SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9142 2025 – N. R.G. 00035516 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
RE A ITALIANA I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dott.ssa NOME COGNOME all’udienza del 22.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35516 R.A.C.C. dell’anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale COGNOME in SoraINDIRIZZO INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Intrametropolitana Roma dell’ , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura generale alle liti Notaio in Fiumicino del 22.3.2024 Rep. n.37875
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 2.10.2024 ed iscritto a ruolo il 7.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva che: la ricorrente, inoccupata, a far data dal 01 dicembre 2014 è titolare della prestazione pensionistica di INVCIV n. ; con nota del 04.07.2024 l’ comunicava alla ricorrente l’ indebito pari ad euro 27.685,63, motivato da variazione cessazione indennizzo, ove si legga a pag. 3 che alla ricorrente è stata soppressa la prestazione da giugno 2017.
Esposte alcune considerazioni in diritto in merito alla irripetibilità quale regola generale dell’ indebito assistenziale e previdenziale per motivi reddituali, rilevato che le somme chieste in restituzione sono state liquidate e corrisposte per un ingente lasso di tempo, originante il legittimo affidamento della ricorrente nella corretta percezione delle stesse , dedotto l’assenza dell’indebito non avendo alcun reddito superiore ad euro 16000,00, la ricorrente concludeva chiedendo di volere: ‘ A) NEL MERITO: per le motivazioni e nei limiti di cui alla suestesa narrativa, accertare e dichiarare l’inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito di euro 27.685,63, preteso dall’ nei confronti della Ricorrente; B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ‘ .
L’ si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo, esposte alcune considerazioni in fatto e in diritto, di volere ‘ rigettare l’avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio’.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All’odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalle documentazione prodotta dall’ che:
-la ricorrente, già titolare di assegno mensile di assistenza di cui all’art. 13 L.118/71, a seguito di revisione del luglio 2015 che le ha riconosciuto un’invalidità pari al 70%, ha proposto ricorso ex art. 445 bis cpc per l’accertamento tecnico preventivo della sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione revocata;
-il giudizio RG n. 43978/2015 si è concluso con decreto di omologa del 18.05.2018 dell’accertamento della condizione di invalidità nella misura del 76% a decorrere dal giugno 2016; –l’ , in esecuzione al decreto di omologa del 18.05.2018, ha liquidato alla ricorrente la prestazione n. NUMERO_DOCUMENTO con fascia 34 e decorrenza 06/2016;
-in pendenza del giudizio di ATP RG 43978/2015 la ricorrente ha promosso altro ricorso ex art. 445 bis cpc RG 40387/2017, in quanto a seguito di nuova visita di revisione del 24.05.2017, le è stata riconosciuta un’invalidità pari al 50% , chiedendo nuovamente l’accertamento delle condizioni sanitarie di cui all’art. 13 L. 118/71 ai fini dell’assegno mensile o di cui all’art. 5 comma 3 L. 407/90 ai fini della esenzione ticket dalla data della visita di revisione del 24.5.2017;
-il giudizio RG 40387/2017 si è concluso con decreto di omologa del 17.09.2018 dell’accertamento delle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del ticket, e non anche dei requisiti sanitari utili ai fini dell’assegno ex art.13 L.118/71 , atteso che la ricorrente è risultata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dalla data della visita di revisione del 24.5.2017;
– a seguito del (secondo) decreto di omologa del 17.09.2018, che ha confermato gli esiti della visita di revisione del 24.05.2017 circa l’insussistenza dei requisiti sanitari ai fini del mantenimento dell’assegno ex art. 13, con la nota del 04.07.2024 l’ ha ricalcolato, revocandola, la prestazione 044-700407252683 Cat. INVCIV intestata alla ricorrente a decorrere dal 1 giugno 2017, quantificando in € 27.685,63 l ‘mporto totale delle somme a debito fino al 31 luglio 2024.
Si osserva che la Corte di Cassazione ha stabilito che ‘ In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall’art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall’art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l’articolazione del relativo procedimento – la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell’inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; ne’ il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell’art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell’accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell’affidamento dell’assistito nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta ‘ (Cass . sez. lav. Ordin. n. 34013 del 19/12/2019).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito ‘ l ‘insegnamento giurisprudenziale adottato in varie pronunce di questa Corte (Cass.n.34013/2019, Cass. n.26162/2016, Cass. n.26096/2010, Cass.n.2056/2004), secondo cui il diritto alla prestazione assistenziale viene meno dalla data della visita che accerti la mancanza del requisito sanitario, prima e a prescindere dal successivo provvedimento di revoca. Tale orientamento applica l’art.2033 c.c. all’indebito assistenziale, specificando l’irrilevanza del mancato rispetto delle norme che impongono all di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Infine, si è concluso che, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non contrasta con l’art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell’affidamento dell’assistito nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell’accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. Occorre precisare però che, rispetto alla piana applicazione dell’art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell’indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell’indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l’affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021). (…) l’indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente , salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. (…) Cass. sez. lav. Ordin. n. 17396/2025 del 28.6.2025).
Nella fattispecie è pacifico ed incontestato che il verbale della visita di revisione del 24.5.2017 è stato comunicato alla ricorrente, che lo ha tempestivamente impugnato con il ricorso ex art. 445 bis cpc RG 40387/2017, avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all’art. 13 L. 118/71 ai fini dell’assegno mensile o di cui all’art. 5 comma 3 L. 407/90 ai fini della esenzione ticket dalla data della visita di revisione del 24.5.2017, conclusosi con il decreto di omologa del 17.9.2018, che ha accertato che la ricorrente , invalida ‘ nella misura del 67% con decorrenza dalla data della visita di revisione del 24.5.2017’ , si trova unicamente nelle condizioni sanitarie ai fini della esenzione ticket dalla data della visita di revisione del 24.5.2017 (doc.4 fasc. .
Nel caso di specie, dunque, l’indebito per cui è causa è conseguenza del venir meno del requisito sanitario previsto per l’assegno mensile ex art. 13 L.118/71 a decorrere dal 24.05.2017, data della visita di revisione, come confermato nel giudizio ex art. 445 bis cpc RG 40387/2017.
Pertanto nel caso di specie, tenuto conto che le erogazioni indebite effettuate dopo l’accertamento della insussistenza dei requisiti, mediante visita di verifica, non sono sottratte alla regola generale dell’art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all’amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio, non è configurabile, in epoca successiva alla visita di revisione del 24.5.2017, il cui esito negativo è stato pacificamente comunicato alla ricorrente, che lo ha tempestivamente impugnato con ricorso ex art. 446 bis cpc, alcun legittimo affidamento dell ‘istante in ordine al carattere dovuto delle prestazioni assistenziali che l’ ha pacificamente continuato ad erogare in suo favore, con conseguente ripetibilità di tali importi (cfr. sul punto Corte di Appello di Roma sez. lav. sent. n. 1834/2025 del 15.5.2025, allegata alle note .
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese giudiziali vanno dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa NOME COGNOME