Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6377 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6377 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5035/2025 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato
–
ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato
-controricorrente
–
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione n. 1022/2024, pubblicata in data 10.1.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME impugna per revocazione ex art. 391bis c.p.c. l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 1022/2024, pubblicata il 10.1.2024, per aver la Corte di legittimità rigettato il ricorso proposto
Revocazione ex art. 391bis c.p.c.
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza n. 658/2022, pubblicata il 16.11.2022, che, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Potenza del 3.2.2016, aveva rigettato la domanda da lui proposta per il risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’asserita responsabilità dei magistrati che si erano occupati, a vario titolo, del procedimento penale scaturito dalla querela proposta nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di minaccia e ingiuria.
A fonda mento dell’impugnazione il ricorrente sostiene che tale ordinanza non gli era stata comunicata dal suo difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO del Foro di Lecce, e che solo in data 30.4.2024, accedendo al portale dei servizi web del RAGIONE_SOCIALE, aveva appreso che in data 11.10.2023 si era tenuta presso la Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione l’udienza, ‘RAGIONE_SOCIALE quale non era stato avvisato dal suo difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO che, in data 13.6.2024 aveva rinunciato all’incarico’ ; l’AVV_NOTAIO, alla quale si era rivolto successivamente, il 17.7.20024 aveva allora inviato a mezzo pec una richiesta alla Terza Sezione civile e all’URP RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione per aver e copia RAGIONE_SOCIALE comunicazione pec all’AVV_NOTAIO dell’avviso di fissazione dell’ udienza in camera di consiglio dell’11.10.2023 , dell’avviso/comunicazione dell’udienza dell’11.10.2023 e dell’ordinanza n. 1022/2024, pubblicata il 10.1.2024.
Inviata in data 23.7.2024 dal l’URP RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione , a mezzo pec, copia dell’ordinanza in questione, solo in data 10.9.2024 l’AVV_NOTAIO aveva al ricorrente consegnato copia conforme del provvedimento; così egli aveva appreso il contenuto e l’esito del ricorso avverso a lla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza n. 658/2022, pubblicata il 16.11.2022.
A pagina 8 del l’ordinanza impugnata , a sostegno del rigetto del ricorso è stato affermato: ‘ Ulteriore elemento rilevatore dell’assenza di colpa grave è dato poi dal silenzio serbato dalla difesa dell’allora denunciante, qui ricorrente, in ordine al contenuto del capo d’imputazione, come formulato
dal P.M., del quale, all’epoca, alcun errore è stato fatto constare, rispetto alla asserita inspiegabile e grossolana negligenza che l’attuale ricorrente ora lamenta avanti a questa Corte. Si badi che sarebbe stato comunque onere RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente precisarlo ed indicare se e dove nel presente giudizio l’aveva dedotto ‘ .
A pagina 9 del medesimo provvedimento si legge: ‘ Non risulta infatti che in udienza penale il difensore del COGNOME, allora persona offesa, abbia sollecitato l’applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen. da parte del PM di udienza né dell’art. 521 cod. proc. pen. da parte del giudice, ed anzi, si ribadisce proprio il comportamento del difensore, che non ha mai evidenziato l’errore del decreto di citazione a giudizio nel corso del presente giudizio -o perlomeno non ha mai fatto constare di averlo evidenziato -denota che non era evidente il presupposto per cui, rispettivamente il PM di udienza ed il giudice di Pace avanti a cui si è svolto il processo penale, avrebbero dovuto rilevare la necessità RAGIONE_SOCIALE modifica del capo di imputazione e conseguentemente agire secondo le suindicate norme del codice di procedura penale ‘ .
Contrariamente a quanto afferma to nell’ordinanza, l’AVV_NOTAIO, difensore all’epoca del ricorrente quale parte civile costituita nel processo penale, all’esito dell’escussione testimoniale di quest’ultima e del teste COGNOME espletata nelle udienze del 21.10.2009 e del 5.5.2010, aveva sollecitato le VPO presenti alla modifica del campo di imputazione per come emergeva da quanto dichiarato rispetto a quanto formulato dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE. Non risultando tale sollecitazione dai verbali redatti in forma riassuntiva , l’AVV_NOTAIO con dichiarazione del 10.2.2025 , da lui sottoscritta il 26.2.2025, ha poi affermato che, ‘ quale difensore e procuratore speciale di COGNOME NOME, costituitosi parte civile nel processo penale in oggetto che ha visto imputato COGNOME NOME, dichiaro che, all’esito RAGIONE_SOCIALE testimonianza resa dai testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME, sollecitavo in aula la modifica del capo d’imputazione per come emergeva dal fatto narrato dai testimoni, rispetto a come, invece,
era riportato nel decreto che disponeva il giudizio. Altro non potevo fare che sollecitare, essendo, ai sensi dell’art. 516 cpp., nei poteri del pubblico ministero modificare l’imputazione e procedere alla relativa contestazione ‘ .
L ‘ordinanza impugnat a, mai portata a conoscenza del COGNOME dal difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, ad avviso del ricorrente è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa , poiché l’AVV_NOTAIO aveva sollecitato la modifica del capo di imputazione formulato in modo difforme dalla querela e come poi confermato in dibattimento dalla parte civile e dal teste COGNOME; sulla base di tali premesse, il ricorrente, qualora venga eliminato l’errore revocatorio, invoca in sede rescissoria la decisione nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, o alternativamente, pronunciata la revocazione , il rinvio ‘al Giudice che ha pronunciato l’Ordinanza oggetto di revocazione’ .
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso, notificato il 9.3.2025 e riguardando un provvedimento pubblicato il 10.1.2024 , risultando irrilevante la circostanza, quand’anche provata, RAGIONE_SOCIALE mancata comunicazione dell’ordinanza da parte del precedente difensore.
Considerato che:
Il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza n. 1022/2024, pubblicata il 10.1.2024, sul rilievo che il suo precedente difensore, il quale ha rinunciato al mandato il 13.6.2024, non gli avrebbe mai comunicato né l’avviso di fissazione dell’udienza camerale dell’11.10.2023 , né l’ordinanza impugnata , per aver appreso dell’esistenza di quest’ultima solo accedendo al portale dei servizi web del RAGIONE_SOCIALE e di averne appreso il contenuto solo a seguito di richiesta fatta da altro difensore.
Non viene contestato che sia il provvedimento di fissazione dell’ adunanza camerale dell’11.10.2023, sia l’ordinanza del 10.1.2024 s ono stati
comunicati dalla Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte al difensore del ricorrente AVV_NOTAIO.
Non ha rilevanza il fatto che l’AVV_NOTAIO, precedente difensore del ricorrente, che ha rinunciato al mandato, secondo quanto esposto dal ricorrente stesso, in epoca successiva alla definizione del giudizio e al deposito dell’ordinanza impugnata, non abbia comunicato l’esito del procedimento al suo assistito; tale irrilevanza permane anche a voler ritenere, come documentato (v. doc. 2 allegato al ricorso), che detta rinuncia, che comunque non risulta essere stata comunicata alla Corte prima dell’udienza camerale, risalga al 30.6.2023, in quanto la rinuncia e la revoca hanno effetto immediato solo nel rapporto interno tra assistito e suo difensore, ma non investono il processo (v. Cass., sez. 6-I, 8 novembre 2017, n. 26249; Cass., sez. 5, 3 febbraio 2022, n. 3312; Cass., sez. lav., 29 settembre 2022, n. 28635; Cass., sez. 5, 19 luglio 2024, n. 19968). Q uand’anche rispondente al vero la riferita circostanza , essa attiene al rapporto professionale tra cliente e professionista, e come tale non può essere invocata a fondamento RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso in esame, che risulta ampiamente tardivo.
2. L ‘art. 391 -bis , comma primo, c.p.c. prevede che ‘la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica zione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento’ ; e sulla base di quel che si è appena rilevato, il ricorso in esame, notificato il 9.3.2025 , a fronte RAGIONE_SOCIALE pubblicazione dell’ordinanza impugnata avvenuta il 10.1.2024, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Le spese del giudizio di cassazione è opportuno che siano compensate, considerata la peculiarità RAGIONE_SOCIALE vicenda.
Va attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dal ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME