Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5400 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5400 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13611/2025 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
(C.F. CODICE_FISCALE), dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME COGNOME CESARE VENTO
– intimati – per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 10546 del 22/4/2025 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 10546 del 22/4/2025, che, nel giudizio di legittimità rubricato al n. 7892/2022 R.G., aveva così statuito: «rigetta il ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale . Compensa tra i ricorrenti – principale e incidentale – le spese del giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti -principale e incidentale- e il controricorrente NOME. Condanna il ricorrente incidentale COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente COGNOME.»;
-ad avviso del ricorrente, integra un errore di fatto («una mera svista») la «reciproca soccombenza» tra COGNOME e COGNOME, menzionata nell’ordinanza impugnata e posta a fondamento della compensazione delle spese processuali tra le predette parti;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-non svolgevano difese in questo giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-in riferimento alla revocazione ex art. 391bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) – e vanno
qui ribadite le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa;
-ciò premesso, il motivo di revocazione qui dedotto è evidentemente inammissibile, perché -anche a voler ipotizzare un’erronea valutazione riguardo alla soccombenza delle parti -la stessa non potrebbe essere considerata alla stregua di errore di fatto ric onducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolverebbe, al più, in un errore di giudizio e non già in un errore revocatorio (in esatti termini, Cass. Sez. 3, 30/03/2023, n. 8981, Rv. 667232-01: «In tema di liquidazione delle spese processuali, l’applicazione del principio di soccombenza postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non
già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.»; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 10/04/2024, n. 9669);
-in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME