Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18977 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30285/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE TORINO DI SANGRO; MEMMO CONCETTA
-intimati- avverso ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 14105/2017 depositata il 07/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con l’ordinanza del 24 maggio 2027, n. 14105, depositata il 7 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato i due ricorrenti (COGNOME NOME e COGNOME) al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE Torino di Sangro;
ricorre in cassazione COGNOME NOME , ai sensi dell’art. 391 -bis , cod. proc. civ., con tre motivi di ricorso (1- erronea denominazione di ordinanza del provvedimento della Cassazione, invece avrebbe dovuto emettersi sentenza, con la firma dell’estensore; 2 – assoluto difetto di motivazione dell’ordinanza della Cassazione che si impugna per revocazione; 3- difetto di autosufficienza della motivazione della decisione impugnata per revocazione ed omesso esame della memoria presentata dal ricorrente;
gli intimati non si sono costituiti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso risulta inammissibile in quanto prospetta errori di giudizio e non di fatto. Con i tre motivi di ricorso, che si analizzano congiuntamente, il ricorrente prospetta errori della Corte di Cassazione relativamente alla sua forma (ordinanza e non sentenza; e alla mancanza di firma dell’estensore ), alla completezza della motivazione e alla omessa analisi di una memoria del giudizio di cassazione (inoltre, prospetta errori di giudizio sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese e sulla individuazione RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio).
Non risulta possibile la revocazione di una decisione della Corte di Cassazione per la quale si deducano (come nel caso in giudizio) errori che attengono alla valutazione di atti sottoposti all’esame della Corte, in quanto si denuncia, in tal modo, un errore di giudizio e non di fatto: «Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore
che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l’errore prospettato consisteva nell’omesso rilievo ab actis di un vincolo da giudicato esterno) – atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza – poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023, Rv. 666999 – 01).
Del tutto estranea al giudizio revocatorio la qualificazione della decisione (ordinanza o sentenza). Comunque, alla Camera di consiglio consegue la pronuncia di una ordinanza sottoscritta dal solo Presidente (vedi art. 134, cod. proc. civ.).
Del resto, «È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per pretesa erronea qualificazione giuridica del provvedimento impugnato come sentenza, piuttosto che come ordinanza, trattandosi non già di errore percettivo bensì di valutazione in diritto» (Sez. L., Sentenza n. 23608 del 28/09/2018, Rv. 650625 – 01).
Con il secondo motivo si prospetta una assenza della motivazione dell’ordinanza impugnata , quale motivo di revocazione della decisione della Corte.
Il vizio della motivazione non è ammesso in sede di ricorso per revocazione, infatti per l’art. 391 -bis, cod. proc. civ. la decisione della Corte di Cassazione può revocarsi se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.).
Il vizio di motivazione (che non si configura anche quale errore di fatto) non può formare oggetto di ricorso in Cassazione per revocazione, in quanto si configurerebbe un errore di giudizio e non di fatto: «L’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Sez. U – , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 -01; vedi anche Sez. 3 – , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023, Rv. 667818 – 01).
Il ricorrente richiede, con il secondo e anche con il terzo motivo di ricorso, una rivalutazione totale del giudizio di Cassazione, non consentita; prospetta solo errori di giudizio; richiede, quindi, un nuovo giudizio con l’impugnazione della decisione della Corte Suprema; provvedimento non impugnabile (tranne per le tassative ipotesi di revocazione).
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta errori della decisione della Cassazione e, particolarmente, l’omesso esame della memoria. Nell’ordinanza impugnata espressamente si cita la memoria del ricorrente e, conseguentemente, la stessa risulta valutata dalla decisione. Sulla querela di falso la decisione impugnata
compie un’analisi in diritto e la ritiene non proponibile nel giudizio di legittimità («La richiesta di presentazione di querela di falso è inammissibile. La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento della Corte di Cassazione -il ricorso, il controric orso e l’atto sentenza -o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito»); la Corte di Cassazione ha deciso la questione e la decisione non risulta sindacabile in questa sede, trattandosi, appunto, di un giudizio.
Il ricorso ritiene non analizzate dalla Cassazione pubblicazioni dottrinarie e giurisprudenziali in materia, ma questo non può essere, decisamente, motivo di revocazione.
Prospetta, poi, un errore della decisione per la condanna alle spese di NOME (in solido con l’attuale ricorrente), che non era stata parte del giudizio precedente in Cassazione. Comunque, il ricorrente non ha interesse a far valere un errore che sarebbe stato commesso in disfavore di un altro soggetto.
Tuttavia, il ricorso in Cassazione che ha comportato la pronuncia oggi impugnata è intestato nel seguente modo: «Ricorso per Cassazione per: COGNOME NOME in proprio e nell’interesse di e COGNOME NOME». Evidentemente la Corte ha interpretato il ricorso come proposto da entrambi, in relazione alla congiunzione e, presente nel ricorso.
Per la decisione sulle spese del giudizio di appello la Cassazione con l’ordinanza oggi impugnata ha deciso che le stesse potevano liquidarsi solo con la domanda, senza una nota spese. Si tratta di un giudizio non sindacabile in sede di revocazione.
5 . L’assenza degli intimati esclude la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.