Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3139-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE*RAGIONESOCIALE*‘RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME*;
— controricorrente —
avverso la sentenza n. 597/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 445/2016;
Oggetto
R.G.N. 3139NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa sCOGNOME nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 3139/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 17.7.18 n. 597, l a Corte d’appello di Messina respingeva l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, COGNOME a conseguire il riconoscimento, quale bracciante agricolo, del proprio diritto all’iscrizione, per gli anni dal 2002 al 2005, nell’e lenco dei lavoratori agricoli del Comune competente, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di cancellazione comunicatile dall’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE. Chiedeva, altresì, l’annullamento del provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta cancellazione per gli anni suindicati, nonché la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura di recupero dei ratei pensionistici ritenuti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE illegittimamente corrisposti per il periodo dal 1.5.2007 al 30.11.2012, per l’importo di € 32.864,031. Chiedeva, in subordine, il risarcimento del danno arrecatole dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per inadempimento degli obblighi inerenti l’esatta certificazione RAGIONE_SOCIALEa situazione contributiva, che quantificava in € 20.000,00.
Il tribunale dichiarava l’irripetibilità dei ratei pensionistici per il periodo dal 1.5.2007 al 30.11.2012 e rigettava la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia, in quanto a suo avviso, il COGNOME non aveva fornito la prova di aver lavorato in regime di subordinazione in agricoltura, nei periodi indicati in ricorso, non avendo i testi riferito circostanze indicative del rapporto di lavoro subordinato. Il medesimo tribunale riteneva, invece, sufficiente la documentazione allegata agli atti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE consistente nei verbali ispettivi, al fine di comprovare l’insussistenza del dedotto rapporto lavorativo instaurato con la ditta datrice.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando come fosse stato provato dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, attraverso l’attività ispettiva sia il difetto di redditività dei terreni (che rendevano antieconomico l’instaurazione del rapporto di lavoro) che l’omesso pagamento dei contributi. Veniva, invece, accolto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in merito alla restituzione dei ratei pensionistici per il periodo dal maggio 2007 al novembre 2012, in quanto la somma erogata era frutto non già di er rore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma RAGIONE_SOCIALEa condotta dolosa del *COGNOME*COGNOME COGNOME a simulare la sussistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura, per gli anni indicati.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché sulla base di una erronea ricostruzione in fatto, la Corte territoriale aveva ritenuto che la prova del rapporto di lavoro fosse risultata insufficiente, perché generica con conseguente revoca RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia (oggetto di giudizio) sulla base di un provvedimento di cancellazione che non le era stato neppure notificato e senza che la Corte d’appello avesse tenuto in considerazione che la pensione di vecchiaia non è neppure revocabile.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 88/89, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 136 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva consi derato che non poteva trovare applicazione il principio generale RAGIONE_SOCIALE‘annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALEa pensione, essendo stato l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa carenza del requisito contributivo, per la concessione RAGIONE_SOCIALEa pensione, tardivo, cioè emesso oltre i tre anni
dall’iniziale riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa stessa pensione, secondo le norme di cui in rubrica.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1362, 1363, 1218, 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, per avere omesso di valutare gli atti e i documenti di causa, aveva ricostruito la fattispecie del dolo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al fine di giustificare il provvedimento di annullamento RAGIONE_SOCIALEa pensione, senza sottoporre a vaglio il comportamento negligente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al quale poteva correlarsi una responsabilità risarcitoria, perché in un primo momento era stato riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia e dopo aver impiegato cinque anni e mezzo per chiudere l’indagine ispettiva, aveva deciso di revocare la predetta pensione, annullando precedenti anni di contribuzione.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 80 terzo comma del RD 1422/24, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge 412/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto ripetibili le somme erogate, benché la loro erogazione fosse frutto di errore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Il primo motivo, in disparte i profili d’inammissibilità e di non autosufficienza, è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ L’atto di concessione RAGIONE_SOCIALEa pensione è un atto amministrativo di mera certazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1988 cod. civ., l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova. Ne consegue che, se successivamente l’ente previdenziale accerti l’insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull’assicurata che affermi il diritto alla prestazione, l’onere di provarne i fatti costitutivi ‘ (Cass. n. 14295/11) .
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la prova offerta dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti fattuali e giudici del dedotto rapporto di lavoro, fosse stata insufficiente.
Il secondo motivo è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione pensionistica in favore RAGIONE_SOCIALE‘assicurato comporta che l’inosservanza, da parte del competente RAGIONE_SOCIALE previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all’RAGIONE_SOCIALE, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno’ (Cass. n. 20604/14) .
Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, in difetto RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti fattuali del rapporto di lavoro subordinato, non potesse fondarsi la pretesa giudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale, pur in presenza di disfunzioni procedimentali addebitabili all’RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo, in disparte i profili d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura perché relativa al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, è infondato.
Infatti, questa Corte di cassazione, ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva RAGIONE_SOCIALEa relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto
all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Il quarto motivo è inammissibile; infatti, la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello fondata sull’accertamento di fatto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo in capo alla ricorrente, circostanza che aveva determinato l’erronea corresponsione in suo favore ei ratei pensionistici da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti del versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.24
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME