Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7054 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7054 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22831/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione
-intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Bari in RG n. 13498/1999, depositata il 26/07/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Nel 1999 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.1. -Nel 2004 la società fallita propose un concordato fallimentare che prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati, con pagamento ai creditori chirografari (ammontanti complessivamente ad € 3.816.828,00) di una percentuale compresa tra il 5,8% e il 12,5%, tramite l’apporto di finanza esterna di società del gruppo RAGIONE_SOCIALE (€ 1.570.000,00) e la rinuncia alle azioni di responsabilità di amministratori e sindaci in sede civile e penale.
1.2. -Il concordato fallimentare venne omologato ed integralmente eseguito, con attribuzione ai creditori chirografari di una percentuale pari a ll’8,85% . Quindi, con decreto del 23.6.2008 venne dichiarato chiuso il fallimento per avvenuta esecuzione del concordato, previo accantonamento della somma di € 311.343,84 in un libretto di risparmio intestato al RAGIONE_SOCIALE giusta decreto del giudice delegato del 2 .4.2008, in attesa dell’esito di giudizi di opposizione allo stato passivo fallimentare proposti dall’ RAGIONE_SOCIALE e da un dipendente.
1.3. -I predetti giudizi si risolsero a favore della RAGIONE_SOCIALE che, tornata in bonis , nel 2019 chiese lo svincolo in suo favore della somma affluita nel suddetto libretto bancario.
1.4. -Con decreto del 23.10.2019 il Tribunale di Bari rigettò la domanda, osservando che: i) la legittimazione allo svincolo delle somme non spettava a RAGIONE_SOCIALE ma eventualmente al terzo che le aveva versate; ii) le somme non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura della procedura affluivano al F.U.G. ex art. 61 d.l. convertito con modifiche dalla l. n. 133/2008; iii) le somme erano semmai destinate ad incrementare la soddisfazione dei creditori chirografari.
1.5. -Avverso detto decreto RAGIONE_SOCIALE propose reclamo ex art. 26 l.fall. che venne rigettato dalla Corte d’appello di Bari con decreto del 10.11.2020 sulla base delle seguenti argomentazioni: i) NOME in realtà era legittimata; ii) le somme accantonate non dovevano essere destinate al F.U.G. ma ad incrementare la percentuale di pagamento dei creditori chirografari, fino al massimo previsto del 12,50%, leggendosi al riguardo nella sentenza di omologazione che « la percentuale di pagamento offerta
ai creditori chirografari (pari al 6%) sostanzialmente non muta rispetto a quella originaria, e potrebbe poi accrescersi qualora venisse rigettata, in tutto o in parte, l’istanza di insinuazione tardiva dell’RAGIONE_SOCIALE »; iii) il diritto non era prescritto, in quanto sorto nel 2012, al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda dell’RAGIONE_SOCIALE , né rilevava che il concordato era stato dichiarato eseguito con decreto ex art. 136 l.fall., che in quanto privo di carattere decisorio non preclude al tribunale di adottare altri provvedimenti sull’esecuzione del concordato .
1.6. -Di conseguenza NOME, aderendo al decisum d ella Corte d’appello, chiese procedersi al pagamento del residuo 3,65% in favore dei creditori chirografari (€ 139.314,22) e al deposito delle somme in favore degli eventuali creditori irreperibili, con contestuale svincolo del residuo in proprio favore (oltre alla successiva attribuzione delle somme depositate e non riscosse nel termine prescrizionale).
1.7. -Dopo di che, con sentenza del 12.7.2021 il Tribunale di Bari ha disposto la riapertura del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, la quale ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo articolato in due profili.
1.8. -Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
1.9. -Il P.M. ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorrente lamenta complessivamente la violazione degli artt. 121, 137 e 138 l.fall.
2.1. -Sotto un primo profilo, deduce che il fallimento può essere riaperto solo a seguito di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare, mentre nel caso in esame la procedura concordataria, obbligatoria per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’ art. 135 l.fall., è stata eseguita senza che vi sia mai stata istanza di un creditore ex art. 137 l.fall., o anche del curatore ex art. 138 l.fall., di tal che la riapertura del fallimento ex art. 121 l.fall. non poteva essere pronunciata.
2.2. -Sotto un secondo profilo, il ricorrente denunzia che non ricorrevano le precise condizioni stabilite dall ‘art. 121 l.fall. per la riapertura del fallimento, quali: i) la disposta chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione finale dell’attivo o impossibilità “di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e le spese di procedura…” (art. 118, comma 1, nn. 3 e 4, l.fall.); ii) l’ istanza del debitore o di un creditore; iii) il mancato decorso di cinque anni dalla chiusura del fallimento; iv) l’ esistenza nel patrimonio del fallito di attività tali da rendere utile il provvedimento, ovvero la garanzia di pagamento di almeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi.
-Il ricorso è ammissibile e il motivo è fondato.
-L’ammissibilità deriva dal fatto che, t rattandosi di fallimento dichiarato nel 1999 e di concordato fallimentare proposto nel 2004, perciò soggetti alle disposizioni della legge fallimentare antecedenti l’entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 (v. art. 150 d.lgs. cit.), il mezzo di impugnazione azionabile contro la sentenza di riapertura del fallimento è il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’ art. 111 Cost., non essendo la sentenza soggetta altrimenti a gravame, né revocabile (Cass. 26688/2006; cfr. Cass. nn. 8172/1997, 4509/1978, 696/1962). E infatti, il rinvio dell’art. 139 l.fall . all’art. 121 , commi 2 e ss. l.fall., non contempla altro mezzo di impugnazione, invece introdotto con la riforma del 2006, che nel terzo comma ha previsto espressamente la proponibilità dell’appello ex art. 18 l.fall., poi tramutato in reclamo dalla riforma ex d.lgs. n. 169 del 2007.
-La fondatezza discende dal rilievo che, una volta omologato il concordato fallimentare, non si può avere riapertura del fallimento se non attraverso la risoluzione o l’ annullamento della procedura concordataria, ai sensi, rispettivamente, dell’a rt. 137 o dell’art. 138 l.fall.
5.1. -Invero, poiché la riapertura produce la ‘ reviviscenza ‘ dell’originario fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenza del l’omologazione di un concordato fallimentare, è necessario che tale procedura venga meno, proprio perché la procedura è la stessa, tanto che
non si rende necessario riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso (Cass. 23032/2007); e dunque, attesa la continuità e unitarietà della procedura (Cass. 21846/2017; cfr. Cass. Sez. U., 23032/2007), la riapertura del fallimento può concepirsi solo una volta che sia stato risolto o annullato il concordato che ne aveva determinato la chiusura. Detto altrimenti, se la chiusura del fallimento deriva dall’omologazione del concordato fallimentare, è evidente che la sua riapertura presuppone il venir meno di quello stesso evento concordatario.
5.2. -Tale conclusione trova conforto nel dato normativo.
L’art. 139 l.f all. afferma esplicitamente che «la sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell’art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo».
L’art. 140 l.fall. richiama l’art. 122 l.fall., che disciplina il concorso tra i vecchi creditori (che possono limitarsi a chiedere la conferma dell’ammissione al passivo, salvo intendano insinuare ulteriori interessi, tenendo conto di quanto percepito) e i nuovi (titolari di crediti sorti dopo la chiusura del concordato fallimentare), in conformità alla ratio stessa della ‘riapertura’ del fallimento , che, consentendo ai creditori precedenti di insinuarsi per l’importo originario , segnala il superamento degli effetti esdebitatori proprio del concordato omologato, e così il suo venir meno. Allo stesso modo, il secondo comma fa riferimento alla riproposizione delle «azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato»
Il fatto poi che l’art. 139 l.fall. disciplini la riapertura della procedura di fallimento solo «a norma degli artt. 137 e 138» -e cioè, appunto, come conseguenza della risoluzione o dell’annullamento del concordato fallimentare -ed escluda il rinvio al primo comma dell’art. 121 l.fal l., testimonia in modo inequivocabile che in tali casi non si applicano le condizioni ivi dettate per le altre fattispecie di riapertura del fallimento «nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118» e cioè , rispettivamente, di compiuta ripartizione finale dell’attivo o di impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori.
-L’inoperatività delle condizioni dettate dal primo comma dell’art. 121 l.fall. toglie dunque fondamento alla decisione impugnata e comporta l’applicazione dell’art. 382 , comma 3, c.p.c. in termini di cassazione senza rinvio, in quanto il procedimento di riapertura del fallimento, in assenza di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare, non poteva essere instaurato.
-Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, nel senso del l’esonero del Fallimento intimato dalla loro rifusione in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME