SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 43 2026 – N. R.G. 00000381 2025 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
PRESIDENTE
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
CONSIGLIERA
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 381 NUMERO_DOCUMENTO R.G.L. promossa da:
, residente in GATTICO VERUNO (INDIRIZZO), INDIRIZZO. , rappresentata e difesa in forza di mandato in atti con firma autenticata digitalmente ai sensi dell’art. 83 c.p.c. come modificato dall’art. 45, c.9, lett. c), l. 69/2009 allegata alla busta telematica per il deposito del presente atto dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in TORINO, INDIRIZZO.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.
) , in persona del pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di RAGIONE_SOCIALE ( C.F. ). P. P.
APPELLATO
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
come da ricorso depositato in data 16.07.2025
Per l’appellato:
come da memoria depositata in data 27.01.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del lavoro, il (d’ora in avanti il ) esponendo: Cont
-di essere stata docente di ruolo nella classe di concorso A011 Lettere e Latino nei Licei, poi vincitrice nella graduatoria di merito dell’RAGIONE_SOCIALE del concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 172 dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13/07/2011, risultando fra i vincitori;
di avere prestato servizio, dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione e superato l’anno di prova, quale Dirigente Scolastico dell’RAGIONE_SOCIALE, dal 01/09/2014 al 31/08/2020 e di essere stata individuata quale dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021;
di avere chiesto in data 24/02/2021 la restituzione nel ruolo di provenienza di docente, per gravi ragioni familiari, dall’a.s. 2021/2002;
che il Direttore Generale dell’ accoglieva l’istanza, disponendo la cessazione del rapporto di lavoro in qualità di Dirigente Scolastica, la conseguente revoca dell’incarico dirigenziale e la restituzione al ruolo di provenienza in qualità di docente;
-di prestare servizio dall’a.s. 2021/2022, e attualmente, quale docente presso il RAGIONE_SOCIALE di Novara;
di avere richiesto la riammissione in servizio quale Dirigente Scolastica dall’a.s. 2023/2024 in data 22/07/2023 e poi in data 30/09/2023 per l’a.s. 2024/2025, senza ottenere risposta;
che l’stanza veniva reiterata tramite legale in data 03/01/2024 e che in data 07/02/2024 l si esprimeva con una nota, in cui
affermava che la ricorrente era stata restituita al ruolo docente su sua istanza e che non si trovava nelle condizioni soggettive previste dalla norma per poter chiedere la riammissione in servizio.
Chiedeva pertanto:
‘- accertarsi e dichiararsi il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente ad essere restituita al ruolo di Dirigente Scolastica ex art 515 dlgs 297/1994 a far data dall’a.s.2024/2025 o in subordine ad essere riammessa nel predetto ruolo ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 133 TU 3/1957, con condanna dell’Amministrazione resistente a procedere in conformità.
Vinte le spese maggiorate ex art 4 c. 1 bis DM 55/2014 e di spese generali 15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario’.
Si costituiva in giudizio il (ex art 417 bis comma 1 cpc) convenuto chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e/o respinto.
All’udienza del 22.05.2025, all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.
Ricorre avverso la sentenza di primo grado (n.150/2025)
chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALE stessa e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resiste il , nel costituirsi anche in questo grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell’appellata sentenza. Cont
All’udienza del 04.02.2026, all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La ricorrente, odierna appellante, sostiene di avere diritto alla restituzione al ruolo dirigenziale in applicazione, uguale e contraria rispetto a quella di cui aveva già fruito, dell’art. 515 del T.U. RAGIONE_SOCIALE
Scuola (d. lgs. 297/1994), secondo cui:
‘ il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di permanenza nel ruolo stesso’.
La docente rileva che non emerge dal tenore testuale RAGIONE_SOCIALE norma che essa possa trovare applicazione una sola volta nella vita lavorativa del richiedente e ritiene che la previsione garantisca ai lavoratori RAGIONE_SOCIALE scuola una mobilità, dal basso verso l’alto e viceversa, sul solo presupposto dell’idoneità, per superamento del concorso e del periodo di prova, a ricoprire entrambi i ruoli e RAGIONE_SOCIALE esistenza, nel ruolo di retrocessione, del posto che l’interessato andrebbe a ricoprire.
Viceversa la difesa del ha rilevato che la domanda doveva essere rigettata poiché il ruolo di provenienza doveva essere individuato come il punto ‘di partenza’ dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, da individuarsi, nella specie, nel ruolo di docente e non in quello di dirigente, acquisito solo in momento successivo e a seguito di superamento di un’apposita procedura concorsuale, conclusione che sarebbe ulteriormente avvalorata dal fatto che, per poter partecipare alla procedura concorsuale de quo , era necessario essere docenti con un’anzianità di almeno cinque anni. Cont
Il ‘ruolo di provenienza’ ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, dunque, sarebbe uno solo per ogni potenziale interessato, mentre la norma non consentirebbe un moto biunivoco e perpetuo fra i diversi ruoli, come ipotizzato dalla ricorrente
2.
La prima Giudice ha disatteso la domanda RAGIONE_SOCIALE ricorrente ritenendo inapplicabile alla fattispecie la disposizione contenuta nell’art. 515 del D. Lgs. n. 297/1994, a mente del quale:
‘ 1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. 2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 3. Il personale direttivo può essere restituito all’insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il RAGIONE_SOCIALE. 4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso ‘.
La Giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che:
‘non si possa accedere all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per cui chi si sia avvantaggiato RAGIONE_SOCIALE restituzione, possa nuovamente retrocedere, in ogni caso e senza limitazioni, al ruolo da cui aveva domandato l’uscita.
Deve darsi atto che la disposizione non prevede che il dipendente dell’amministrazione scolastica, il quale vi abbia interesse, possa usufruire dell’istituto una sola volta nel corso RAGIONE_SOCIALE sua carriera o che il ‘ruolo di provenienza’ sia necessariamente il primo ruolo di provenienza in senso assoluto, nella vita lavorativa del richiedente.
In questi termini, tuttavia, l’interpretazione si ferma al dato letterale RAGIONE_SOCIALE norma, senza considerare che trattasi di previsione di favore, in ragione, come detto, del complessivo regime dell’istituto.
La norma, dunque, deve avere interpretazione restrittiva, limitata alle ipotesi nelle quali la sua applicazione non ridondi, per l’istante, in un
vantaggio irragionevole e ingiustificato, di per sé contrario agli ordinari principi dell’ordinamento scolastico, come avverrebbe nel caso di specie.
La ricorrente, infatti, in applicazione del quarto comma dell’articolo 515, otterrebbe la restituzione al ruolo dirigenziale come se non ne fosse mai uscita: ciò, tuttavia, sebbene abbia svolto nel tempo intermedio attività di docenza, non comparabile con quella dirigenziale né agli effetti dell’anzianità di servizio né a fini retributivi.
La situazione non si è verificata nel caso RAGIONE_SOCIALE prima retrocessione. In quel caso, infatti, la ricorrente, pur avendo maturato titolo abilitativo all’ingresso nel ruolo dirigenziale (che presuppone l’essere docente e avere una certa anzianità di servizio) e pur essendo in effetti stata inserita in detto ruolo, con inquadramento e trattamento economico relativo, è rientrata nel ruolo di docenza. A buon diritto, dunque, per il principio per cui ‘il più comprende il meno’, il tempo trascorso (in servizio come dirigente) è stato computato nel reinserimento in ruolo come docente.
Lo stesso non potrebbe dirsi nel passaggio inverso, che la ricorrente pretenderebbe ora di attuare, valutando attività di docenza come se avesse svolto la superiore attività dirigenziale.
Reputa, pertanto, il Tribunale che nella specie sia preclusa l’applicazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’articolo 515, che presuppone non solo la permanenza di validità dei titoli abilitativi scolastici maturati dall’interessato – implicita nell’istituto – ma anche che il servizio prestato nel ruolo attuale sia utilmente valutabile ai fini RAGIONE_SOCIALE prosecuzione nel ruolo di provenienza come se l’interessato non ne fosse mai uscito’. (pgg.7-8).
3.
La difesa di parte appellante censura tale motivazione sostenendo che essa è assolutamente in contrasto con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e
verrebbe a precludere (indipendentemente se trattasi di primo o secondo spostamento) ogni passaggio dal ruolo inferiore a quello superiore per un asserita non computabilità di tale servizio non si comprende bene a quali fini.
Motivazione del Tribunale in parte abrogante RAGIONE_SOCIALE legge (nella parte in cui prevede l’impossibilità RAGIONE_SOCIALE restituzione al ruolo dirigenziale di provenienza da parte del docente) e dall’altra in contrasto con il dettato stesso RAGIONE_SOCIALE norma invocata nella parte in cui pretenderebbe di estendere gli effetti del servizio del ruolo di provenienza ( non si comprende bene a quale titolo: giuridico od economico) ad un momento anteriore a quello rispetto all’inizio dell’anno scolastico successivo alla restituzione al ruolo di provenienza.
4
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meritevole di accoglimento.
Non si può, infatti, non rilevare che l’articolo 515 d.lgs 297/1994 è una norma eccezionale (in quanto deroga alla regola generale per cui a norma dell’art 52 dlgs 165/2001 ‘il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive ‘) e di conseguenza va interpretata secondo il suo rigido dettato letterale senza estensioni analogiche e senza restrizioni non espressamente previste.
Ora, da un lato, come ritenuto dalla stessa Giudice di prime cure, non è fondata la tesi RAGIONE_SOCIALE PA secondo la quale il ruolo di provenienza può essere uno solo (il primo) e che il lavoratore possa usufruire di un solo passaggio nel corso RAGIONE_SOCIALE sua carriera, ed in
questo il Tribunale ha correttamente interpretato il dato letterale RAGIONE_SOCIALE norma, dall’altro però si deve evidenziare che nessun effetto retroattivo è previsto dalla norma che è chiara nel consentire non solo ai dirigenti ma anche ai docenti di essere restituiti al ruolo di provenienza che potrebbe essere anche quello dirigenziale.
L’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Giudice di primo grado finisce così con il porsi in contrasto con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e finisce con il precludere (indipendentemente se trattasi di primo o secondo spostamento) ogni passaggio da ruolo inferiore a quello superiore per una asserita non computabilità di tale servizio non si comprende bene a quali fini.
Tra l’altro mai l’appellante ha chiesto che il periodo svolto come docente dal 01/09/2021 le fosse computato come dirigenziale ( così come il periodo precedente alla nomina a dirigente in cui ha svolto attività di docente) ma ha richiesto, conformemente a quanto previsto dalla norma, la restituzione al ruolo dirigenziale a valere, a tutti gli effetti di legge e di contratto, dal momento RAGIONE_SOCIALE sua conversione nel rispetto del chiaro disposto normativo che prevede che gli effetti RAGIONE_SOCIALE restituzione al ruolo di provenienza decorrono ‘dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di permanenza nel ruolo stesso’.
In realtà l’unica opposizione proponibile dalla PA, a tale richiesta, sarebbe ex art 1218 cc la prova RAGIONE_SOCIALE impossibilità RAGIONE_SOCIALE prestazione per causa a sé non imputabile (ad esempio la mancanza di posti vacanti e disponibili quali dirigente scolastico nel distretto dell’USR del RAGIONE_SOCIALE), circostanza questa non solo non provata, ma neppure allegata.
5.
Pertanto, in accoglimento dell’appello, deve essere accertato e dichiarato il diritto di ad essere restituita al ruolo di Dirigente Scolastica ex art. 515 D.L.vo n. 297/1994, a far data
dall’anno scolastico 2024/2025, e il
deve essere condannato a procedere in conformità.
In base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, il
deve esere condannato alla rifusione delle spese, in favore dell’appellante, di entrambi i gradi di giudizo, liquidate come da dispositivo, spese da distrarsi in favore dell’Avvocato antistatario (si è fatto riferimento ai valori medi- senza fase istruttoria- dello scaglione di valore indeterminato delle cause di complessità bassa, fino ad € 26.000 ; con aumento del 15% per i collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso di primo grado ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014. Aumento non riconosciuto nel ricorso in appello poichè gli stessi sono posti solo nell’indice in fondo allo stesso e quindi non consentono la navigazione all’interno dell’atto mentre lo si consulta).
P. Q. M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell’appello, accerta e dichiara il diritto di ad essere restituita al ruolo di Dirigente Scolastica ex art. 515 D.L.vo n. 297/1994, a far data dall’anno scolastico 2024/2025, con condanna del a procedere in conformità; Cont
condanna l’appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo in € 4.848,40 e per il presente grado in € 3.727,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.
Così deciso all’udienza del 4 febbraio 2026
IL PRESIDENTE est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME