Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5405 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5405 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19751/2025 R.G. proposto da
NOME COGNOME, anche quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – per la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria del ricorrente;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, anche quale titolare dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., avverso l ‘ ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025;
-quest ‘ ultima pronuncia aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall ‘ odierno ricorrente avverso l ‘ ordinanza di questa Corte n. 16575 del 12/6/2023;
-l ‘ intimato NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c. e, irritualmente, trasmetteva ulteriore documentazione via mail alla Cancelleria;
CONSIDERATO CHE
-l ‘ art. 403 c.p.c. stabilisce che «Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d ‘ impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione»;
-in base a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito: «Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l ‘ art. 403 c.p.c. consente l ‘ impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all ‘ art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione.» (Cass. Sez. 6, 10/06/2021, n. 16449, Rv. 661963-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019, Rv. 641662-01);
-in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;
-non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio dell ‘ intimato;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME