Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6456 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23292/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che si rappresenta e difende ed è presso di sé elettivamente domiciliata
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME e COGNOME
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14629/2023 depositata il 25/5/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Cass. sez.3, ord. 25 maggio 2023 n. 14629 ha dichiarato improcedibile ricorso dell’avv. NOME COGNOMEagente in proprio – avverso la sentenza n. 1539/2021, che la ricorrente aveva definito ‘non pubblicata ex art. 133 c.p.c.’, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da lei proposta nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’improcedibilità è stata dichiarata -come la stessa ordinanza rimarca nell’ incipit motivazionale ‘per una pluralità di ragioni’, affiancandole pure, a pagina 5, l’inammissibilità, ancora per più ragioni, la prima delle quali si rinviene l’essersi l’avv. COGNOME costituita personalmente ex articolo 86 c.p.c. nonostante che, ‘per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori’.
L’avv. COGNOME ha presentato ‘REVOCAZIONE Atto INTRODUTTIVO in CORTE DI CASSAZIONE istanze di incostituzionalità’. Gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME non si sono difesi. La ricorrente ha pure in seguito depositato ‘istanze di incostituzionalità’.
Considerato che:
La ricorrente prende le mosse affermando che ‘non risulta oggi cassazionista’; prosegue poi argomentando assai ampiamente ‘sul diritto di agire nel presente giudizio per la tutela dei propri diritti’ e successivamente sulla pretesa erroneità del contenuto dell’ordinanza impugnata.
Sulla stessa linea si è mantenuta nelle successive ‘istanze di incostituzionalità’.
A parte ogni altro profilo – tra cui il fatto che altre ragioni, oltre alla non qualità di cassazionista dell’attuale ricorrente, hanno
condotto al disattendimento del ricorso ex articolo 360 c.p.c. nell’ordinanza qui impugnata -, deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto l’articolo 395 c.p.c. non è uno strumento per impugnare sotto il profilo di pretesa illegittimità costituzionale una pronuncia passata in giudicato di questa Suprema Corte, essendo utilizzabile specificamente ed esclusivamente per le fattispecie da esso indicate, uniche idonee, dunque, in questa sede a incidere in senso impugnatorio sull’antecedente pronuncia.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025
Il Presidente NOME COGNOME