Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1460 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 751/19 proposto da:
-) NOME COGNOME , elettivamente domiciliata al proprio indirizzo PEC (EMAIL), difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 10 novembre 2017 n. 26663;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME nel 2001 impugnò per cassazione un provvedimento cautelare adottat o dal Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
Questa Corte dichiarò il ricorso inammissibile con ordinanza 19.6.2012 n. 10044.
Oggetto: revocazione ex art. 391-bis c.p.c. – inammissibilità per tardività
NOME COGNOME impugnò per revocazione la suddetta ordinanza di questa Corte, e il ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza 3.7.2015 n. 13800.
NOME COGNOME impugnò allora per revocazione anche l’ordinanza 13800/15, ed il relativo ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza 10.11.2017 n. 26663.
Col ricorso oggi in esame NOME COGNOME ha impugnato per revocazione anche quest’ultima ordinanza.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso. La COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
L’ordinanza impugnata è stata infatti pubblicata il 10.11.2017, mentre il ricorso è stato notificato il 10.12.2018, e quindi oltre il termine semestrale previsto dall’art. 391 bis , comma primo, c.p.c.
Il Collegio rileva, inoltre, che la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO è inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c., atteso che essa non risulta più iscritta all’Albo dei patrocinanti in Cassazione.
Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dic embre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile