Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2821 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2821 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19373/2024 R.G. proposto da:
NOME (nato il DATA_NASCITA), NOME, NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale dello Stato,
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME,
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 507/2024 depositata il 6.2.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ottenere la declaratoria di nullità dell’atto del AVV_NOTAIO stipulato l’8.11.2006, co n il quale NOME aveva donato agli altri convenuti il terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, nonché per ottenere l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni donati in base all’atto di compravendita del 10.2.1966 e al decreto di espropriazione del Prefetto di RAGIONE_SOCIALE del 14.6.1963, e la condanna dei convenuti al rilascio dei suindicati beni e al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), i quali sostenevano la validità della donazione in quanto i beni donati erano stati in precedenza usucapiti dalla donante, NOME COGNOME.
Essendo quest’ultima deceduta il 17.2.2012, dopo la notifica della citazione, ma prima della scadenza del termine di costituzione tempestiva dei convenuti, come comunicato il 29.2.2012 alla parte attrice dai legali di alcuni convenuti, si verificava l’interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c., con conseguente necessità di notificare il ricorso per riassunzione agli eredi di NOME COGNOME.
Essi venivano individuati dall’attrice , in base al certificato storico di famiglia di NOME, in NOME (fratello di NOME) e nei figli di NOME COGNOME (altro fratello, premorto della defunta), ovverosia NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME e
NOME COGNOME, mentre gli altri fratelli della defunta NOME COGNOME e NOME COGNOME risultavano premorti e senza discendenti.
Depositato dall’attrice il 16.4.2012 il ricorso per riassunzione, non seguito dall’emissione del decreto di fissazione di udienza, e poi una seconda istanza in data 31.5.2012, con ordinanza del 4.6.2012 il Tribunale concedeva termine per la notifica a coloro che dovevano costituirsi per il prosieguo fino al 15.9.2012.
Eseguita il 20.7.2012 la notifica agli eredi di NOME collettivamente e impersonalmente, ma anziché nel domicilio della defunta, a mani di una vicina e senza l’invio dell’avviso ex art. 139 c.p.c., all’udienza del 16.9.2013 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione entro il 28.4.2014, per l’udienza del 19.6.2014; la parte attrice provvedeva alla notifica ai singoli eredi di NOME, come individuati in base al certificato storico di famiglia di NOME COGNOME.
Deceduto altresì NOME COGNOME in data 21.12.2014, il giudizio veniva riassunto anche nei confronti dei suoi eredi, ovvero la moglie NOME COGNOME e i figli NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con la sentenza n. 284/2020, depositata in data 10.1.2020, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento della domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la nullità del l’ atto di donazione, accertava il diritto di proprietà della parte attrice sui beni donati, condannava i convenuti al rilascio dei beni stessi, rigettava la domanda attorea di risarcimento danni e poneva a carico dei convenuti il pagamento delle spese di lite.
2.Avverso la sentenza proponevano appello NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA) e NOME COGNOME, quest’ultima nella qualità di litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio di primo grado, in quanto figlia di NOME COGNOME, fratello premorto della defunta donante NOME COGNOME, al fine di sentir pronunciare la declaratoria di estinzione del giudizio per la mancata tempestiva riassunzione dopo l’interruzione e per la mancata rinnovazione
della notifica del ricorso per riassunzione nei confronti di NOME COGNOME. In subordine, gli appellanti chiedevano di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di NOME COGNOME, con rimessione RAGIONE_SOCIALE atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., dolendosi inoltre della mancata ammissione delle prove sull’usucapione e dell’errata applicazione del principio di non contestazione.
Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE , r innovata la notifica dell’atto d’appello nei confronti di NOME COGNOME COGNOMEnato nel DATA_NASCITA) e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME, succeduti per rappresentazione in luogo del padre NOME COGNOME, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha deciso con sentenza n. 507/2024 depositata il 6-2-2024.
Disattese le richieste di estinzione del giudizio, la Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata a contraddittorio non integro, per la mancata partecipazione al giudizio di NOME COGNOME, coerede di NOME; ha rimesso le parti innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 354 c.p.c., fissando il termine per la riassunzione della causa.
Per quanto interessa in questa sede, la sentenza ha respinto l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado sollevata dagli appellanti, sia in quanto il ricorso per riassunzione era stato depositato entro il termine trimestrale dell’art. 305 c.p.c., sia in quanto , a seguito dell’incompleta esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica nulla impartito dal giudice istruttore, si poneva solo un’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, ma non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 307 comma 3° c.p.c.
3.Avverso questa sentenza, NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
All’esito dell’adunanza camerale del 20.5.2025, con l’ordinanza interlocutoria n.14191/2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo avvenuta la precedente notifica a diverso indirizzo pec; veniva altresì disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di NOME COGNOME (nato nel 1970), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso e dell’esecuzione della disposta integrazione del contraddittorio, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, mentre sono rimasti intimati NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
All’esito della camera di consiglio del 20 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento del primo motivo di appello, non avendo la Corte distrettuale dichiarato l’estinzione del giudizio alla luce della tardiva riassunzione dello stesso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della morte della donante NOME, avvenuta tra la ricezione della notifica dell’atto di citazione e la scadenza del termine di costituzione dei convenuti, con conseguente interruzione ex art. 299 c.p.c.
1.1.Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Si premette che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, -a seguito della sentenza n. 159/1971 della Corte Costituzionale-, la morte di una parte regolarmente citata avvenuta prima della scadenza del termine di costituzione tempestiva dei convenuti comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che
dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, mentre l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. 20.5.2025 n. 13414; Cass. 29.3.2023 n.8835; Cass. 26.9.2018 n. 22944; Cass. 31.7.2013 n. 18351; Cass. 21.2.2006 n. 3725).
Quindi, l’interruzione ex art. 299 c.p.c. del processo per morte della donante NOME si è verificata il 17.2.2012, al momento della morte, e il termine trimestrale di riassunzione del giudizio ha iniziato a decorrere dal momento in cui l’originaria attrice è stata resa edotta dell’event o; poiché l’originaria parte attrice ha depositato il 14.4.2012 il ricorso per riassunzione, costituente l’ edictio actionis , l’estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. è stata evitata.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la riassunzione si perfeziona al momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di udienza, anche a prescindere dall’esatta individuazione della controparte, purché il ricorso contenga gli elementi sufficienti a individuare il giudizio che si intenda proseguire; la successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza servono a ripristinare il contraddittorio ed è soggetta alle regole proprie della vocatio in ius (Cass. 20.5.2025 n. 13414, Cass. 6.11.2023 n. 30802, Cass. 11-3-2019 n. 6921; Cass. 4.2.2016 n. 2174; Cass. 24.9.2013 n. 21869; Cass. 20.5.2011 n.11260; Cass. 3.1.2001 n. 37).
Come esattamente ritenuto dall’impugnata sentenza, la circostanza che il Tribunale , a seguito del deposito a cura dell’attrice del ricorso per riassunzione del 14.4.2012, non abbia provveduto a fissare l’udienza per la riassunzione, e che di conseguenza l’attrice non abbia effettuato la notifica del primo ricorso per riassunzione alle parti già costituite e agli eredi di NOME COGNOME, non può essere addebitata all’originaria attrice al fine di giungere alla dichiarazione di estinzione del processo.
L ‘attrice ha potuto provvedere alla notifica dell” istanza di rifissazione di udienza in relazione ad atto di riassunzione in conseguenza della morte di una convenuta prima della costituzione in giudizio ‘ , poi depositata il 31.5.2012, e lo ha fatto, sia pure invalidamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE eredi di NOME COGNOME, collettivamente e impersonalmente il 20.7.2012, nel termine concessole dal giudice istruttore, non appena il giudice istruttore ha fissato l’udienza. A nulla rileva la circostanza che tale istanza sia stata depositata solo il 31.5.2012 e che proprio tale istanza -e non il ricorso per riassunzione del 14.4.2012- sia stata notificata: con tale seconda istanza il primo ricorso non era stato certo abbandonato, anzi il ricorso era stato richiamato nell’istanza stessa per sollecitare la fissazione dell’udienza già richiesta; comunque, come già esposto, il termine trimestrale dell’art. 305 c.p.c. era già stato rispettato con il deposito del ricorso per riassunzione del 14.4.2012, mentre la notifica della riassunzione -tempestivamente effettuata rispetto al termine fissato dal giudice- riguardava solo la conseguente instaurazione del contraddittorio.
2.Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti prospettano la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 291 e 307, comma 3, c.p.c.; lamentano che la Corte d’Appello, nel rigettare il secondo motivo di gravame, abbia ritenuto che la mancata rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di tutti gli eredi di NOME COGNOME, e quindi anche di NOME COGNOME, (figlia del fratello premorto della donante, NOME COGNOME), dopo la declaratoria di nullità della notifica eseguita il 20.7.2012 agli eredi collettivamente e impersonalmente ai sensi dell’art. 303 c.p.c., determinasse solo una lacuna del contraddittorio e non, invece, l’estinzione del procedimento , eludendo pertanto i principi relativi alla perentorietà del termine concesso per la rinnovazione della notifica nulla.
2.1.Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, lo strumento della rinnovazione della notifica entro un termine perentorio ex art. 291 comma primo c.p.c. è utilizzabile per rimediare ai vizi di nullità della notifica del ricorso per riassunzione, oltre che dell’atto di citazione, venendo sempre in rilievo il profilo della vocatio in ius, e non quello dell’ edictio actionis già soddisfatto col deposito del ricorso. Poteva quindi il giudice istruttore all’udienza del 16.9.2013 disporre la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione entro il termine perentorio del 28.4.2014 per l’udienza del 19.6.2014 nei confronti dei chiamati all’eredità della donante defunta, NOME COGNOME, applicando analogicamente l’art. 291 comma primo c.p.c., in ragione della nullità della notifica del ricorso per riassunzione compiuta agli eredi della stessa collettivamente e impersonalmente il 20.7.2012.
In quel momento, allorché era trascorso oltre un anno dalla morte della donante e la notifica non poteva più avvenire sfruttando l’agevolazione notificatoria prevista dall’art. 303 comma 2° c.p.c., il giudice ha ordinato sic et simpliciter la rinnovazione della notifica, senza individuare specificamente quali fossero gli eredi di NOME ai quali eseguirla; ciò, nel totale silenzio dei convenuti costituiti, i quali non hanno mai segnalato nel corso del giudizio di primo grado che il fratello premorto della defunta donante NOME COGNOME, benché deceduto poco più che ventenne, avesse avuto una figlia, NOME COGNOME, la quale pertanto doveva ritenersi chiamata a succedere alla zia paterna per rappresentazione del padre ed era quindi litisconsorte necessaria insieme agli altri chiamati ritualmente convenuti in giudizio ( solo con l’atto di appello NOME COGNOME , nato nel DATA_NASCITA, e NOME COGNOME hanno segnalato e documentato la circostanza, producendo il certificato di nascita di quest’ultima ).
Quindi, l’originaria parte attrice ha dato esecuzione all’ordine di rinnovazione della notifica, come impartitole con l’ordinanza del giudice istruttore, entro il termine perentorio fissato del 28.4.2014. Entro tale
termine è stato ripristinato il contraddittorio nei confronti dei convenuti già costituitisi prima dell’interruzione, nonché individualmente nei confronti RAGIONE_SOCIALE eredi di NOME COGNOME ancora in vita, come risultanti in causa; non nei confronti di NOME COGNOME, ma esclusivamente perché non ne risultava in causa la qualità di erede e perciò di litisconsorte necessaria, e ciò per causa non imputabile a negligenza della parte attrice, la quale aveva effettuato le ricerche nei registri di stato civile sul nominativo della defunta NOME COGNOME e, per di più, in assenza di eccezioni sul difetto di integrità del contraddittorio da parte RAGIONE_SOCIALE eredi costituiti.
In questo quadro, osserva il Collegio come legittimamente la Corte d’appello abbia ritenuto che nei confronti di NOME COGNOME si ponesse soltanto questione di integrazione del contraddittorio, dal momento in cui è emersa l’esistenza di tale ulteriore erede, e abbia legittimamente escluso l’esistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio .
Infatti, sussiste la necessità di distinguere l’inerzia rispetto all’ordine di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della citazione, rispetto all’incompleto espletamento delle relative attività, in ragione di fatti che la parte non era tenuta a conoscere. Già Cass. 5.7.2000 n. 8952, con riguardo all’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, ha statuito nel senso che l’improrogabilità del termine perentorio ex art. 153 c.p.c. non esclude che, nel caso di incompleta notificazione dell’atto integrativo del contraddittorio -soltanto ad alcuni dei coeredi- possa riconoscersi rilevanza a una situazione obiettiva che abbia impedito alla parte l’osservanza di quel termine . Nel medesimo solco, seppure si registrino decisioni di segno diverso, si pongono le pronunce più recenti di Cass. 11.4.2016 n. 6982 e Cass. 15.10.2021 n. 28298, alla condizione che l’istanza di assegnazione di nuovo termine sia stata presentata prima della scadenza di quello già concesso (ma, per le ragioni sopra esposte, ciò nella fattispecie non poteva avvenire) e si fondi sull’esistenza di un fatto non imputabile alla parte onerata (come avvenuto nella fattispecie).
Analogamente, Cass. 7.4.2023 n. 9541, richiamando i precedenti di Cass. 7.3.2006 n. 4867 e Cass. 14.2.2005, ha evidenziato come l’inosservanza del termine stabilito dal giudice per il rinnovo della notifica non possa comportare l’estinzione del giudizio in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine per fatti alla stessa non imputabili.
3.Ne consegue che il ricorso è integralmente rigettato.
Si giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, in considerazione della novità della questione posta, con specifico riguardo alla particolarità della fattispecie, dal secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 20.1.2026
La Presidente Linalisa COGNOME