Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36416 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36416 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto
ORDINANZA
sul ricorso nr.11008/2017 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AVV_NOTAIO
NOME
Presidente –
Revocatoria fallimentare ex art 67 comma 1 nr. 2 l fall.
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.23/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N.11008/2017
AVV_NOTAIO
NOME
– .rel. AVV_NOTAIO – COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna nr. 1932/2016 depositata in data 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 La Corte d’ appello di Bologna, con sentenza del 27.10.2016, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che, in accoglimento della domanda ex art. 67 comma 1° nr. 2 l.fall. proposta dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti dell’appellante , aveva dichiarato l’inefficacia verso la massa dell’atto col quale la società poi fallita gli aveva ceduto il credito di € 200.000 da essa vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
1.1 La corte del merito, ha in primo luogo rilevato che la cessione, intervenuta nell’anno anteriore al fallimento di RAGIONE_SOCIALE, costituiva mezzo anomalo di pagamento del maggior credito restitutorio vantato da COGNOME verso la società, per averle versato acconti sul prezzo di appartamenti promessigli in vendita con preliminari poi sciolti consensualmente; ha quindi escluso che l’appellante ave sse assolto all’onere d i provare la propria inscientia decoctionis .
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Il primo motivo denuncia ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 c.c . ‘ . La corte felsinea, a dire del ricorrente, non avrebbe tenuto conto dei plurimi elementi presuntivi, precisi e concordanti, allegati nell’atto di appello a prova della sua inscientia
decoctionis (lo scioglimento del preliminare dovuto al venir meno del suo interesse all’acquisto; la lontananza fra il Comune in cui risiede e quello in cui aveva sede la società fallita; l’aver egli appreso dell’intervenuta ‘risoluzione consensuale’ del contratto d’appalto stipulato fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in bonis senza però conoscerne le ragioni e solo dopo aver manifestato la propria volontà di sciogliersi dal preliminare; il notevole ammontare -pari ad oltre 1.270.000- del credito complessivamente vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della debitrice ceduta; il periodo di tempo, di quasi un anno, intercorso fra la cessione e la dichiarazione di fallimento).
1.2 Il motivo è inammissibile , perché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, mira in realtà a una rivisitazione in fatto, prospettando una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la corte territoriale, insindacabile nella presente sede di legittimità.
E’ appena il caso di aggiungere che il motivo, ove più correttamente qualificato in via esclusiva sotto il profilo del vizio di motivazione, risulterebbe inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 ter u. comma c.p.c., che, in caso di cd. ‘doppia conforme’ esclude che il ricorso per cassazione possa essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.
Col secondo motivo , che denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso la sua richiesta di ammissione della prova testimoniale con una motivazione generica..
2.1 La censura è affetta da plurimi profili di inammissibilità, il primo dei quali risiede nel suo assoluto difetto di specificità, atteso che i capitoli di prova articolati non risultano riportati nel corpo del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre