formulazione della sua dichiarazione in udienza o in un atto notificato alle altre parti, e non può essere sostituita della mera allegazione del fatto in occasione del deposito di un qualsiasi scritto difensivo non soggetto a notificazione alle altre parti. In applicazione di tale principio al cd. processo telematico, questa Corte ha espressamente affermato che ‘Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l’evento, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall’art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell’evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione’ (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024, Rv. 672942). Una diversa interpretazione della norma, del resto, sarebbe
in aperto contrasto con i principi sanciti dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione E.D.U., in quanto costringerebbe la parte all’assidua consultazione del fascicolo telematico ed imporrebbe agli avvocati, per non incorrere in responsabilità professionale nei confronti dei loro assistiti, ad un assiduo controllo del fascicolo telematico di tutti i giudizi nei quali essi sono costituiti.
In definitiva, il ricorso va accolto, con affermazione del seguente principio di diritto: ‘Poiché l’ultimo comma dell’art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che ‘il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti’, l’eventuale evento interruttivo allegato e documentato da una delle parti mediante le note previste dai precedenti commi produce il proprio effetto interruttivo dal giorno suindicato, restando quindi irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell’udienza siano depositate nel fascicolo telematico’ .
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra formulato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 15 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL RELATORE NOME COGNOME