Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5045 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 20715/2024 proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI DIFESA COGNOMEE PRODUZIONI INTENSIVE DELA PROVINCIA DI FOGGIA;
– intimato – avverso l’ordinanza n. 21859/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 2/8/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con ordinanza resa in data 2/8/2024, la Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal
RAGIONE_SOCIALE, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da NOME COGNOME nel quadro del procedimento esecutivo promosso dal consorzio opposto nei confronti del COGNOME;
a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la Corte di cassazione, evidenziata preliminarmente l’ammissibilità del ricorso incidentale del consorzio, ne ha riconosciuto la fondatezza, avendo rilevato l’effettiva tardività RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal COGNOME, siccome inosservante del termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.;
avverso l’indicata ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, NOME COGNOME propone ricorso per revocazione espressamente qualificandolo ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c.;
la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che ,
con il primo motivo di ricorso per revocazione, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata in quanto « fondata su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti di causa di cui erroneamente è stata supposta l’esistenza (proposizione di un ricorso incidentale per la declaratoria di illegittimità e annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezione di inammissibilità e intempestività del ricorso ex art. 617 c.p.c.). Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c. »;
il motivo è inammissibile;
osserva in primo luogo il Collegio come, attraverso la proposizione RAGIONE_SOCIALE censura in esame, il ricorrente, lungi dall’individuare il ricorso di alcun errore di fatto asseritamente imputabile al provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione impugnato in questa sede, risulta aver denunciato esclusivamente (eventuali) errori di diritto;
in particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, l’errore RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sarebbe nella specie consistito nell’intendere erroneamente il contenuto del ricorso incidentale (anche attraverso l’erronea percezione dei contenuti del controricorso al ricorso incidentale e alle successive memorie del ricorrente principale), così come proposto dal ricorrente incidentale, non decidendo su di esso o decidendo (asseritamente) extra petita , ossia oltre i contenuti del ricorso incidentale stesso;
così prospettato, tuttavia, il tema in non altro non consisterebbe se non nella descrizione dell’errore di diritto eventualmente commesso dal giudice di legittimità, consistente nella violazione dell’art. 112 c.p.c., e giammai un errore di fatto consistito nell’errata percezione del contenuto del motivo di ricorso incidentale;
varrà in ogni caso rilevare, al riguardo, come il giudice di legittimità abbia correttamente inteso il contenuto del ricorso incidentale (né risulta alcuna erronea percezione del controricorso al ricorso incidentale depositato dal ricorrente principale, di cui la Corte di cassazione ha puntualmente riproAVV_NOTAIOo i rilievi: v. pagg. 1011 dell’ordinanza impugnata), avendo la Corte riproposto con esattezza i contenuti del motivo d’impugnazione proposto (ossia la contestata ‘ omessa pronuncia ‘ sull’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi) esponendo di seguito le ragioni RAGIONE_SOCIALE sua fondatezza (sia pure riferendosi, non all’omissione di pronuncia, ma alla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi);
mette peraltro conto di considerare come – al di là del dato costituito dalla diretta evocazione, nella stessa intestazione del ricorso incidentale (cfr. pagg. 1213), degli artt. 617 e 276, co. 2, c.p.c., oltre all’art. 112 c.p.c. -l’intera illustrazione del ricorso incidentale non si limitò affatto ad argomentare sul tema dell’omesso pronuncia, estendendo piuttosto la
propria articolazione critica in relazione a tutte le censure corrispondenti ai paradigmi normativi evocati;
da qui l’insussistenza di alcun error in iure addebitabile al giudice a quo, al di là dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE relativa denuncia in questa sede;
con il secondo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per « omessa considerazione e disamina dell’eccezione alla censura ex art. 360, comma, 1, n. 4), c.p.c. del ricorso incidentale, contenuta nel controricorso a ricorso incidentale quale motivo di rigetto del medesimo ex artt. 366, comma 1, n. 4), e 370, comma 2, c.p.c. e illustrata nella memoria ex art. 378 c.p.c. Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c. »;
in particolare, secondo il ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, per non essersi la stessa avveduta (anche trascurando i contenuti del controricorso al ricorso incidentale e alle successive memorie del ricorrente principale) che il ricorso incidentale proposto dal consorzio avversario, lungi dal censurare il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, RAGIONE_SOCIALE tardività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dallo stesso COGNOME, si era limitato a denunciare la nullità del provvedimento di merito per omessa trattazione e decisione RAGIONE_SOCIALE preliminare eccezione di inammissibilità dell’opposizione del COGNOME;
ciò posto, la Corte di legittimità, non percependo con esattezza il contenuto del ricorso incidentale, avrebbe preliminarmente supposto l’esistenza di un’implicita decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità avanzata dal consorzio nei confronti dell’opposizione agli atti esecutivi del Di COGNOME, provvedendo successivamente a correggerla nel merito, così trascurando e omettendo di leggere l’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALE censura avanzata dal consorzio, con il ricorso incidentale, nei confronti RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata;
da qui la decisività dell’errore di fatto revocatorio consistito nell’errata percezione del contenuto del ricorso incidentale proposto dal consorzio (e dei contenuti del controricorso al ricorso incidentale depositato dal ricorrente principale), la cui esatta comprensione ne avrebbe rivelato l’evidente infondatezza, avendo il consorzio censurato una pretesa omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, che il giudice di merito aveva viceversa deciso implicitamente, rigettandola;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come l’affermazione dell’odierno ricorrente – volta a rivendicare (con un iniziale evocazione di Cass., Sez. Un., n. 31032 del 2019) la deducibilità, ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., dell’omessa pronuncia su taluni motivi del controricorso -risulta (alla luce del tenore RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata) del tutto pretestuosa, dovendo rilevarsi l’avvenuta adeguata considerazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità, attraverso la propria motivazione, di quanto il ricorrente aveva deAVV_NOTAIOo nel proprio controricorso al ricorso incidentale;
e tanto, a tacere RAGIONE_SOCIALE radicale infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza proposta in questa sede dal ricorrente, quanto all’ipotetica insufficienza RAGIONE_SOCIALE valutazioni poste fondamento RAGIONE_SOCIALE tesi del controricorso, come ictu oculi rilevabile dalla piana lettura RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento di legittimità impugnato in questa sede;
con il terzo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per « omesso esame di un motivo di ricorso principale. Censura in relazione agli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c. »;
in particolare, si duole il ricorrente dell’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte di legittimità, non essendosi quest’ultima avveduta del motivo del ricorso principale concernente la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio operata dal giudice di merito;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come -fermo il carattere assorbente dell’avvenuta denuncia, da parte dell’odierno ricorrente, di un preteso errore di diritto in punto di assorbimento -varrà richiamare, al fine di smentire quanto asserito dall’odierno istante, quanto espressamente disposto dall’art. 336, primo comma, c.p.c., in forza del quale, una volta cassata la sentenza in accoglimento del ricorso incidentale, la statuizione sulle spese RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con il ricorso principale ebbe a venir meno, sì come parte dipendente dalla sentenza cassata (tanto che la stessa corte di legittimità, decidendo nel merito, ha deciso ex novo sulla regolazione di dette spese);
da qui l’evidente irrilevanza del preteso omesso esame o dell’omessa pronuncia (a loro volta integranti -sebbene solo nella oggettiva prospettazione di parte ricorrente – veri e proprie ipotesi di errores in iure qui non denunciabili) inammissibilmente imputate alla decisione impugnata in questa sede;
sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 ;
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME