Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27924 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
– FATTISPECIE. .
NOME
Consigliere
NOME
Consigliere
Ud. 04/07/2023 – CC
NOME COGNOME
Consigliere
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
NOME COGNOME
Consigliere rel.
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 23642/2021
promosso da
AVV_NOTAIO , in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 2960/2021, pubblicata l’08/02/ 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2960/2021 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2960 dell’ 08/02/2021), questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 132/2017 che, in sede di reclamo ex art. 26
l.fall., aveva liquidato il compenso professionale spettante alla ricorrente per la causa incardinata nell’interesse della procedura, in quanto ritenuto non correttamente notificato al fallimento.
Avverso tale decisione l’AVV_NOTAIO ha presentato impugnazione per revocazione ai sensi degli artt. 395, comma 1, n. 4, e 391 bis c.p.c., fondato su un unico motivo, riproponendo, poi, le censure originariamente formulate nel ricorso ex art. 111 Cost.
Il fallimento non si è difeso con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva in vista dell’adunanza del 24/11/2022, che veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione degli atti del giudizio di revocazione.
La stessa parte ha, poi, depositato una successiva memoria difensiva del 23/06/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata è stata l’effetto di un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando che, nell’impugnata pronuncia, si legge che la ricorrente non aveva «proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria limitandosi ad affermare, nella memoria del 29 marzo 2019 (e, dunque, a distanza di oltre due anni), che, effettuando nuovamente una visura aggiornata, non risultava modif icata la sede dalla visura camerale eseguita all’epoca della notifica» , mentre, invece, nella memoria datata 20/03/2019, la medesima ricorrente, sollevando essa stessa il problema dell’irregolarità della notifica, non si era limitata ad affermare che dalla visura aggiornata non risultava modificata la sede rispetto a quanto emerso dalla visura eseguita all’epoca della notifica , ma aveva chiesto espressamente che fosse disposta la rinnovazione della notificazione.
Il ricorso è inammissibile per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
2.1. Com’è noto, l ‘errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che porti il giudice ad affermare o a supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (v. da ultimo, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022).
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione dell ‘ allegazione contenuta nella memoria difensiva datata 20/03/2013, depositata dall’AVV_NOTAIO nel corso del giudizio di cassazione, definito con la sentenza oggetto della richiesta di revocazione, la quale, tuttavia, non si presenta come decisiva ai fini della statuizione adottata.
Come dedotto dalla ricorrente, in tale memoria si legge quanto segue: « Avrebbe dovuto porsi la questione della notifica al RAGIONE_SOCIALE che, come da visura in atti, è stata proposta alla sede, ma inspiegabilmente non andata a buon fine. Anche oggi, effettuando nuovamente una visura aggiornata, non risulta modificata la sede all’epoca della notifica. Si chiede quindi sia disposta la rinnovazione della notifica, ove ritenuto, oltre che l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente pronuncia.»
È, pertanto, evidente che la richiesta di adozione dell’ordine di rinnovazione non assume alcun rilievo ai fini del giudizio, e correttamente -nell’ottica della statuizione assunta – non è stata considerata nella sentenza, perché il giudice di legittimità, come sopra riportato, ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto provvedere subito, e spontaneamente, a rinnovare la notificazione, senza attendere che il giudice disponesse la rinnovazione, richiesta dopo più di due anni.
Ogni altra valutazione attiene al giudizio in diritto operato dal giudice, che non è sindacabile in sede di revocazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi il fallimento difeso con controricorso.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile