Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 287 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 56-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
PERNARELLA GIORDANO;
avverso la sentenza n. 39527/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.- NOME COGNOME propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis e 395, primo comma, n.4, c.p.c. avverso la sentenza n.39527/2021 di questa Corte, corredato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso. NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
2.- il ricorso concerne la sentenza di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, decidendo sul reclamo ex art.2192 c.c. proposto da RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, pronunciandosi sulle spese del giudizio sulla base della regola della soccombenza virtuale, aveva condannato la reclamante al pagamento delle spese in favore della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME.
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile «riguardando le doglianze con lo stesso introdotte non già direttamente ed esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di reclamo ex art.2192 cod.civ. quanto piuttosto il merito della controversia.» (fol. 5 della sent. impugnata), sulla considerazione che le censure riguardavano il capo principale della decisione, quello relativo alla valutazione
della soccombenza virtuale, solo indirettamente attingendo la conseguente statuizione sulle spese.
3.Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che la decisione sarebbe viziata dalla erronea supposizione della inesistenza del motivo diretto alla impugnazione del capo relativo alla condanna alle spese resa dal Giudice del reclamo e, ripercorrendo i motivi proposti nel precedente giudizio per cassazione, rimarca, per quanto interessa, che il secondo motivo concerneva la dedotta violazione degli artt. 741 e 91 c.p.c. in tema di soccombenza virtuale e di condanna alle spese, il terzo la violazione dell’art.100 c.p.c. in tema di interesse ad agire ed il quarto la dedotta nullità della condanna alle spese in favore di COGNOME, la cui costituzione -a suo dire -avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale per carenza dei poteri di rappresentanza per le ragioni di merito già esposte al primo motivo con conseguente condanna a carico del COGNOME delle spese.
4.- Il ricorso è inammissibile.
5.- Innanzi tutto, va escluso che possa ipotizzarsi alcuna contraddizione -a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente – tra la proposta formulata dal relatore della Sesta Sezione Civile della Cassazione e la sentenza oggetto di impugnazione emessa dalla Corte di legittimità, attesa la intrinseca ed ontologica differenza tra la ‘proposta’ formulata dal relatore designato, che ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso e la ‘ordinanza’ o la ‘sentenza’ che consegue alla deliberazione collegiale ed ha uno specifico contenuto decisorio (Cass. Sez. U. n. 8999/2009; Cass. n. 27305/2021).
Ric. 2022 n. 00056 sez. M1 – ud. 18-10-2022
-3-
6.Di poi, va rilevata l’inammissibilità del motivo , come illustrato anche con la successiva memoria.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte abbia preso in esame tutti i motivi di ricorso ed abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni, a parere del ricorrente, trascurate (cfr. Cass. n. 19510/2017; Cass. n. 25560/2016).
Nel caso di specie, risulta evidente che la decisione, sviluppata attraverso l’esame congiunto dei motivi si fonda sulla valorizzazione delle inammissibili ragioni di merito svolte in ordine alla ravvisata soccombenza virtuale (e cioè al merito della vicenda), le uniche poste a fondamento della richiesta di riforma della statuizione sulle spese, di modo che non solo non si evince alcun errore percettivo o la pretermissione di motivi, ma la costruzione logico giuridica seguita nella sentenza impugnata rende evidente le ragioni di assorbimento delle specifiche questioni relative alle spese, per il loro carattere indiretto, mediato e conseguenziale rispetto all ‘eventuale accoglimento delle -inammissibili – censure riguardanti la soccombenza virtuale.
Di contro, avrebbero potuto essere esaminate in sede di legittimità questioni proprie, direttamente afferenti alle spese di lite liquidate -ad es. relative all’ammontare del compenso in relazione al valore della causa, alla commisurazione dello stesso rispetto alla difficoltà della causa ed all’attività svolta dal
procuratore, etc. -questioni che, però, non risultano prospettate nel caso in esame.
7.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Disattesa la richiesta della controricorrente di condanna della ricorrente ex art.96, primo comma, cod.proc.civ., non ravvisandosi gli estremi della temerarietà della lite, le spese seguono la soccombenza, in favore della costituita RAGIONE_SOCIALE, nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3,000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi e spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, disattesa l’istanza ex art.96 cod.proc.civ. ;
Dà att o, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2022.