Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2666 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2666 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
Oggetto: Revocazione ex art. 391 bis c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 22272NUMERO_DOCUMENTO2023 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO. GERMANA, rappresentata da sé medesima ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in TriesteINDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-controricorrente – p er la revocazione ex art. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. dell’ordinanza di questa Corte n. 23410/23 pubblicata il 1/8/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20333/2011, in parziale accoglimento dell’opposizione di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE), revocò il decreto ingiuntivo n. 20853/2010 ottenuto dall’AVV_NOTAIO per l’importo di Euro 68.807,14, corrispondente alla differenza tra la misura dei compensi professionali per n. 14 incarichi conferiti alla stessa, asseritamente spettante sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffe forensi, e gli importi a lei liquidati dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE in applicazione dell’apposita convenzione stipulata in data 23/10/2006. Il Tribunale ritenne, infatti, valida la suddetta convenzione, ma ne individuò la scadenza alla data del 31/12/2007, sicché, in parziale accoglimento della domanda dell’AVV_NOTAIO, condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, dei minori importi calcolati sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffe forensi per le prestazioni da lei espletate dopo la suddetta scadenza della convenzione.
Con sentenza n. 56/2018, la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello dell’AVV_NOTAIO, confermando la validità della convenzione ed escludendo il carattere usurario dell’accordo e la contrarietà a dignità della misura del compenso.
Il giudizio di legittimità, instaurato dall’AVV_NOTAIO, nel quale resistette l’RAGIONE_SOCIALE, si è concluso con l’ordinanza n. 23410/2923, pubblicata il 1/8/2023, con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite. Per quanto qui ancora rileva, il Collegio di legittimità ha respinto l ‘eccezione preliminare della ricorrente con cui si faceva valere l’ inammissibilità del controricorso per difetto di ius postulandi , perché -a dire della ricorrente – la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto essere assunta soltanto da un AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non da un AVV_NOTAIO del libero Foro in quanto la materia trattata col ricorso per Cassazione non riguardava l’attività di riscossione ai sensi dei paragrafi 3.4.1 e 3.5 del Protocollo d’intesa tra AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. L’eccezione è stata invece rigettata dalla Corte in base al rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse tempestivamente
depositato in via telematica copia in formato digitale .Pdf di uno scambio di mail, intervenuto in data anteriore alla notifica del controricorso, da cui era possibile desumere che l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, informata della notifica del ricorso per Cassazione, aveva reputato più opportuno derogare al patrocinio della stessa, con conferimento dell’incarico di difesa a un AVV_NOTAIO del libero Foro.
Avverso quest’ordinanza propone ricorso per revocazione l’AVV_NOTAIO, a cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, subentrata dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che:
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta
del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U, 10/04/2024, n. 9611). Pertanto, il consigliere autore della proposta non è incompatibile nel Collegio decidente.
Ciò chiarito e passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo si lamenta la sussistenza di errori di fatto a) sull’avvocato costituito con controricorso; b) sulla reputata tempestività della documentazione depositata il 28/4/2023 in pdf dall’AVV_NOTAIO ; c) sulla sussistenza dell’autorizzazione di qualsiasi avvocato o dell’AVV_NOTAIO da parte dell’avvocato d ello RAGIONE_SOCIALE COGNOME, errori questi di immediata percepibilità e rilevabilità, che avevano determinato una distorta percezione della realtà processuale, comportando la declaratoria di ammissibilità della costituzione dell’intimato e la condanna alle spese della ricorrente in seguito al rigetto del ricorso, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
Secondo la ricorrente, questa Corte avrebbe ignorato che si fossero succeduti due distinti difensori dell’intimata RAGIONE_SOCIALE, il primo, l’AVV_NOTAIO COGNOME, poi revocato, che non aveva dimostrato di essere stato all’uopo autorizzato dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, benché la questione fosse riservata per materia e grado a quest’ultima, e il secondo, l’AVV_NOTAIO, che, costituendosi con atto di costituzione di nuovo difensore e memoria illustrativa, aveva depositato tardivamente un pdf contenente lo scambio di mail tra il responsabile del contenzioso AVV_NOTAIO, non cassazionista, e il vice AVV_NOTAIO, avente contenuto diverso da quello riportato nell’ordinanza.
Questo documento non soltanto era stato depositato in spregio al termine perentorio di 15 giorni prima dell’udienza sancito dall’art. 372 c.p.c. nuova formulazione (ossia in data 28/4/2023, a fronte di un’udienza fissata per il
10/5/2023), ma non autorizzava neppure la nomina di un qualsiasi avvocato del libero Foro, bensì soltanto RAGIONE_SOCIALE studio che aveva seguito le cause nei precedenti gradi del giudizio, ossia l’AVV_NOTAIO, ormai revocato, e non l’AVV_NOTAIO.
Pertanto. contenendo l’ordinanza errori revocatori, allorché richiamava alla pa g. 2 la mail del 25/6/2021 con cui l’AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato l’opportunità di derogare al proprio patrocinio e alla p ag. 7 l’asserita tempestiva produzione, da parte dell’AVV_NOTAIO, della comunicazione dell’AVV_NOTAIO del 27/8/2018, benché detta documentazione recasse una data e un contenuto affatto diversi, l’ordinanza andava revocata e, con essa, anche la condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone, infatti, l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (sul punto Cass., Sez. 6-2, 10/06/2021, n. 16439, che ha escluso il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso fosse stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).
L’errore, in sostanza, oltre a dover essere essenziale e decisivo, non deve ricadere su un punto controverso, né su questioni di diritto, né sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze anche processuali, essendo tali aspetti proponibili soltanto contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, tenuto, altresì, conto di quanto affermato dalla giurisprudenza europea e da quella costituzionale, che riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. 2, 19/5/2023, n. 13810; Cass., Sez. U, 11/4/2018, n. 8984).
Con specifico riguardo, poi, all’errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) e incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, atteso che, se incidesse sulla sentenza impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (Cass., Sez. 3, 14/02/2006, n. 3190). In questo caso, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., Sez. U, n. 26022/08; n. 14928/18; Cass., Sez. 1, 2/2/2024, n. 3059, secondo cui non è viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio
abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito RAGIONE_SOCIALE questioni e a valutazioni di diritto, e segnatamente all’asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, che rendono inammissibile il ricorso per revocazione).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha preso espressa posizione sull’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di ius postulandi , sollevata dalla ricorrente nella propria memoria, partendo da quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 19/11/2019, n. 30008, secondo cui, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al Giudice di pace, si avvale di Avvocati del libero Foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. dalla legge n. 225 del 2016 – nei casi in cui, pure riservati convenzionalmente all’AVV_NOTAIO erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, per poi affermare che, nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE aveva tempestivamente depositato, in via telematica, copia in formato digitale .pdf di uno scambio di mail intervenuto in data anteriore alla notifica del controricorso, da cui era possibile desumere che l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, informata della notifica del ricorso per Cassazione dell’AVV_NOTAIO e della necessità di costituirsi, aveva risposto, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che fosse opportuna la deroga al patrocinio dell’AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE e il conferimento dell’incarico di difesa a un AVV_NOTAIO del libero Foro, sicché andavano esclusi vizi della procura.
A fronte di una siffatta argomentazione, nella quale viene data rilevanza alla preesistenza della risposta dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla
notifica del controricorso, le questioni sollevate in ordine alla tardività del deposito del relativo documento informatico, pure evidenziata dalla ricorrente, e RAGIONE_SOCIALE ragioni della deroga al ricorso al patrocinio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si rivelano prive di decisività, oltreché finalizzate a lamentare, nella sostanza, un errore di diritto (sull’applicazione del nuovo art. 372 cpc) e un errore di valutazione di documenti, più che di fatto.
Com’è noto, l’art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10dicembre 2016, n. 225, ha disposto l’estinzione ope legis RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE, cancellate d’ufficio dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese, con effetto dal 10 luglio 2017, al contempo prevedendo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato «RAGIONE_SOCIALE», ente strumentale della stessa RAGIONE_SOCIALE, il quale, secondo l’impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE estinte società del RAGIONE_SOCIALE, assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973. Per quanto qui in particolare interessa, l’art. 1, comma 8, d.l. cit. stabilisce che «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 43 T.U. RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al Tribunale e al Giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima
o aventi notevoli riflessi economici, l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. …».
Al riguardo, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 30008/2019, non si sono limitate ad affermare quanto correttamente richiamato nell’ordinanza impugnata, ossia che l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’AVV_NOTAIO erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Esse hanno, altresì, chiarito che, quando la scelta tra il patrocinio dell’AVV_NOTAIO erariale e quello di un AVV_NOTAIO del libero Foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
La questione che ha formato oggetto dell’ordinanza impugnata per revocazione rientra nell’ipotesi descritta dalle citate Sezioni Unite sotto la lett. a), ossia quella che riserva il patrocinio all’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo Convenzione, come risulta dal Protocollo d’intesa del 22 giugno
2017, intervenuto tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.l. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016, la quale consente l’affidamento del patrocinio a un libero professionista abilitato, ove ricorra uno dei seguenti alternativi presupposti: a) adozione di apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933; b) allegazione e dimostrazione che l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ovviamente, in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità il disposto dell’art. 182 c.p.c.) abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio; c) sussistenza di un possibile conflitto d’interessi. In queste due ultime situazioni, l’RAGIONE_SOCIALE è, tra l’altro, esentata dall’adottare una delibera ex art. 43, comma 4, r.d. cit..
Nel caso in cui la scelta tra il patrocinio dell’AVV_NOTAIO erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dall’indisponibilità dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (vedi sul punto le citate Sezioni Unite n. 30008 del 2019, par. 26, lett. a, ma anche Cass., Sez. 3, 22/12/2021, n. 41205).
Nella specie, questa Corte, non soltanto ha preso posizione su un punto controverso oggetto della decisione emergente dalla specifica eccezione sollevata dalla ricorrente in sé sufficiente a rendere inammissibile il ricorso per revocazione (ricorrendo una siffatta ipotesi quando su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: tra le tante Cass., Sez. 2, 29/10/2024, n. 27897), ma lo ha fatto attraverso un percorso valutativo RAGIONE_SOCIALE emergenze in atti, ossia
l’anteriorità della risposta dell’AVV_NOTAIO allegata dal secondo difensore, senza che rilevi né il fatto che il primo difensore non vi avesse fatto cenno, essendo la questione stata allegata nella memoria di costituzione del secondo difensore e prima dell’udienza, né che la produzione del relativo documento sia o meno tardiva, essendo sufficiente la sua mera allegazione, né le ragioni che hanno condotto l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a declinare il proprio patrocinio, essendo sufficiente in sé quest’ultima circostanza, con la conseguenza che i rilievi critici sollevati con la censura non soltanto attengono a questioni di diritto e a valutazioni, ma peccano anche di decisività.
Consegue da quanto detto l’inammissibilità della censura.
Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., devono essere applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € . 3.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € . 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 3.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME