Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28714 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28714 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13253 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
AVV_NOTAIO costituito personalmente in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la revocazione RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza n. 34915/2021 emessa da questa Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 17 novembre 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME chiede la revocazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 349 15/2021 emessa da questa Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
Oggetto:
REVOCAZIONE PRONUNCIA CORTE DI CASSAZIONE (ART. 391 BIS C.P.C.)
Ad. 26/09/2023 C.C.
R.G. n. 13253/2022
Rep.
2865/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, depositata in data 26 novembre 2019.
Non ha svolto attività difensiva l’ intimato.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c., essendo stati rilevati profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso, la ricorrente ha avanzato istanza di decisione.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, va integramente condiviso quanto osservato nella proposta di definizione anticipata formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c., con riguardo ai profili di inammissibilità formale e sostanziale del ricorso.
Ed infatti:
-i vizi revocatori deAVV_NOTAIOi non rientrano nel paradigma RAGIONE_SOCIALEa disposizione invocata, di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.: per un verso, si tratta di (pretesi) errori di fatto certamente non connotati dal carattere RAGIONE_SOCIALEa decisività, come, in particolare, è a dirsi per quanto riguarda la deAVV_NOTAIOa erronea indicazione in ordine al mancato deposito di memorie difensive in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale e la deAVV_NOTAIOa erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEa natura giurisprudenziale anziché normativa dei principi di diritto privi di attinenza con il caso concreto enunciati nel ricorso (peraltro dichiarato inammissibile per difetto di idonea esposizione dei fatti, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché per essere in realtà inammissibile già l’appello avanzato
dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c.); per altro verso, si tratta in realtà di contestazioni in diritto sulla corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda espressamente operata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza revocanda, di certo non consentite nella presente sede;
-inoltre, va evidenziato che il ricorso per revocazione contiene i medesimi vizi e le medesime lacune espositive, sul piano RAGIONE_SOCIALEa completezza, RAGIONE_SOCIALEa chiarezza e RAGIONE_SOCIALEa sinteticità, che hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso per cassazione avanzato dalla ricorrente COGNOME.
A tali profili di inammissibilità può, altresì, aggiungersi -ad abundantiam -il rilievo che il ricorso risulta proposto dall’AVV_NOTAIO, costituita personalmente in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c. , la quale, però, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504 -01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594 -01; specificamente, con riguardo alla medesima ricorrente: cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/2023).
In particolare, risulta che l’odierna ricorrente, che si difende personalmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., è stata cancellata dall’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con delibera del 21 gennaio 2022, con decorrenza dal 22 dicembre 2021 e, quindi, in data antecedente alla
proposizione del presente ricorso per revocazione (che è datato ‘ maggio 2022 ‘ e risulta notificato in data 17 maggio 2022).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva
Sussistono, peraltro, i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, nella presente sede, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c.: tale statuizione risulta, infatti, espressamente prevista dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023) ed essa deve, di conseguenza ritenersi, quanto meno in tale specifica ipotesi, applicabile anche in mancanza di una pronuncia sulle spese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c..
La Corte stima equo fissare in € 5.000,00 (cinquemila/00) la sanzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c., atteso il carattere manifesto dei plurimi profili di inammissibilità del ricorso. Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna, la ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c. .
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-