Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4748 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: EMAIL)
-ricorrente-
contro
REGIONE SICILIA -ASSESSORATO RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE E DEI SERVIZI DI PUBBLICA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE MINERARIO RAGIONE_SOCIALE CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso l ‘ ordinanza RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3841/2019 pubblicata l ‘ 8 febbraio 2019
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 28 novembre dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza-ingiunzione n. 5/2012, notificata il 12 settembre 2012, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intimava ad NOME COGNOME, come coobbligato solidale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, comma 1, L. n. 689 del 1981, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pecuniaria di 62.024 euro, nella sua qualità di proprietario di un terreno al cui interno era stata abusivamente esercitata attività di cava, in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 127 del 1980.
Avverso tale ordinanza l ‘A tanasio proponeva opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 davanti al Tribunale di Enna, il quale, con sentenza n. 188/2014 del 24 aprile 2014, accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento sanzionatorio.
A sèguito di gravame esperito dall ‘amministrazione regionale , la decisione era però riformata dalla Corte d ‘Appello di Caltan issetta, che con sentenza n. 26/2016 del 2 febbraio 2016 rigettava la spiegata opposizione.
Avverso tale sentenza l ‘COGNOME proponeva ricorso per cassazione, che veniva respinto da questa Corte con ordinanza n. 3841/2019 pubblicata l ‘8 febbraio 2019.
Con un ulteriore ricorso, notificato il 4 ottobre 2022, lo stesso NOME ha chiesto la revocazione RAGIONE_SOCIALE ‘ordinanza testè citata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 395, nn. 4) e 5) c.p.c., deducendo a sostegno RAGIONE_SOCIALE ‘esperit o rimedio impugnatorio:
-che il provvedimento in discorso si pone in contrasto con l ‘ ordinanza n. 1614/2021 resa da questa stessa Corte il 26 gennaio 2021, con la quale veniva che il contestato illecito amministrativo ex art. 9 L. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 127 del 1980 risultava addebitabile a tale NOME COGNOME, ovvero a un soggetto diverso da quello cui era stato erroneamente imputato (un certo NOME COGNOME, poi prosciolto con sentenza del Tribunale di Catania del 6 febbraio 2012 dal reato di esercizio abusivo di cava a lui ascritto);
-che il venir meno RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione del presunto autore materiale RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita determina l ‘estinzione RAGIONE_SOCIALE‘o bbligazione solidale gravante su esso ricorrente in qualità di proprietario RAGIONE_SOCIALEa cosa servita a commettere la violazione, attesa la natura meramente accessoria RAGIONE_SOCIALEa seconda rispetto alla prima, avente carattere principale;
-che si rende, pertanto, necessaria ;
-che la richiamata ordinanza risulta, inoltre, affetta da errore revocatorio, essendo fondata sulla supposizione di un fatto l ‘a ttribuibilità al sunnominato NOME COGNOME COGNOME contestata infrazione amministrativala cui verità è invece incontrastabilmente esclusa.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Non sono state depositate memorie.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
L ‘istanza di revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenz e e RAGIONE_SOCIALEe ordinanze pronunziate da questa Corte non può essere proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 395 , n. 5), c.p.c., trattandosi di motivo non contemplato dalla disciplina positiva.
Invero, avverso i suddetti provvedimenti l ‘art. 391 -bis c.p.c. ammette l ‘esperi mento di un simile rimedio impugnatorio soltanto ove gli stessi risultino affetti da errore di fatto ex art. 395, n. 4)
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 23355/2023, Cass. n. 31270/2022, Cass. Sez. Un. n. 23833/2015, Cass. Sez. Un. n. 17557/2013).
In tal caso, peraltro, giusta quanto stabilito dall ‘ultimo periodo del comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 391bis c.p.c., l ‘istanza deve essere proposta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
Ora, se è pur vero che nell ‘odierna sede l ‘RAGIONE_SOCIALE anasio ha inteso far valere anche il motivo di revocazione previsto dall ‘art. 395, n. 4) c.p.c., è nondimeno vero che per questa parte l ‘impugnazione si appalesa tardiva, essendo stata introdotta con ricorso notificato il 4 ottobre 2022, quando ormai il termine innanzi indicato era ampiamente decorso, considerato che la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa summenzionata ordinanza n. 3841/2019 risale all ‘ 8 febbraio 2019.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l ‘i stanza non appare, quindi, idonea a superare il preliminare vaglio di ammissibilità.
Non v ‘è luog o a provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa fase processuale.
Stante l’esi to del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente -ancorchè ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, Cass. n. 27867/2019)- l ‘attestazione di cui all’a rt. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), inserito dall’art. 1, co mma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda