Riassunzione Causa: I Pericoli di Termini e Notifiche Errati
La riassunzione causa è un’attività processuale cruciale quando un giudizio viene trasferito da un tribunale a un altro. Un recente provvedimento del Tribunale di Roma evidenzia con chiarezza come il mancato rispetto dei termini perentori e le irregolarità nelle notifiche possano avere conseguenze fatali, portando all’estinzione dell’intero procedimento. Analizziamo questa decisione per comprendere gli errori da non commettere.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un provvedimento del Tribunale di Milano che, ravvisando una connessione con un’altra causa pendente a Roma, disponeva il trasferimento del giudizio presso il foro capitolino. A tal fine, il giudice milanese assegnava alla parte attrice un termine di tre mesi per la riassunzione del processo.
La parte attrice depositava la comparsa in riassunzione presso il Tribunale di Roma oltre la scadenza dei tre mesi. Inoltre, procedeva a notificare l’atto in modo anomalo: veniva notificato a una parte estranea al giudizio originario di Milano e, cosa ancora più grave, alla controparte corretta veniva notificato solamente il provvedimento del Tribunale di Milano e non l’atto di riassunzione vero e proprio.
Una delle parti convenute si costituiva eccependo la nullità della notifica e il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre la controparte principale del giudizio originario non si costituiva affatto, non avendo mai ricevuto l’atto di riassunzione.
La Decisione del Giudice
Il Tribunale di Roma, analizzata la situazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Il Giudice ha rilevato due vizi procedurali insanabili commessi dalla parte attrice:
1. Tardività del deposito: L’atto di riassunzione è stato depositato oltre il termine perentorio di tre mesi fissato dal Tribunale di Milano, in violazione dell’art. 50 c.p.c.
2. Mancata notifica: L’atto di riassunzione, avente forma di citazione, non è mai stato notificato alla parte che era la controparte nel giudizio originario.
Il giudice ha inoltre rigettato la richiesta di rimessione in termini presentata dall’attore, poiché non era stata fornita prova di un tempestivo tentativo di deposito entro la scadenza, né il mancato versamento del contributo unificato poteva giustificare il ritardo.
Le Regole della Riassunzione Causa: Termini e Notifiche
Questa ordinanza ci offre lo spunto per ripassare due aspetti fondamentali della riassunzione causa.
Il Deposito Tardivo dell’Atto
L’articolo 50 del Codice di Procedura Civile stabilisce che, in caso di trasferimento della causa, questa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio fissato dal giudice precedente o, in mancanza, entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. La perentorietà del termine significa che la sua violazione non ammette sanatorie e comporta, come in questo caso, l’estinzione del processo. Il tentativo di deposito rifiutato per mancato pagamento del contributo unificato non è stato considerato una valida scusante, poiché l’onere del pagamento è un presupposto necessario per l’iscrizione a ruolo.
La Notifica Nulla o Mancante
Quando la riassunzione avviene con un atto che ha la forma di una citazione (come nel caso di specie), non è sufficiente il solo deposito in cancelleria. È indispensabile che l’atto venga anche notificato alla controparte per informarla della prosecuzione del giudizio e della data della nuova udienza. Nel caso esaminato, la notifica alla parte corretta è completamente mancata, mentre quella eseguita nei confronti della parte estranea al giudizio originario è stata ritenuta nulla. La mancata notifica dell’atto di riassunzione equivale a una mancata riassunzione, con la conseguente estinzione del giudizio.
Le Motivazioni
Il Giudice ha motivato la propria decisione sulla base del combinato disposto degli articoli 50 e 307 del codice di procedura civile. La norma prevede espressamente l’estinzione del giudizio qualora la riassunzione non avvenga nel termine perentorio fissato. Il magistrato ha sottolineato che, data la natura perentoria del termine, non vi era spazio per interpretazioni flessibili. Inoltre, la mancata notifica dell’atto alla parte originaria del giudizio ha reso l’attività di riassunzione inefficace, poiché non ha instaurato correttamente il contraddittorio davanti al nuovo giudice. La notifica del solo provvedimento di trasferimento, senza l’atto di riassunzione, è stata considerata del tutto insufficiente a portare a conoscenza della controparte la volontà di proseguire il giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza del Tribunale di Roma è un monito severo sull’importanza del rigore formale e temporale nella procedura civile. La riassunzione di una causa non è un mero adempimento burocratico, ma un atto processuale fondamentale che deve essere compiuto tempestivamente e notificato correttamente. Errori come il deposito tardivo o la notifica omessa o errata non sono semplici irregolarità, ma vizi gravi che possono compromettere irrimediabilmente l’intero processo, vanificando il lavoro svolto e precludendo la possibilità di ottenere una decisione nel merito.
Qual è il termine per la riassunzione di una causa trasferita per connessione?
Il termine è di tre mesi, come previsto dall’art. 50 c.p.c., e decorre dalla pronuncia del provvedimento che dispone il trasferimento. Questo termine è perentorio, ovvero non può essere prorogato.
Il solo deposito dell’atto di riassunzione in cancelleria è sufficiente a rispettare i termini?
No. Se l’atto di riassunzione ha la forma di una citazione, come nel caso di specie, per il perfezionamento della riassunzione e il rispetto dei termini è necessaria anche la sua notifica alla controparte, non essendo sufficiente il solo deposito.
Cosa succede se l’atto di riassunzione viene depositato in ritardo o non viene notificato alla parte corretta?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Il mancato rispetto del termine perentorio per la riassunzione o la sua mancata e corretta notifica alla parte del giudizio originario comportano l’estinzione del processo, come stabilito dagli artt. 50 e 307 c.p.c.
Testo del provvedimento
ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00008753 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Il AVV_NOTAIO, a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’11.11.2025 , con termine al 13.11.2025 per il deposito delle notifiche del ricorso in riassunzione;
rilevato che, a seguito del provvedimento reso dal Tribunale di Milano in data 14.11.2024 nel giudizio RG n. 25089/2024 – che ha dichiarato la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 40 c.p.c. tra il giudizio introdotto presso il Tribunale di Milano e quello RG 35683/24, pendente dinanzi a questo Tribunale, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione -ha depositato, in data 19.2.2025 ( dunque oltre il richiamato termine di tre mesi), comparsa in riassunzione avente forma di citazione, in quanto già contenente la data di udienza per la comparizione delle parti;
che, pertanto, la causa è stata autonomamente iscritta a ruolo con il numero NUMERO_DOCUMENTO;
che la parte attrice ha altresì depositato le notifiche eseguite via pec nei confronti di (già parte del giudizio originariamente instaurato dinanzi al Tribunale di Milano) e di (estranea invece al detto giudizio), contenenti il solo provvedimento del Tribunale di Milano, non anche la comparsa in riassunzione;
che si è costituita la sola eccependo la nullità della notifica in quanto eseguita presso il difensore, e, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al giudizio instaurata presso il Tribunale di Milano; Contr che non si è invece costituita; , da ultimo, con nota sia stato notificato esclusivamente il provvedimento reso in udienza dal Tribunale di Milano in data 14.11.2024, non anche
che, dalle notifiche depositate in allegato all’iscrizione a ruolo e del 12.11.2025, emerge come a la comparsa in riassunzione;
rilevato quindi come la riassunzione risulti effettuata con atto depositato oltre il termine di tre mesi di cui all’art. 50 c.p.c. (in data 19.2.2025) e mai notificata alla parte del giudizio , bensì solo alla , carente tuttavia di legittimazione passiva in quanto estranea al giudizio di Milano e con notifica nulla, anche ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 125 disp. Att. c.p.c., trattandosi di parte non costituita nel richiamato giudizio da riassumere, con conseguente inidoneità della notifica effettuata presso un difensore nominato in altro ed autonomo giudizio; Contr rilevato come neppure ricorrano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione in termini rispetto al tardivo deposito della comparsa in riassunzione, laddove, dalla documentazione allegata all’istanza del 24.3.2025, non emerge il tempestivo invio dell’atto entro la data del 14.2.2025;
che, in particolare, il deposito del 14.2.2025 è stato rifiutato per mancato versamento del contributo unificato, necessario ai fini dell’iscrizione a ruolo, come da segnalazione dell’ufficio del 17.2.2025 (doc 18);
che, peraltro, avendo la chiesto la riassunzione con atto avente forma di citazione, ai fini della pendenza del giudizio e del rispetto del termine per la riassunzione (ex art. 39 ultimo comma c.p.c.), occorreva la notifica dell’atto, non risultando sufficiente il deposito;
ritenuto quindi che, in assenza di tempestiva riassunzione nel termine di tre mesi decorrenti dalla pronuncia del provvedimento del 14.11.2024, per mancata notifica dell’atto di riassunzione alla parte del giudizio originario, il giudizio deve essere dichiarato estinto in base all’ultimo comma dell’art. 50 e al 3° comma dell’art. 307 c.p.c., attesa la perentorietà del detto termine;
rilevato che le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate in base alla previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c.;
P.Q.M.
Visti gli art. 50, ultimo comma e 307 3° comma c.p.c.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Si comunichi
Roma, 14/11/2025.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME