Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5063/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 20018/2023 depositata il 13/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
-L’avv. NOME COGNOME propone ricorso per revocazione di una decisione di questa Corte. La vicenda da cui è scaturito il ricorso è la seguente.
Egli ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato da RAGIONE_SOCIALE con cui gli si intimava il pagamento di circa 197 mila euro.
Ha ottenuto dal giudice di primo grado un parziale accoglimento, in quanto la somma è stata ridotta a 29 mila euro, sul presupposto che, in parte, quella originariamente ingiunta era stata pagata.
Ma, su appello di RAGIONE_SOCIALE, mandataria della creditrice, la corte di secondo grado ha ricalcolato il credito in circa 52 mila euro.
Dunque, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, ma questa Corte (ordinanza n. 609/ 2023) lo ha dichiarato improcedibile, per via del mancato deposito di valida copia della decisione impugnata.
Ricorre per revocazione di questa sentenza il COGNOME con un motivo e memoria, di cui chiede il rigetto la COGNOME svp, con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
1. -Con l’unico motivo di revocazione si prospetta un errore di fatto, nella ordinanza di questa Corte (n. 609/ 2023), quanto alla valida allegazione della sentenza impugnata.
In sostanza, la decisione precedente ha ritenuto improcedibile il ricorso, poiché, pur avendo il ricorrente depositato copia cartacea della sentenza informatica, che gli era stata notificata via PEC dalla controparte, e, pur avendo attestato che quella copia cartacea è conforme a quella informatica da cui è tratta, tuttavia <>.
Per contro, secondo la decisione qui oggetto di revocazione, la copia della sentenza impugnata, deve contenere indicazioni che invece in quella depositata dal ricorrente mancavano, e precisamente <>.
Il ricorrente contesta questa ratio ritenendola dovuta ad un errore di fatto.
Sostiene, cioè, il ricorrente che, dati tutti gli elementi contenuti nella sentenza e allegati ad essa, era facilmente evincibile quale fosse il periodo di deposito della sentenza stessa e dunque quale dovesse essere il termine per impugnarla per cassazione.
Dunque, la decisione precedente non avrebbe tenuto conto di tali elementi di fatto, in base ai quali, se considerati, avrebbe potuto avere le informazioni necessarie a stabilire la data di deposito della sentenza impugnata, il suo numero identificativo e di conseguenza quale fosse il termine per impugnare (p. 12 -13).
Ossia, dall’insieme dei dati in atti, nessun dubbio poteva esistere quanto alla data di pubblicazione della decisione impugnata, dati di cui la precedente decisione non ha tenuto conto.
Il motivo è inammissibile.
Giova ricordare quali sono i casi di revocazione:<>. (Cass sez. Un. 20013/ 2024).
Qui non si contesta, se non apparentemente, alla Corte di avere erroneamente percepito i fatti di causa, bensì si contesta di non avere interpretato una regola con minore rigore, ossia di non aver considerato che quel dato di fatto, sebbene non direttamente emergente dagli atti, lo era indirettamente; ossia di non aver ritenuto ammissibile che la data di deposito della sentenza, se non direttamente indicata ed attestata, era comunque ricavabile aliunde , e dunque di avere formulato una regola rigorosa sull’accertamento di quel fatto (data di pubblicazione della
sentenza impugnata) che poteva invece essere formulata diversamente.
E’ chiara la ratio del motivo di ricorso: che nessun dubbio poteva aversi, in base agli atti di causa, circa quella data, non già che quella data emergeva espressamente dagli atti.
Ora, si può certamente discutere della opportunità di un principio di diritto cosi curialesco, principio però non introdotto per la prima volta dall’ordinanza oggetto di revocazione, che ha fatto tesoro di alcuni specifici precedenti; si può certamente sostenere che quando è necessario conoscere una data, da cui dipendono effetti giuridici (il termine per impugnare, ad esempio) quella conoscenza, oltre che diretta, può validamente essere indiretta, ossia risultare da elementi altri, da indizi, da atti concludenti; ma questa censura, pur ragionevole, non è tra quelle che possano prospettarsi con il rimedio della revocazione, poiché non prospetta un errore di fatto, bensì una scelta interpretativa ed argomentativa che, per quanto discutibile, non è motivo di revocazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ma le spese possono senz’altro compensarsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 07/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME