Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22423 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 22423 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 26339/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI NAPOLI n. rg 13031/2018, depositata in data 17/06/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME AVV_NOTAIO per il controricorrente.
Fatti di causa
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME avverso il provvedimento con il quale la RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di Caserta ne aveva respinto l’istanza, revocò anche l’ammissione al Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato del richiedente, ritenendo che il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 35 bis, d. lgs. n. 25/2008 configurasse colpa grave ex art. 136, co. 2, d. P.R. n. 115/2002.
Avverso il richiamato provvedimento NOME propose opposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170, d.P.R. n. 115/2002.
Il Magistrato delegato alla funzione dal Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’opposizione, dopo avere invitato le parti a prendere posizione, ex art. 101, co. 2, cod. proc. civ., su questione rilevabile d’ufficio (sussistenza dei presupposti di ammissibilità del beneficio).
Queste, in sintesi, le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione:
a differenza di quel che si era sostenuto nel provvedimento opposto il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘opponente non poteva dirsi connotato da colpa grave (il Giudice riferisce di orientamento localmente non univoco a riguardo al diritto del richiedente la protezione internazionale di essere rimesso in termini, laddove il provvedimento amministrativo non risulti essere stato tradotto, orientamento del quale aveva dato atto anche lo stesso Giudice del provvedimento opposto);
-tuttavia, soggiunge il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, il ricorso non poteva essere egualmente accolto, stante che il giudizio non aveva a oggetto l’atto, bensì il rapporto, tanto che l’interessato non si era <>;
–RAGIONE_SOCIALE‘invocata ammissione, prosegue il Giudice, non sussistevano i presupposti, non essendo stati specificati, con l’istanza presentata al competente RAGIONE_SOCIALE, <> (art. 122, d.P.R. n. 115/2002) e, per contro, il successivo art. 138 del medesimo corpo normativo, al comma secondo, stabiliva che l’ammissione provvisoria del RAGIONE_SOCIALE. <> (si tratta, si soggiunge, di due distinte ipotesi di revoca);
-poiché l’istanza era spoglia di una tale enunciazione doveva reputarsi, perciò, inammissibile.
NOME ha presentato ricorso sulla base di due motivi e il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia ha resistito con controricorso.
Fatta proposta dal Consigliere relatore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. (al tempo vigente) e pervenute memorie di entrambe le parti, con ordinanza interlocutoria n. 35002/2021, la Sezione Sesta-2, ha rimesso il processo alla pubblica udienza, non emergendo evidenza decisoria.
All’approssimarsi RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza il Procuratore Generale in persona del AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia <> RAGIONE_SOCIALE artt. 79, 122, 126, 136, co. 2, d.P.R. n. 115/2002, 24, 111 e 117 Cost., 6 § 1 e 13 Convenzione EDU.
Queste, in sintesi, le critiche avanzate:
-l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato può essere revocata solo se, in sede di definizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di giustizia, il giudice esprima giudizio di mala fede o colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘ammesso nell’avere agito o resistito;
-la pronuncia d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di giustizia giammai può essere ancorata ad apprezzamenti meramente formali, in violazione dei principi eurounitari e, meno che mai, allorquando gli elementi giudicati dirimenti siano comunque a disposizione del giudice e nel caso di specie la parte aveva prodotto nel giudizio ex art. 15, d. lgs. n. 150/2011 tutta la documentazione a suo tempo messa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE;
in materia di protezione internazionale, in ragione RAGIONE_SOCIALEe peculiari ragioni che spingono il cittadino extracomunitario ad allontanarsi dal proprio paese, l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova subisce, come diffusamente reputato, un’evidente attenuazione.
Con il secondo motivo si denuncia <> RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, d. lgs. n. 150/2011, in relazione agli artt. 84, 170 e 136, co. 2, d.P.R. n. 115/2002, 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.
Il ricorrente sostiene che il Giudicante, solo formalmente rispettoso del precetto di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ., ha deciso oltre il perimetro di quel che aveva domandato l’opponente (riformarsi il giudizio di colpa grave espresso dal primo giudice, per avere asseritamente proposto la domanda giudiziale oltre il termine decadenziale), giungendo a revocare l’ammissione
per una ragione non contemplata dall’art. 136, d.P.R. n. 115/2002, da intendersi a ‘numerus clausus’.
Solo in sede di statuizione conclusiva il giudice del merito (ma non quello RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al provvedimento di revoca) può, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 136, co. 2, d.PR. n. 115/2002, disporre la revoca, <>.
In definitiva, chiosa il ricorrente: <>.
3. Il complesso censorio costituito dai due motivi deve essere rigettato.
In primo luogo deve chiarirsi che l’opposizione disciplinata dal citato art. 170 non costituisce impugnazione e, pertanto, libero dal limite RAGIONE_SOCIALEa devoluzione, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione procede alla revisione del medesimo giudizio, su sollecitazione di una RAGIONE_SOCIALEe parti (applica un tal principio, pur nella diversità RAGIONE_SOCIALEa vicenda, Sez. 6 2, Ordinanza n. 36347, 23/11/2021).
Dalla integralità di ‘potestas’ del giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione deriva che costui, può disporre d’ufficio la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione per la mancanza dei presupposti di legge per l’ammissione, individuati nella specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe prove di cui si intende chiedere l’ammissione, purché sul punto venga sollecitato il contraddittorio (cfr. Sez. 6-2, n. 36347, 23/11/2021).
Quanto alla pienezza del potere di revoca da parte del giudice questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte.
Si è, così, chiarito che la disciplina del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEe Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda (Sez. 6-2, n. 20002, 24/09/2020, Rv. 659224 -01). Ed ancora, in materia di protezione internazionale, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio e spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda (Sez. 6-2, n. 27203, 27/11/2020, Rv. 659909 -01). Ed ancora, la disciplina del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEe Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da
ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda (Sez. 6-2, n. 20002, 24/09/2020, Rv. 659224 -01).
Sotto altro profilo va evidenziato che l’ammissione del C.O.A. è, come espressamente detta la legge, provvisoria e, difatti, l’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002 dispone che il giudice procede alla revoca RAGIONE_SOCIALEa stessa <>.
Inoltre, la dedotta violazione dei principi eurounitari non ha fondamento. L’onere, posto a pena d’ammissibilità, dall’art. 122 del medesimo corpo normativo (‘ enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa ‘) non implica affatto alcuna formalistica e ingiustificata violazione del diritto di agire o difendersi, ma ben diversamente, sollecita il richiedente ad offrire al C.O.A., e quindi al giudice (essendo l’ammissione del primo solo provvisoria), gli elementi essenziali al fine.
Il principio di attenuazione RAGIONE_SOCIALEa prova in materia di protezione internazionale non impedisce all’ordinamento di richiedere, al solo fine di delibare la sussistenza per assunzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa difesa a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, un quadro di conoscenza perché la decisione risulti ponderata e non banalmente automatica, con ingiustificato aggravio sulla cassa erariale.
Di poi, il ricorso risulta privo di specificità, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa necessaria autosufficienza, quanto all’asserto di avere offerto, prima al RAGIONE_SOCIALE e poi al Giudice, anche in sede d’opposizione, i documenti che avrebbero soddisfatto il precetto di cui all’art. 122 cit.
Infine, è improprio il richiamo alle norme costituzionali, le quali non possono essere denunciate come direttamente violate dal
giudice (cfr. S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass. nn. 15879/2018, 3709/2014).
Nel suo complesso il ricorso merita rigetto.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa causa, nonché RAGIONE_SOCIALEe svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese anticipate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 11 luglio