Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23815/2022 R.G. proposto da:
LOPINTO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso il proprio studio, difesa da sé medesima
– ricorrente
–
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 22992/2022 depositata il 22/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Questa Corte, con ordinanza n. 22992/2002 pubblicata in data 22 luglio 2022, accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’AVV_NOTAIO avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 25 novembre 2020, cassava il provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva dichiarato la
Corte di Cassazione
– impugnazione
Ud.09/04/2024 CC
compensazione delle spese di lite omettendo qualunque motivazione al riguardo, e rinviava la causa al Tribunale di Roma perché facesse applicazione del principio secondo cui, in materia di spese processuali, la compensazione può essere disposta, al di fuori dell’ipotesi di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso perché questa Corte dichiari la nullità di tale ordinanza e del relativo procedimento prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
3. Il motivo di ricorso proposto, nel denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 70, 380bis , 366, comma 4, 133 -136, 125 e 126 cod. proc. civ., 24 e 111, comma 7, Cost., assume che il giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza impugnata sia stato deciso in totale assenza di contraddittorio fra le parti, poiché tanto le conclusioni del consigliere relatore quanto il decreto di fissazione dell’udienza camerale erano stati notificati soltanto al COGNOME.
Oltre a ciò, l’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in errore nel definire l’AVV_NOTAIO curatore del fallimento, quando invece ella era stata soltanto legale del fallimento ed aveva proposto reclamo quale creditore prededucibile della procedura, e nell’individuazione delle parti fra le quali il tribunale aveva compensato le spese di lite, che erano la reclamante AVV_NOTAIO e il fallimento e non la reclamante e il COGNOME, che non era parte del procedimento.
Per di più, la Corte avrebbe omesso di esaminare l’eccezione sollevata nel controricorso, laddove era stato sottolineato che il COGNOME, interveniente ad adiuvandum nel procedimento di reclamo, non era legittimato ad agire autonomamente dinanzi alla Corte di legittimità.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
4.1 Il motivo di ricorso in esame, nel denunciare la violazione delle norme procedurali sopra indicate, non solo non fa mai menzione degli artt. 391bis e 395 cod. proc. civ., ma, soprattutto, non chiede la revocazione dell’ordinanza impugnata, bensì ‘ l’accoglimento della presente impugnativa dichiarando la nullità sia dell’ordinanza pronunciata che del procedimento relativo al ricorso iscritto al n. 838/2021 del R.g., Sezionale n. 6355/2022, Raccolta generale n. 22992/2022, pubblicata il 22/07/2022, mai comunicata, con ogni altra conseguenza di legge ‘ (pag. 8).
Una simile formulazione del ricorso, attraverso il richiamo vuoi del l’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., vuoi dell’art. 111, comma 7, Cost., esprime l’intenzione della parte di proporre un ricorso -ordinario o straordinario -che è esperibile solo nei confronti di provvedimenti decisori di merito e non nei confronti di provvedimenti di questa Corte.
4.2 Peraltro, quand’anche si volesse valorizzare la qualificazione effettuata nell’ambito della richiesta di sospensione del giudizio di rinvio, là dove si parla di ‘ revocazione proposta ‘ nell’ambito della richiesta di ‘ sospensione del giudizio di rinvio ‘ (pag. 8, ultima riga), occorrerebbe in ogni caso rilevare che il ricorso (oltre a non curarsi dell’attivazione dell’eventuale, successiva, fase rescissoria , sollecitando la decisione sull’originario ricorso) ripercorre l’ordinanza impugnata e critica gli errori asseritamente commessi sotto il profilo tanto della ‘ violazione, non sanabile, del contraddittorio e del diritto di difesa ‘ (pag. 5), a causa della mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis ,
comma 1, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis , e della conseguente impossibilità di depositare una memoria conclusiva, quanto della mancata considerazione del fatto che ‘ l’interveniente volontario, nella qualità, non era legittimato ad agire autonomamente dinanzi alla Suprema Corte ‘ (pag. 8).
Simili deduzioni, all’evidenza, configurano non un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto, rendendo inammissibile in parte qua la revocazione (eventualmente) proposta.
4.3 Rispetto agli ulteriori errori di fatto denunciati occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento (Cass. 8051/2020).
Nel caso di specie non assumono una simile decisività gli errori concernenti il novero delle parti processuali coinvolte dalla compensazione delle spese di lite (in tesi COGNOME e fallimento e non COGNOME e COGNOME) o la veste in cui l’AVV_NOTAIO era intervenuta nel giudizio di merito (quale legale e titolare di un credito prededucibile e non come curatore), in quanto in loro assenza la decisione sul ricorso originario non avrebbe potuto essere diversa, poiché la Corte avrebbe comunque dovuto constatare che la compensazione delle spese di lite era avvenuta in assenza di una motivazione che ne giustificasse l’adozione.
5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 9 aprile 2024.